Modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03
Pubblicata su questo sito il 18 dicembre 2003, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,
n. 26/01
GU n. 5 del 8-1-2004
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 17 dicembre 2003,
Visti:
Considerato
che:
-
la
deliberazione n. 151/03 prevede, in attuazione degli indirizzi formulati dal
Ministro delle attività produttive con nota in data 5 dicembre 2003, prot. n.
4241 (prot. Autorità n. 31194 del 9 dicembre 2003), nonché dal Sottosegretario
di Stato con delega all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, prot. n.
628 (prot. Autorità n. 31441 in data 12 dicembre 2003), disposizioni urgenti
per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con
preavviso dei prelievi di energia elettrica;
-
con
lettera in data 16 dicembre 2003, prot. n. AD/P2003000395, la società Gestore
della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), a
precisazione di quanto in precedenza comunicato in materia, ha quantificato il
fabbisogno del servizio di interrompibilità, in 1750 MW in tempo reale e 1750
MW con preavviso;
-
con
nota in data 17 dicembre 2003, prot. n. 4358, il Ministro delle attività
produttive ha inviato all'Autorità un nuovo schema di decreto recante modalità
e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di
seguito: lo schema di decreto) che recepisce le precisazioni fornite dal
Gestore della rete con la lettera di cui al precedente alinea, prevedendo una
ulteriore assegnazione di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione
con l'estero ai soggetti che assumono l'obbligo di prestare il servizio di
interrompibilità istantanea del carico
Ritenuto
che lo schema di decreto, nella parte richiamata, integri i predetti indirizzi
formulati dal Ministro delle attività produttive, rendendo necessaria la
modifica della deliberazione n. 151/03
DELIBERA
Di
sostituire i punti 2 e 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03, con i seguenti:
"2. Ai fini della prestazione del servizio di
interrompibilità istantanea, possono optare per il regime di remunerazione di
cui al successivo punto 3, previa rinuncia ai diritti di utilizzo della
capacità di trasporto assegnata, i soggetti assegnatari per l'anno 2004 di
capacità di trasporto sulla rete di interconnessione:
-
ai
sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2001, n. 301/01, degli articoli 4,
comma 4.5, lettere c) e d), e 14 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 novembre 2002, n. 190/02;
-
ai
sensi dell'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nei limiti di 550
MW.
La facoltà di rinuncia deve essere esercitata, in
entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b), a pena di decadenza, entro il giorno
successivo a quello di assegnazione della capacità di trasporto di cui all'articolo
35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
3. Per il triennio 1 gennaio 2004-31 dicembre 2006
al singolo soggetto che abbia optato come definito al precedente punto 2, viene
riconosciuta una remunerazione pari al prodotto di 21 €/MWh per:
-
la
quantità di energia elettrica importata nell'anno 2003 a mezzo della quota
parte della capacità di trasporto di cui al precedente punto 2., lettera a),
oggetto della rinuncia;
-
la
quantità di energia elettrica importabile a mezzo della quota parte di capacità
di trasporto di cui al precedente punto 2., lettera b), oggetto della rinuncia,
determinata convenzionalmente in ragione del grado di utilizzo nell'anno 2003
della complessiva capacità di trasporto di cui al precedente punto 2, lettera
a).
La remunerazione è riconosciuta a fronte
dell'assunzione di un obbligo di prestazione del servizio di interrompibilità
istantaneo almeno uguale a quello relativo all'anno 2003."
Di
pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.