Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica
Pubblicata su questo sito il 30 settembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione
del 24 settembre 2003;
Premesso
che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità 26
giugno 2003, n. 68/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.
157 del 9 luglio 2003 (di seguito: deliberazione n. 68/03) di aggiornamento
della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt)
ha registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%;
Visti:
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
la
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l'articolo 8;
-
il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
-
il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 recante
criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas
da parte dell'Autorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
278 del 27 novembre 2002;
-
il
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
-
gli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2003;
-
il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del
16 febbraio 1996;
-
il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;
-
il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, come
modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 25 marzo
2002;
-
il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 27 del 3 febbraio 2000, come modificato con il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001
(di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
-
la
legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie
Generale, n. 92 del 19 aprile 2003 (di seguito: legge n. 83/03);
-
il
decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003, in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: decreto 10 settembre 2003);
Viste:
-
la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97,
come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre
1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23
dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997,
deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno
1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre
1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre
1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio
1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile
1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio
1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto
1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre
1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99,
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio
2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile
2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno
2000,
deliberazione 28 agosto 2000, n. 159/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000,
deliberazione 24 ottobre 2000, n.198/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 254 del 30 ottobre
2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001,
supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n.
27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 56 dell'8
marzo 2001,
deliberazione 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001,
deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione 29 agosto 2001, n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231
del 13 settembre 2001, deliberazione 30
ottobre 2001, n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione 27 dicembre 2001, n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del
16 gennaio 2002, deliberazione 27 febbraio 2002, n. 24/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 62 del 14 marzo
2002, deliberazione 23 aprile 2002, n. 69/02, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione 26 giugno 2002, n.
123/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 11 luglio 2002, deliberazione 29 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 11 dicembre 2002 (di seguito:
deliberazione n. 194/02), deliberazione 23 dicembre 2002, n. 228/02,
deliberazione 24 marzo 2003, n. 23/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 84 del 10 aprile 2003, deliberazione n. 68/03 richiamata in
premessa;
-
la
deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);
-
la
deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2001, n. 209/01;
-
il
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita
dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre
2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo
integrato);
-
la
deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 103/02, recante integrazione
della disciplina dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato
nell'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 145 del
22 giugno 2002;
-
la
deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione
della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del
gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 162 del 12 luglio 2002;
-
la
deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 153/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 197 del 23 agosto 2002;
-
la
deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 203/02, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 5 dell'8 gennaio 2003;
-
la
deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 204/02, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 73 del 28 marzo 2003;
-
la
deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02;
-
la
deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2003;
-
l'allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003, recante
modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per
l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito:
deliberazione n. 27/03);
-
l'allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, recante misure
transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento
dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e
nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003 (di seguito:
deliberazione n. 67/03);
-
la
deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 73/03 (di seguito: deliberazione
n. 73/03);
-
il
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992;
Considerato
che:
-
ai
sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, come
modificata con deliberazione n. 194/02, il parametro Ct, definito come il costo
unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici
che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma
6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio
di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in
diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, definito come il costo unitario
riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma 6.5, della
deliberazione n. 70/97;
-
ai
sensi del comma 20.2, del Testo integrato, come modificato con deliberazione n.
194/02, i parametri ?, PG e PGT e la componente CCA sono
pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si
registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro
Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;
-
ai
sensi del comma 22.5, del Testo integrato, come modificato con deliberazione n.
194/02, la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di
ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione,
maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in
corso;
-
ai
sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti tariffarie
A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati
dall'Autorità;
Considerato
che:
-
la
deliberazione n.67/03 ha istituito la componente UC5, a copertura degli
squilibri tra perdite standard e perdite effettive;
-
l'Autorità
con la deliberazione n. 73/03 ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle
modalità e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le
partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico
per l'anno 2002;
-
i
dati acquisiti dall'Autorità in ordine alla determinazione delle partite
fisiche in immissione e in prelievo nel sistema elettrico nazionale e alla
conseguente determinazione delle partite economiche hanno evidenziato un
consistente sbilancio dell'ordine, per l'anno 2002, di alcuni TWh e conseguenti
sofferenze, la cui imputazione ad oggi non è stata consolidata;
-
analoghi
squilibri si registreranno anche nell'anno 2003;
Considerato
che:
-
l'articolo
2, comma 1, della legge n. 83/03 prevede che dall'1 gennaio 2002 non si applica
la compensazione della maggior valorizzazione della produzione idroelettrica
come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000;
-
l'articolo
2, comma 2, della legge n. 83/03 prevede che il Ministero delle attività
produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorità, determini con uno o più decreti le partite economiche relative
all'articolo 2, comma 1, della medesima legge ed impartisca le disposizioni
necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura
del relativo fabbisogno;
-
l'articolo
1 del decreto 10 settembre 2003 prevede che gli oneri da rimborsare alle
imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 83/03 ammontano a
508.463.965,83 euro;
Ritenuta l'opportunità
di:
-
adeguare
il parametro Ct e gli altri parametri e componenti tariffarie ad esso collegati;
-
adeguare
il livello delle componenti tariffarie A3 e UC5;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1
Ai fini del presente provvedimento, si applicano le
definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n.
228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato
come il Testo integrato).
Articolo 2
Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del
parametro Ct
2.1
Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui
all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive
modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del
paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come
nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo marzo - agosto 2003, è
fissato pari a 1,763 centesimi di euro/Mcal.
2.2
Il parametro Ct per il quarto trimestre (ottobre-dicembre)
2003 è pari a 3,984 centesimi di euro/kWh.
Articolo 3
Aggiornamento dei parametri γ, PG, PGT e delle
componenti VE e CCA
3.1
I valori dei parametri γ,
PGT e delle componenti CCA per
il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 sono fissati come indicato
rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente
deliberazione.
3.2
Il parametro PG per il quarto trimestre (ottobre-dicembre)
2003 è pari a 6,054 centesimi di euro/kWh.
3.3
La componente VE per il quarto trimestre (ottobre-dicembre)
2003 è pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.
Articolo 4
Aggiornamento delle componenti PV
4.1
I valori della componente PV sono fissati per il quarto
trimestre (ottobre-dicembre) 2003 come indicato nella tabella 4 allegata alla
presente deliberazione.
Articolo 5
Aggiornamento delle componenti A e UC
5.1
I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2,
lettere da a) a e), del Testo integrato e i valori delle componenti tariffarie
UC4 e UC5 di cui all'articolo 19 del Testo integrato sono fissate come indicato
nella tabella 5.
5.2
I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di
cui al comma 55.2, del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.
Articolo 6
Disposizioni finali
6.1
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dall'1 ottobre 2003.