Revisione, per il secondo semestre del 2003, della remunerazione dell'energia elettrica prodotta e destinata al mercato vincolato e dell'energia elettrica approvvigionata nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica
Pubblicata su questo sito il 10 settembre 2003, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,
n. 26/01.
GU n. 215 del 16-9-2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 2 settembre 2003;
Premesso
che l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che l'Autorità definisca misure
atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità
di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
Visti:
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il
decreto legislativo n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
Visti:
-
la
deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel
Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo
integrato);
-
la
deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 202, dell'1 settembre 2003;
Visto
il documento per la consultazione, approvato dall'Autorità in data 4 giugno
2003, recante misure transitorie per l'introduzione di condizioni per la
trasparenza e la concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle
risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: il documento per la
consultazione 4 giugno 2003);
Considerato
che:
-
che l'articolo 30, comma 30.2, del Testo integrato
prevede che i misuratori
relativi ai punti di immissione delle unità di produzione devono consentire la
rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e
dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse nei punti di immissione;
-
con
la deliberazione n. 67/03 l'Autorità ha adottato misure transitorie per
l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle
risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale;
-
l'attuale
articolazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui
all'articolo 26 del Testo integrato determina, in alcune situazioni specifiche
di funzionamento del sistema elettrico nazionale, una bassa remunerazione in
ore di alto carico effettivo e, viceversa, un'alta remunerazione in ore di
basso carico effettivo;
-
durante
i mesi di giugno, luglio e agosto 2003, si sono ripetutamente verificate
situazioni di emergenza del funzionamento del sistema elettrico nazionale
dovute anche a rilevanti incrementi dei consumi;
-
l'articolo
20, comma 20.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 67/03, prevede che
entro il 15 luglio 2003, il Gestore della rete predisponga e trasmetta
all'Autorità, verificandone eventualmente l'implementazione con le imprese
distributrici, una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre
del 2003, delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica;
e che tale proposta deve essere formulata tenendo conto delle intervenute
modifiche del diagramma temporale di prelievo dell'energia elettrica nel
sistema elettrico nazionale e a parità di tariffe ai clienti finali;
-
con lettera in data 25 luglio 2003, prot. AD/P2003000202, (prot.
Autorità n. 022461 dell'1 agosto 2003), la società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ai
sensi
dell'articolo
20, comma 20.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 67/03, ha trasmesso
all'Autorità una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre
2003, delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica (di
seguito: proposta del Gestore della rete);
-
l'Autorità,
nel documento per la consultazione 4 giugno 2003, ha rilevato l'opportunità di
modificare, per il secondo semestre 2003, la remunerazione della produzione di
energia elettrica al fine di adeguare, con riferimento a specifiche ore del
predetto semestre, la remunerazione all'effettiva necessità di risorse di
produzione nel rispetto del vincolo di invarianza tariffaria per i clienti
finali; e che le relative procedure di consultazione hanno evidenziato consenso
alle proposte formulate dall'Autorità in merito alla citata revisione delle
fasce orarie;
Ritenuto
che sia opportuno:
-
al
fine di mantenere ed incrementare la sicurezza e l'efficienza di funzionamento
del sistema elettrico nazionale, adeguare, con riferimento a specifiche ore del
secondo semestre 2003, la remunerazione della produzione di energia elettrica
alla necessità di approvvigionamento delle risorse di produzione;
-
che
l'adeguamento di cui al precedente alinea sia effettuato sulla base della
proposta del Gestore della rete fatta eccezione per quanto indicato per il
giorno 1 agosto 2003 e per quanto indicato per la remunerazione dell'energia
elettrica equiparata a quella in fascia F3;
-
che
detto adeguamento sia effettuato senza aggravio tariffario per i clienti
finali;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni e ambito di applicazione
1.1
Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
riportate e richiamate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03;
1.2
Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano,
limitatamente ai giorni dell'anno 2003 indicati nella tabella 1, alla
regolazione delle partite economiche per la remunerazione dei produttori con
riferimento all'energia elettrica immessa in rete:
-
e ceduta nell'ambito dello STOVE;
-
ed oggetto delle cessioni tra imprese produttrici e imprese
distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e delle cessioni
all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di
distribuzione dallo stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata
ai clienti del mercato vincolato;
-
in
esecuzione di un ordine di bilanciamento del Gestore della rete al di
fuori dello STOVE.
Articolo 2
Revisione
della remunerazione dell'energia elettrica prodotta e destinata al mercato
vincolato e immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento
2.1
Ciascun produttore, per l'energia elettrica di cui al
precedente articolo 1, comma 1.2, prodotta esclusivamente da unità di
produzione dotate di misuratore orario, ha diritto alla remunerazione di cui
alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno
2003, n. 67/03 e di cui al Testo integrato ed a ricevere, se positiva ed
applicando quanto previsto al successivo comma 2.5, ovvero ha l'obbligo a
corrispondere, se negativa, la differenza tra:
-
la remunerazione derivante dall'applicazione di quanto
indicato nella tabella 1;
-
la remunerazione derivante dall'applicazione del prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo integrato.
2.2
Ai fini della determinazione dell'energia elettrica di
cui al precedente articolo 1, comma 1.2, lettera b), relativamente a ciascun
periodo temporale individuato nella tabella 1, il diagramma orario di
immissione di suddetta energia elettrica è comunicato dai soggetti titolari
delle unità di produzione responsabili della immissione in rete della medesima
energia.
2.3
Entro il mese di gennaio 2004 ciascun produttore versa alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico la differenza, se negativa, di cui al
precedente comma 2.1.
2.4
La Cassa conguaglio per il settore elettrico, corrisponde a
ciascun produttore, se positiva ed applicando quanto previsto al successivo
comma 2.5, la differenza di cui al precedente comma 2.1.
2.5
Qualora la somma delle differenze di cui al precedente comma 2.1
risulti positiva, la Cassa conguaglio per il settore elettrico riduce
proporzionalmente quanto dovuto a ciascun produttore al fine di pervenire ad
una somma nulla di tali differenze.
Articolo 3
Istituzione del conto per la compensazione delle
partite economiche tra produttori per il secondo semestre 2003
3.1
È istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico, il Conto per la compensazione delle partite economiche tra
produttori per il secondo semestre 2003.
3.2
Il Conto
per la compensazione delle partite economiche tra produttori per il secondo
semestre 2003 viene utilizzato per la compensazione delle
partite economiche tra produttori in esito alla revisione, a valere per il
secondo semestre del 2003, delle modalità per la remunerazione dell'energia
prodotta e destinata al mercato vincolato e immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento.
Articolo 4
Disposizione finale
4.1
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Tabella 1
Giorni del secondo semestre 2003 oggetto di
revisione della remunerazione dell'energia elettrica prodotta
|
Remunerazione dell'energia elettrica
|
25, 26, 27,
28, 29 agosto
|
equiparata
a quella dei giorni feriali estivi di cui al titolo II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
del 19 dicembre 1990, n. 45,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 302 del 29 dicembre 1990
|
4, 11, 18,
25 ottobre
8, 15, 22,
29 novembre
6, 13, 20
dicembre
|
equiparata
a quella in fascia F3, tra le ore 08:00 e le ore 12:00 ed equiparata a quella
in fascia F4 per le restanti ore
|
8, 24, 25,
26, 31 dicembre
|
equiparata
a quella in fascia F4 in tutte le ore del giorno
|
Di
trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività
produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.