Modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 luglio 2001, n. 158/01, per l'ammissione a carico del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei progetti di ricerca svolti dalla società Cesi spa e per l'erogazione di acconti a valere sul medesimo fondo
Pubblicata su questo sito l'8 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA'PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 luglio 2003,
Premesso
che:
- l'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000
(di seguito: decreto 26 gennaio 2000), individua tra gli oneri generali
afferenti al sistema elettrico i costi relativi all'attività di ricerca e
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il
sistema elettrico;
- l'articolo 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede
che i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata
all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico
siano posti a carico del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca
(di seguito: il Fondo), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico (di seguito: la Cassa)
- l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto 17 aprile
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 97 del 27 aprile
2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto 26
gennaio 2000, stabilisce che, per l'anno 2000 e sino all'entrata in operatività
delle modalità di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto 26
gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, l'Autorità definisce
le modalità per la presentazione ed i criteri per la verifica dei programmi di
ricerca predisposti dalla società Cesi Spa (di seguito: Cesi) da ammettere a
copertura parziale o totale a carico del Fondo;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto 26 gennaio 2000;
- il decreto 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle attività produttive 28
febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 72 del
27 marzo 2003 (di seguito: decreto 28 febbraio 2003);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000
(di seguito: deliberazione n. 53/00);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 158/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 230 del 3 ottobre 2001 (di
seguito: deliberazione n. 158/01);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2002, n. 55/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 104 del 6 maggio 2002
(di seguito: deliberazione n. 55/02);
- la delibera dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 144/02 (di
seguito: delibera n. 144/02);
Visto il documento "Proposta di
delibera per la modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 11 luglio 2001, n. 158/01, per l'ammissione a carico del
fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei progetti di ricerca
svolti dalla società Cesi Spa e per l'erogazione di acconti a valere sul
medesimo fondo" (PROT. AU/03/141);
Considerato
che:
- l'articolo 13, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26
gennaio 2000, stabilisce che sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo
vengono interamente assegnate al Cesi;
- l'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 stabilisce
che, per l'anno 2000 e sino all'entrata in operatività delle modalità di
selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 11, comma
2, del decreto 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le
risorse del Fondo vengono assegnate al Cesi, a titolo di acconto e salvo
conguaglio in esito alle verifiche di cui al comma 3 del medesimo articolo, a
copertura dei costi delle attività di progetti di ricerca ammessi al
finanziamento secondo le modalità e criteri definiti dall'Autorità ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto 17 aprile 2001;
-
l'articolo 13, comma 1, del
decreto 28 febbraio 2003, recante modalità di gestione del Fondo, stabilisce
che, al fine di garantire il raccordo dell'organizzazione strutturale di cui al
medesimo decreto con il previgente sistema, la disponibilità di competenza del
Fondo, per gli anni 2002 e 2003, è assegnata, con le modalità di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, al Cesi:
-
per il finanziamento dei progetti
di ricerca ammessi a contributo del Fondo, per la parte che non è stata coperta
dalle erogazioni a valere sulla disponibilità di competenza del medesimo Fondo
per gli anni 2000 e 2001;
-
per il finanziamento dei progetti
di ricerca avviati o svolti nel corso dell'anno 2002, ovvero da avviare nel
corso dell'anno 2003, qualora i medesimi progetti vengano ammessi ai contributi
del Fondo;
- l'articolo 7, comma 2, della deliberazione n. 53/00,
prevede siano versate al Cesi le disponibilità del Fondo di competenza fino al
30 giugno 2000;
- l'articolo 5, comma 4, della deliberazione n. 158/01,
prevede che la Cassa eroghi al Cesi un acconto che integri gli acconti già
erogati per effetto della deliberazione n. 53/00, fino ad un valore pari alla
competenza del Fondo per lo stesso anno 2000, a copertura dei finanziamenti
riconosciuti ai progetti di ricerca conclusi nel corso dell'anno 2000, e ai
progetti in corso o avviati durante tale anno, salve le verifiche da effettuare
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001;
- con la deliberazione n. 144/02, l'Autorità ha disposto che,
per l'anno 2001, la Cassa eroghi al Cesi un acconto che integri gli acconti già
erogati a seguito delle deliberazioni n. 53/00 e n. 158/01, fino ad un valore
pari alla competenza corrispondente al primo semestre dell'anno 2001 del Fondo,
a copertura dei finanziamenti riconosciuti ai progetti di ricerca conclusi nel
corso degli anni 2000 e 2001 e ai progetti in corso o avviati durante l'anno
2001, salve le verifiche da effettuare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto 17 aprile 2001.
- l'articolo 2, comma
3, del decreto 17 aprile 2001, stabilisce che le verifiche svolte
dall'Autorità, ai fini dell'ammissione dei progetti di ricerca alla copertura
del Fondo, devono essere volte all'accertamento del rispetto delle condizioni
di cui all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio
2000, nonché tenendo conto di criteri di economicità ed impiego efficiente
delle risorse e della diffusione dei risultati dei progetti di ricerca con i
mezzi più opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico
nazionale;
- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 158/01, come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 55/02, prevede che
l'Autorità decide l'ammissibilità al finanziamento del Fondo per ciascuno dei
progetti di ricerca, determina la misura, parziale o totale, del finanziamento,
e provvede, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto 17 aprile 2001, sulla base di istruttorie curate
attraverso l'avvalimento di esperti (di seguito: gli esperti) nominati,
coordinati e supportati sul piano operativo e logistico dalla Cassa;
- fino alla data di pubblicazione del decreto 17 aprile 2001
non erano disponibili i criteri da adottare per la verifica dei programmi di
ricerca predisposti dal Cesi;
- la deliberazione n. 158/01 ha stabilito a far data dall'11
luglio 2001, le modalità per la presentazione ed i criteri per la verifica dei
progetti di ricerca svolti dal Cesi da ammettere a carico del Fondo;
- l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 158/01
stabilisce che, ai fini dell'ammissione al finanziamento, il Cesi presenta
all'Autorità i singoli progetti di ricerca descrivendone le caratteristiche
rilevanti per mezzo di schede di progetto redatte sulla base dello schema di
cui all'articolo 4 della medesima deliberazione (di seguito: le schede
progetto) contenenti, tra l'altro, la proposta di finanziamento parziale o
totale dei costi sostenuti o previsti per ciascun progetto di ricerca con
riferimento alle fasi di avanzamento, o al costo complessivo del progetto
qualora questo sia stato concluso, allo scopo di definirne l'eventuale
copertura a carico del Fondo; e che l'articolo 4, comma 4, della medesima
deliberazione stabilisce che il Cesi provvede ad aggiornare le schede di
progetto relative ai progetti di ricerca ammessi a finanziamento ogniqualvolta
sono stati raggiunti stati di avanzamento pari al 50% o all'80% delle attività,
oppure tali progetti sono giunti a conclusione;
-
con lettera in data 19 novembre
2001, protocollo n. A1/034599 (prot. Autorità n. 22230 in pari data) il Cesi ha
trasmesso all'Autorità le schede progetto relative ai progetti di ricerca da
svolgere nell'arco del triennio dal 2000 al 2002 ed elencati nella colonna A
della Tabella n. 1 allegata alla presente delibera, contenenti, tra l'altro, le
proposte di finanziamento per ciascun progetto il cui ammontare complessivo corrisponde
a 217.100.000,00€ così suddiviso: 70.300.000,00€ per l'anno 2000,
72.100.000,00€ per l'anno 2001 e 74.700.000,00€ per l'anno 2002;
-
con lettere in data 28 giugno 2002, protocollo n. A2/022002
(prot. Autorità n. 014170 dell'8 luglio 2002), 20 dicembre 2002, protocollo n.
A2/041256 (prot. Autorità n. 27686 del 23 dicembre 2002) e 30 aprile 2003,
protocollo n. A3/015113 (prot. Autorità n. 15961 del 30 aprile 2003), inviate
ai sensi dell'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 158/01, il Cesi ha
aggiornato e trasmesso all'Autorità le schede progetto relative ai progetti di
ricerca elencati nella colonna A della Tabella n. 1 allegata alla presente
delibera;
-
le schede progetto di cui al
precedente alinea recano evidenza, tra l'altro:
-
dell'estensione
del periodo temporale di svolgimento dei progetti di ricerca includendo in
detto periodo anche l'anno 2003;
-
dell'aggiornamento
al 30 agosto 2002 delle proposte di finanziamento presentate in data 19
novembre 2001, per un ammontare complessivo pari a 215.324.000,00€, come
risulta dalla colonna B della Tabella n. 1 allegata al presente
provvedimento,
così suddiviso: 70.337.000,00€ per l'anno 2000, 70.344.000,00€ per l'anno 2001,
56.585.000,00€ per l'anno 2002 e 18.059.000,00€ per l'anno 2003;
-
dello
stato di avanzamento di ciascun progetto che, al 30 aprile 2003, ha superato
per tutti la quota dell'80%;
- con lettera in data 5 dicembre
2002, protocollo n. 1640 (prot. Autorità n. 25907 del 9 dicembre 2002) (di
seguito: lettera 5 dicembre 2002), la Cassa ha trasmesso all'Autorità,
unitamente ai rapporti degli esperti chiamati, per ciascun progetto, a fornire
elementi di valutazione in ordine al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, ai
criteri di economicità ed impiego efficiente delle risorse ed alla diffusione
dei risultati dei progetti di ricerca (di seguito: i rapporti), una relazione
di accompagnamento ove, tra l'altro, si evidenza che:
-
nel corso delle attività
istruttorie sono stati rilevati problemi connessi all'esposizione dei costi a
tariffa, alle modalità di affidamento a terzi di contratti per l'attività di
ricerca, alle modalità di valutazione degli stati di avanzamento, all'eccessiva
frammentazione del personale impiegato in ciascun progetto, alla mancanza di
cofinanziamenti e di partecipazione a progetti internazionali, alla decisione
del Cesi di posporre al 2003 il completamento di attività previste per il 2002,
che evidenziano divergenze rispetto ai criteri di economicità ed impiego
efficiente delle risorse;
- con riferimento ai progetti di ricerca denominati ASISGEN,
COMPA e SOSTE, gli esperti non sono giunti a conclusioni unanimi quanto alla
coerenza dei progetti di ricerca agli obiettivi della ricerca di sistema;
-
alla stessa data la Cassa ha
erogato a favore del Cesi, in applicazione delle deliberazioni n. 53/00, n.
158/01 e n. 144/02, acconti per un ammontare complessivo pari a 116.769.793,74
€;
- fatta eccezione per i progetti di ricerca denominati
ASISGEN, COMPA e SOSTE, i rapporti di cui al precedente alinea forniscono
elementi di valutazione in ordine alla coerenza dei progetti di ricerca agli
obiettivi della ricerca di sistema e, a tal fine, attribuiscono ad ogni
progetto di ricerca sviluppato dal Cesi un coefficiente da utilizzarsi ai fini
dell'ammissione del medesimo progetto al finanziamento del Fondo (di seguito:
coefficiente di ammissibilità), così come riportato nella colonna E della
Tabella n. 1 allegata al presente provvedimento;
- con nota in data 3 gennaio 2003, prot. Autorità n. PB/M03/15/pb,
l'Autorità ha rappresentato alla Cassa l'opportunità di svolgere
approfondimenti di analisi, con specifico riferimento all'imputabilità dei
costi sostenuti dal Cesi alle attività svolte nell'ambito della ricerca di
sistema e ai progetti di ricerca denominati ASISGEN, COMPA e SOSTE, per i quali
gli esperti non erano giunti a conclusioni unanimi;
- con lettera in data 19 marzo 2003, protocollo n. 364 (prot.
Autorità n. 10710 del 24 marzo 2003), la Cassa ha trasmesso all'Autorità, ad
integrazione di quanto inviato con la lettera 5 dicembre 2002, i rapporti di
valutazione dei progetti di ricerca denominati ASISGEN, COMPA e SOSTE, con
l'attribuzione del relativo coefficiente di ammissibilità, così come riportato
nella colonna E della Tabella n. 1 allegata al presente provvedimento;
- l'applicazione dei predetti coefficienti di ammissibilità,
in ragione della diversa rispondenza del singolo progetto di ricerca ai
parametri di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000,
comporta un consistente abbattimento delle proposte di finanziamento
presentate dal Cesi;
- con lettera in data 12 maggio 2003, protocollo n. 0595
(prot. Autorità n. 17067 del 14 maggio 2003), la Cassa ha trasmesso all'Autorità
il documento recante "Analisi dei costi imputabili contabilmente alla ricerca
di sistema" nel quale è stato individuato l'ammontare complessivo dei costi
imputabili allo svolgimento delle attività afferenti la ricerca di sistema,
nell'anno 2001, rilevati in base alla loro natura nel conto economico del bilancio
di esercizio del Cesi per il medesimo anno, escludendo, da tale determinazione,
costi che non possono essere, per loro natura, imputabili all'attività di
ricerca di sistema, in quanto direttamente riferibili ad altre linee di
attività del Cesi;
- come risulta dal documento di cui al precedente alinea, i
costi imputabili all'attività di ricerca di sistema nell'anno 2001 ammontano a
65.865.640,00 €, pari al 93,6% (di seguito: coefficiente di riduzione) della
proposta di finanziamento della proposta di finanziamento formulata dal Cesi
per l'anno 2001;
- il coefficiente di riduzione della proposta di
finanziamento costituisce un dato omogeneo suscettibile di uguale applicazione
con riferimento a ciascun progetto e può essere assunto, in considerazione
della stabilità dell'assetto organizzativo del Cesi nel segmento temporale
d'interesse, come dato significativo per gli anni 2000, 2002 e 2003, al fine
della definizione dei costi imputabili all'attività di ricerca per i medesimi
anni;
- l'esclusione dei costi non imputabili alla ricerca di
sistema attraverso l'applicazione del coefficiente di riduzione, in ragione del
criterio di economicità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile
2001, e di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 158/01, come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 55/02, comporta un
ulteriore consistente abbattimento delle proposte di finanziamento presentate
dal Cesi;
- la valutazione dei progetti di ricerca in ragione del
criterio dell'efficienza di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile
2001, potrà comunque essere compiuta in via definitiva in sede di verifiche da
effettuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001,
all'ultimazione dei progetti di ricerca;
- la predetta valutazione ha carattere residuale da un lato
in quanto le valutazioni sin qui condotte e, conseguentemente, gli
abbattimenti operati sulle proposte di finanziamento presentate dal Cesi, in
ragione della diversa rispondenza del
singolo progetto di ricerca ai parametri di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di economicità di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto 17 aprile 2001, hanno permesso di ridimensionare l'entità
dell'onere per il sistema elettrico con riferimento ad un settore, la ricerca
di sistema, transitoriamente contrassegnato dall'esclusione del
confronto concorrenziale, e definitivo dall'altro in quanto l'identificazione
dei singoli progetti di ricerca e la loro ammissibilità al finanziamento a
carico del Fondo sono stati determinati in sede di attività istruttoria;
- con lettera in data 12 giugno 2003, protocollo n. A3/021213
(prot. Autorità n. 018881 del 13 giugno 2003), il Cesi ha rappresentato
all'Autorità l'opportunità di procedere ad un'applicazione graduale dei
coefficienti di ammissibilità al fine di tenere in considerazione
l'impossibilità, da parte del medesimo Cesi, per gli anni 2000 e 2001, di
configurare l'attività di ricerca secondo modalità note soltanto dalla data di
pubblicazione della deliberazione n. 158/01;
Ritenuto
che:
- data
l'oggettiva impossibilità, da parte del Cesi, di configurare l'attività di
ricerca secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 158/01 fino al 31
dicembre 2001, sia opportuno applicare i coefficienti di ammissibilità relativi
a ciascun progetto con riferimento unicamente agli anni 2002 e 2003;
-
sia opportuno conseguentemente modificare, in via di
autotutela e con effetto ex tunc,
l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 158/01, come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione 4 aprile 2002, n. 55/02, al fine
di meglio precisare i criteri per le verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001;
-
sia
opportuno ammettere al finanziamento del Fondo di cui all'articolo
11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, i progetti di ricerca sviluppati dal
Cesi di cui alla colonna A della Tabella n. 1, allegata al presente
provvedimento, fatta
salva la possibilità di procedere, ove necessario, ad una ulteriore valutazione
dei medesimi, in relazione all'uso efficiente delle risorse,in
sede di definitive verifiche da effettuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto 17 aprile 2001, al termine delle attività di ricerca;
-
applicare,
con riferimento alla proposta di finanziamento presentata dal Cesi per ciascun
progetto, un coefficiente di riduzione pari al 93,6%;
-
in
conseguenza della modifica di cui al secondo alinea, applicare, con riferimento
alla proposta di finanziamento presentata dal Cesi per ciascun progetto, come
ridotta ai sensi del precedente alinea, il coefficiente di ammissibilità di cui
alla colonna E della Tabella n. 1, allegata al presente provvedimento,
relativamente agli anni 2002 e 2003;
-
per
garantire l'ordinata conclusione dei progetti di ricerca, prevedere che la
Cassa eroghi al Cesi un ulteriore acconto, ad integrazione degli acconti già
erogati a seguito della deliberazione n. 53/00, della
deliberazione n. 158/01
e della deliberazione n. 144/02, un ulteriore acconto, fino ad un massimo
complessivamente pari, per ogni singolo progetto, all'80% delle somme riportate
nella colonna F della Tabella n. 1, allegata al presente provvedimento, salvo
conguaglio finale;
Su
proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra, nella
sua posizione di direttore dell'Area elettricità
DELIBERA
di approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1
Modifica della deliberazione 11 luglio 2001, n. 158/01
1.1 L'articolo 6, comma 1, della deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 158/01, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione
dell'Autorità 4 aprile 2002, n. 55/02, è sostituito dal presente:
"6.1 Ai fini dell'ammissione
di ciascun progetto di ricerca al finanziamento del Fondo, le verifiche di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile
2001, sono svolte dall'Autorità sulla base di istruttorie curate attraverso
l'avvalimento di esperti che la Cassa conguaglio nomina, anche mediante
richieste a istituzioni o amministrazioni pubbliche competenti nella ricerca di
sistema del settore dell'energia elettrica, coordina e supporta sul piano
operativo e logistico. Con riferimento agli anni 2000 e 2001, tali verifiche
sono svolte riconoscendo al Cesi i costi sostenuti per lo svolgimento dei
progetti di ricerca, previa valutazione dell'economicità e dell'impiego
efficiente delle risorse ".
Articolo 2
Progetti di ricerca ammessi al finanziamento e misura del finanziamento
2.1 Sono ammessi alla
copertura del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio
2000 (di seguito: il Fondo), i progetti di ricerca sviluppati dalla
società Cesi Spa (di seguito: Cesi) oggetto dei Rapporti
di valutazione inviati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con
lettere in data 5 dicembre 2002, prot. n. 1640 (prot. Autorità n. 25907 del 9
dicembre 2002) e in data 19 marzo 2003, prot. n. 364 (prot. Autorità n. 10710
del 24 marzo 2003), e riportati nella colonna A della Tabella n. 1, allegata al
presente provvedimento.
2.2 I progetti di
ricerca di cui al comma precedente sono ammessi alla copertura del Fondo nella
misura indicata nella colonna F della Tabella n. 1, allegata al presente provvedimento.
2.3 E' fatta salva la
possibilità di procedere, ove necessario, ad una ulteriore valutazione dei
medesimi progetti di ricerca, in
relazione all'uso efficiente delle risorse,in sede di definitive verifiche da effettuare, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, al termine delle attività di ricerca.
Articolo 3
Erogazione del finanziamento
3.1 Entro trenta (30)
giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa conguaglio per
il settore elettrico (di seguito: la Cassa) provvede ad erogare al Cesi, a
carico del Fondo, un ulteriore acconto, fino ad un massimo complessivamente
pari, per ogni singolo progetto, all'80% delle somme riportate nella colonna F
della Tabella n. 1, allegata al presente provvedimento, salvo conguaglio
finale.
Articolo 4
Disposizioni finali
4.1 Il presente
provvedimento viene comunicato al Ministero delle attività produttive, al
Ministero dell'economia e delle finanze e alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico.
4.2 Il presente
provvedimento viene pubblicato nel sito internet
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore
dalla data di pubblicazione.