Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica - modificazioni e integrazioni della deliberazione 19 dicembre 2002, n. 220/02
Pubblicata su questo sito il 7 maggio 2003, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,
n. 26/01.
G.U. serie generale n. 115 del 20 maggio 2003
L'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 aprile 2003,
Premesso che: l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorità), con la propria deliberazione 19 dicembre 2002, n.
220/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 16 del 21
gennaio 2003 (di seguito: deliberazione
n. 220/02), ha aggiornato la disciplina dei livelli specifici e generali di
qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia
elettrica, introducendo modifiche e integrazioni alla deliberazione 28 dicembre
1999, n. 201/99, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito:
deliberazione n. 201/99);
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- l'articolo 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Viste:
Considerato che:
-
con nota del 28 febbraio 2003, prot. DD/P20030002966 (prot. Autorità
n. 008530 del 3 marzo 2003) la società Enel distribuzione Spa (di seguito: Enel
distribuzione) ha presentato istanza di riesame della deliberazione n. 220/02,
con richiesta di differire al 1° trimestre 2004 l'entrata in vigore del
provvedimento, motivata dalle difficoltà attuative in relazione alle modifiche
richieste per l'aggiornamento dei sistemi informativi di supporto
all'attuazione del provvedimento stesso;
-
con nota del 28 febbraio 2003, prot. 24012/GZ-VZ (prot.
Autorità n. 008633 del 3 marzo 2003) la Federazione nazionale delle imprese
locali dei servizi elettrici (di seguito: Federelettrica) ha presentato una
richiesta di differimento all'1 gennaio 2004 dell'entrata in vigore della
deliberazione n. 220/02, evidenziando che i tempi e le modalità di attuazione
del provvedimento impongono agli operatori un adeguamento gestionale e
informativo di entità non trascurabile;
-
con nota del 13 marzo 2003, prot. Deval/P2003001618 (prot. Autorità n. 010043 del
17 marzo 2003), la società Deval Spa (di seguito: Deval) ha presentato una
richiesta di differimento all'1 gennaio 2004 dell'entrata in vigore della
deliberazione n. 220/02, con motivazioni identiche a quelle illustrate dalla
Federelettrica;
Considerato che sono avvenuti incontri tecnici con la
Federelettrica il giorno 28 marzo 2003, e con l'Enel distribuzione e con la
Deval il giorno 11 aprile 2004, nella sede della stessa Autorità;
Ritenuto che:
-
sia opportuno accogliere le istanze presentate di
differimento dell'entrata in vigore della deliberazione n. 220/02 all'1 gennaio
2004 solo limitatamente ai livelli generali di qualità commerciale relativi
alle prestazioni richieste da clienti del mercato libero, per facilitare la
graduale attuazione delle modifiche e integrazioni alla previgente disciplina
della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita
dell'energia elettrica, introdotte con la deliberazione n. 220/02;
-
non sia opportuno accogliere le suddette istanza di
differimento per quanto concerne i livelli specifici di qualità commerciale,
allo scopo di non ridurre il grado di tutela dei clienti, con particolare
riferimento agli indennizzi automatici previsti per mancato rispetto dei
livelli specifici di qualità commerciale;
-
sia opportuno apportare alcune modifiche che possono
migliorare l'attuazione della suddetta disciplina;
DELIBERA
Articolo 1
Modifiche e integrazioni della disciplina dei livelli di qualità
commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia
elettrica
1.1. L'articolo
30, comma 30.4, della disciplina dei
livelli di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di
vendita dell'energia elettrica, di cui nell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2002, n.
220/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 16 del 21
gennaio 2003 (di seguito richiamata
come: disciplina dei livelli di
qualità commerciale) è sostituito con il seguente:
"30.4 In occasione della richiesta di una prestazione
soggetta a livelli specifici e generali di qualità o della fissazione di un
appuntamento personalizzato l'esercente comunica al cliente un codice univoco."
1.2. All'articolo 33, comma 33.3,
lettere a), b) e c), della disciplina dei livelli di qualità commerciale, dopo
le parole "clienti finali BT" sono aggiunte le parole "o MT".
1.3. All'articolo
33 della
disciplina dei livelli di qualità commerciale è aggiunto il seguente comma:
"33.5 Gli obblighi di cui al precedente comma
33.2, lettera b), e gli obblighi di cui al precedente articolo 30, comma 30.4,
non si applicano per l'anno 2003 alle prestazioni richieste dai clienti del
mercato libero."
Articolo 2
Disposizioni finali
2.1 Il
presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),
entra in vigore dalla sua pubblicazione.