GU n. 113
del 16 maggio 2002
Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 71/02
Rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti per il triennio 2002 - 2004
Pubblicata su questo sito il 29 aprile 2002, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 113 del 16 maggio 2002
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 aprile 2002,
Premesso che:
- l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che con uno o più decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di
seguito: Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica (di seguito: Ministro del
tesoro), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: Autorità), sono individuati gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, ivi incluse, tra l'altro, le attività di
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del
ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche svolte
in consorzio con altri enti pubblici o società;
- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto
26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, di concerto con il
Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.
27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), include tra
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del
ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti;
- in data 31 maggio 1999 l'Enel Spa, in ottemperanza all'articolo 13,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/99, ha costituito la
Società gestione impianti nucleari Spa (di seguito: Sogin), operativa dall'1
novembre 1999 e avente per oggetto sociale l'esercizio delle attività
relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla
chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti,
anche in consorzio con altri enti pubblici o società;
- in data 22 dicembre 2000, la Sogin, l'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia
e l'Ambiente (di seguito: Enea) e la società Fabbricazioni Nucleari Spa
(di seguito: FN) hanno costituito il consorzio Smantellamento Impianti del
Ciclo del combustibile Nucleare (di seguito: consorzio SICN) per l'organizzazione
e il coordinamento delle attività inerenti lo smantellamento degli impianti
di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del
combustibile nucleare di proprietà dell'Enea e della FN;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che la Sogin
inoltri, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità un dettagliato
programma di tutte le attività di cui all'articolo 8 del medesimo
decreto, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche
pluriennale, con il preventivo dei relativi costi;
- l'Autorità, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 del
decreto 26 gennaio 2000 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto 17 aprile
2001, deve valutare i programmi inoltrati dalla Sogin e dal consorzio SICN,
unitamente al preventivo dei relativi costi, tenendo conto di criteri di
efficienza economica nello svolgimento delle attività previste;
- l'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio
2000, ridetermina entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre
anni, gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali
elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile, la cui
copertura deve essere assicurata mediante l'adeguamento del corrispettivo
per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo
3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99, ed aggiorni l'onere annuale
sulla base del programma delle attività presentato dalla Sogin;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26
gennaio 2000 l'Autorità comunica al Ministro delle attività produttive e
al Ministro dell'economia e delle finanze le proprie determinazioni in
merito, che diventano operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo
diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- la Sogin, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto 26 gennaio
2000, ha inoltrato all'Autorità, con nota prot. n. 4483 del 29 settembre
2000 (prot. Autorità n. 13714 del 3 ottobre 2000), un documento recante il
Programma e stima dei costi delle attività relative allo smantellamento
delle centrali nucleari Sogin e alla chiusura del ciclo del combustibile (di
seguito: Programma) e, con nota prot. n. 01/8607 del 27 settembre 2001 (prot.
Autorità n. 19219 del 28 settembre 2001), ha inoltrato un documento recante
l'aggiornamento del medesimo Programma al settembre 2001;
- l'Autorità, considerato che dal Programma emergono elementi di
incertezza che possono comportare variazioni rilevanti nell'entità degli
impegni e dei costi previsti ed incidere sulla sua attuazione, e ritenuto
che la rideterminazione degli oneri di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 debba essere basata sulla verifica
del Programma predisposto dalla Sogin anche al fine di valutarne l'economicità
rispetto agli obiettivi perseguiti e che, in ragione della complessità
degli approfondimenti e delle competenze richieste, per tale verifica sia
necessario ricorrere all'apporto di soggetti specializzati, da
individuarsi mediante apposite procedure di selezione, con deliberazione 6
dicembre 2000, n. 220 (di seguito: deliberazione n.
220/00), ha richiesto, tra l'altro, al Ministro dell'industria una
proroga fino al 31 dicembre 2001 per gli adempimenti previsti dall'articolo
9, comma 2, primo periodo, del decreto 26 gennaio 2000;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria di
concerto con il Ministro del tesoro, 17 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito:
decreto 17 aprile 2001), ha disposto la proroga di cui al precedente alinea;
- l'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto
del Ministro dell'industria 7 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 122 del 28 maggio 2001 (di seguito: decreto 7
maggio 2001), recante indirizzi strategici e operativi alla Sogin, dispone
la disattivazione accelerata, rispetto alla precedente strategia di lungo
periodo di "custodia protettiva con sicurezza passiva" adottata dall'Enel
e successivamente riconosciuta dal Comitato interministeriale dei prezzi (di
seguito: Cip) e dall'Autorità, di tutti gli impianti elettronucleari
dismessi entro venti anni, fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono
ubicati i medesimi impianti;
- con deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 155 del 6 luglio 2001
(di seguito: deliberazione n. 146/01), l'Autorità ha quantificato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, gli importi da
corrispondere per l'anno 2001, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, ai
fini della copertura dei costi delle attività svolte dal consorzio SICN,
disponendo l'adeguamento della componente A2 della tariffa elettrica da un
valore medio nazionale pari a 0,6 L/kWh, già stabilito con la deliberazione
dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito:
deliberazione n. 39/00), a 1,0 L/kWh;
Visti:
- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto 26 gennaio 2000;
- il decreto 17 aprile 2001;
- il decreto 7 maggio 2001;
- il provvedimento del Cip 28 marzo 1990, n. 11/90, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 81 del 6 aprile 1990, recante
rimborso all'Enel di oneri straordinari (di seguito: provvedimento Cip n.
11/90);
- il provvedimento del Cip 18 dicembre 1991, n. 32/91, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 298 del 20 dicembre 1991, recante
rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9
(di seguito: provvedimento Cip n. 32/91);
- il provvedimento del Cip 26 febbraio 1992, n. 3/92, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 51 del 2 marzo 1992, recante rimborso
degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di
seguito: provvedimento Cip n. 3/92);
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n.
58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del
18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);
- la deliberazione n. 39/00;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n.
53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90, del
17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
- la deliberazione n. 220/00;
- la deliberazione n. 146/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n.
228, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 22 dicembre 2001, recante "Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica" (di
seguito: Testo integrato), in particolare l'articolo 41 e l'articolo
34.2, lettera a);
- la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico in data 23 agosto
2000, prot. n. 1351, pervenuta all'Autorità il giorno 25, prot. Autorità
n. 12212, (di seguito: nota 23 agosto 2000);
Considerato che:
- durante il periodo di attività produttiva delle centrali elettronucleari
di sua proprietà, l'Enel ha provveduto a costituire un "fondo
smantellamento impianti nucleari", vincolato alla copertura delle spese da
sostenere nelle fasi di disattivazione di dette centrali, di scarico del
combustibile irraggiato, di messa in stato di conservazione,
decontaminazione e smantellamento delle centrali e di bonifica del terreno,
e il "fondo trattamento del combustibile nucleare", vincolato alla
copertura delle spese future per il trasporto del combustibile irraggiato,
per il trattamento chimico del combustibile irraggiato, per il trattamento,
l'immagazzinamento temporaneo e lo smaltimento definitivo dei residui;
- i fondi di cui al precedente alinea, alimentati attraverso accantonamenti
annuali, avrebbero dovuto raggiungere, al termine della vita produttiva
delle centrali elettronucleari, una consistenza tale da consentire la
copertura delle spese relative allo svolgimento delle predette attività;
- a causa della chiusura anticipata delle centrali elettronucleari e della
conseguente cessazione degli accantonamenti, il "fondo smantellamento
impianti nucleari" e il "fondo trattamento del combustibile nucleare"
non hanno potuto raggiungere la prevista consistenza;
- gli oneri da reintegrare all'Enel rispetto agli accantonamenti già
effettuati durante il periodo di attività produttiva delle centrali
elettronucleari, connessi con le attività di riprocessamento del
combustibile irraggiato, di messa in sicurezza con custodia passiva e di
smantellamento delle centrali elettronucleari di sua proprietà, sono stati
determinati dal Cip, con i provvedimenti n. 11/90, n. 32/91 e n. 3/92, come
differenza tra la prevista consistenza dei due fondi sopra citati alla data
di chiusura programmata delle centrali elettronucleari e la loro consistenza
effettiva alla data di chiusura anticipata delle centrali stesse;
- con la deliberazione n. 58/98, l'Autorità, in attuazione della
disposizione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 481/95, ha valutato,
tra l'altro, i provvedimenti del Cip di cui al precedente alinea,
rideterminando in maniera definitiva gli oneri complessivi connessi alla
sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali
nucleari nonché alla loro chiusura, ivi incluse le attività di
riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza con
custodia passiva e lo smantellamento delle centrali nucleari;
- gli oneri complessivi di cui al precedente alinea, pari alla somma degli
oneri da reintegrare e degli accantonamenti già effettuati dall'Enel Spa
durante il periodo di attività produttiva delle centrali, sono stati
quantificati, al 31 dicembre 1997, in lire 1310,4 miliardi, di cui lire
816,9 miliardi come credito dell'Enel Spa nei confronti della Cassa
conguaglio per il settore elettrico e la parte restante come liquidità
riveniente dal "fondo smantellamento impianti nucleari" e dal "fondo
trattamento del combustibile nucleare";
- in data 29 ottobre 1999, l'Enel Spa ha conferito alla Sogin, costituita
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.
79/99, un capitale pari a lire 1538 miliardi, di cui lire 896,4 miliardi
come credito nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico
da estinguere attraverso il gettito della componente A2 della tariffa
elettrica e la parte restante come liquidità riveniente dai fondi di cui al
precedente alinea;
- con la deliberazione n. 58/98, l'Autorità ha istituito presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico due separati conti di gestione per il
rimborso degli oneri nucleari: il "Conto per il rimborso degli oneri
nucleari alle imprese appaltatrici" e il "Conto per il rimborso all'Enel
Spa di oneri relativi ad attività nucleari residue", quest'ultimo
destinato ai rimborsi all'Enel Spa degli oneri riconosciuti per il
riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza e lo
smantellamento delle centrali nucleari;
- con il gettito della componente A2 della tariffa elettrica si è
completato, nel primo bimestre (gennaio - febbraio) 2000, il rimborso all'Enel
Spa e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla sospensione e alla
interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché
alla loro chiusura, come attestato nella nota della Cassa conguaglio per il
settore elettrico 23 agosto 2000;
- con la deliberazione n. 39/00, l'Autorità
ha fissato, a decorrere dall'1 marzo 2000, l'aliquota della componente
A2 della tariffa elettrica, destinata al rimborso degli oneri relativi allo
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del
ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e
conseguenti, in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali,
e ha successivamente adeguato tale componente a 1 lire per kWh, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, come già richiamato
in premessa;
- con la deliberazione n. 53/00, l'Autorità
ha stabilito che, a decorrere dall'1 marzo 2000, la componente A2 della
tariffa elettrica alimenti il "Conto per il finanziamento delle
attività nucleari residue", istituito con la medesima deliberazione e
destinato ad incorporare la residua liquidità del "Conto per il
rimborso all'Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue", di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della deliberazione n. 58/98;
- alla data dell'1 gennaio 2002, il residuo credito della Sogin nei
confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico ammontava a lire
668,001 miliardi;
- la disattivazione accelerata di tutti gli impianti elettronucleari
dismessi prevista dal decreto 7 maggio 2001, in attuazione del quale la
Sogin ha definito il Programma, determina un incremento dei costi e,
conseguentemente, degli oneri generali afferenti al sistema elettrico
rispetto a quelli previsti dalla precedente strategia di lungo periodo di
custodia protettiva con sicurezza passiva adottata dall'Enel;
- i costi preventivati dalla Sogin per lo svolgimento delle attività
finalizzate:
- al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva, fino
all'avvio dell'attività di smantellamento, delle centrali
elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1;
- al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali
elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e
Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di
natura radiologica;
- allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed
all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato delle
centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e
Garigliano, nonché al successivo invio dello stesso combustibile
nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi presso il
deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla loro
conservazione presso lo stesso deposito, o, in alternativa, all'invio e
conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di rifiuti e
materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di lungo
termine equivalenti, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punti
i, ii) e iv) del decreto 26 gennaio 2000, che risultano pari a 746,9
miliardi di lire per il triennio 2002-2004, evidenziano una incidenza
delle spese per eventi imprevisti pari al 7,85% dei costi totali, al
netto dei costi di sede;
- i costi preventivati dal consorzio SICN per lo svolgimento delle attività
di smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e
di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Enea e
delle sue società partecipate, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, che risultano pari a 241,7
miliardi di lire per il triennio 2002-2004, evidenziano una
sopravvalutazione dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi,
associata all'anticipazione di attività comunque differibili, oltre che,
per l'esercizio 2004, l'utilizzo di criteri contabili difformi da quelli
della Sogin per quanto riguarda l'applicazione dell'Iva sull'acquisto
di beni e servizi e l'attribuzione dei costi generali sostenuti dall'Enea
per il personale trasferito dall'Enea nel consorzio SICN che dal 2004
confluirà nella Sogin;
- la rideterminazione degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
c), punti i), ii), e iv), del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio
2002-2004, sulla base del Programma presentato dalla Sogin, consiste nel
quantificare nuovamente l'ammontare del credito della medesima società
nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- è necessario conservare alla Sogin la liquidità derivante dal
conferimento iniziale da parte dell'Enel Spa in ragione dalla specificità
e dall'onerosità degli interventi che questa è chiamata ad effettuare;
Ritenuto che sia opportuno:
- riconoscere alla Sogin le spese per eventi imprevisti a consuntivo e sulla
base di giustificazioni analitiche e dettagliate;
- rideterminare gli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
punti i), ii), e iv), del decreto 26 gennaio 2000, in 362,1 milioni di euro,
pari a 701,1 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;
Ritenuto inoltre che sia opportuno:
- non riconoscere al consorzio SICN una quota pari al 25% dei costi previsti
per l'acquisto di beni e servizi relativi ad attività differibili e, per
l'esercizio 2004, l'Iva relativa all'acquisto di beni e servizi e i
costi generali sostenuti dall'Enea per il personale del medesimo ente
trasferito al consorzio SICN;
- rideterminare, di conseguenza, l'onere di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, in 106,2 milioni di
euro, pari a 205,7 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;
Ritenuto infine che sia opportuno formulare alla Sogin e al consorzio SICN
raccomandazioni atte a garantire efficienza economica nello svolgimento delle
attività di cui all'articolo 8 del decreto 26 gennaio 2000, e richiedere ai
medesimi di inviare all'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno,
rapporti dettagliati sullo stato di attuazione dei propri programmi e sul
recepimento delle predette raccomandazioni, ai fini dell'adozione del
provvedimento di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
citato decreto 26 gennaio 2000, dell'onere di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del medesimo decreto;
DELIBERA
-
Di determinare gli oneri di cui all'articolo
8, comma 1, lettera c), punti i), ii) e iv), del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il
triennio 2002-2004, in 362,1 milioni di euro, pari a 701,1 miliardi di lire.
-
Di determinare l'onere di cui all'articolo
8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il
triennio 2002-2004, in 106,2 milioni di euro, pari a 205,7 miliardi di lire.
-
Di raccomandare alla Società gestione impianti
nucleari Spa:
- di predisporre, entro il 31 dicembre 2002, una procedura di analisi e
gestione dei rischi che permetta di simulare l'impatto di eventi
negativi sui costi e sui tempi dei programmi, di identificare e
qualificare le aree di incertezza, nonché di avviare azioni di
mitigazione dei rischi;
- di predisporre, entro il 31 dicembre 2002, una procedura per la
gestione degli appalti di beni e di servizi, che garantisca gli
opportuni livelli di trasparenza e competitività;
- di redigere, entro il 30 settembre 2002, un Piano di sviluppo delle
risorse umane e un Piano di sviluppo organizzativo a medio-lungo
termine;
- di definire, entro il 31 dicembre 2002, procedure di misura dell'avanzamento
delle attività nell'ambito del sistema di programmazione e controllo;
- di razionalizzare, entro il 30 giugno 2003, il sistema di
programmazione e controllo, con l'adozione di schede descrittive
standard, articolate nella individuazione dei costi e dei tempi di
ciascuna attività elementare.
-
Di raccomandare al consorzio Smantellamento
Impianti del Ciclo del combustibile Nucleare:
- di integrare, entro il 31 dicembre 2002, le proprie metodologie di
programmazione e controllo con quelle dellaSocietà gestione impianti
nucleari Spa, utilizzando gli stessi strumenti, uniformando le
procedure, le responsabilità e le modalità di misura dello stato di
avanzamento dei lavori;
- di pervenire, entro il 30 giugno 2003, ad una gestione comune con
laSocietà gestione impianti nucleari Spa, delle attività a carattere
trasversale, anche al fine di assicurare un efficace controllo dei
costi;
- di definire, entro il 30 settembre 2002, un sistema di gestione delle
risorse umane e redigere il relativo Piano di sviluppo;
- di definire, entro il 30 settembre 2002, un piano delle attività e
dei tempi per attuare il conferimento alla Società gestione impianti
nucleari Spa degli impianti appartenenti all'Ente per le Nuove
Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e alla società Fabbricazioni
Nucleari Spa;
- di accelerare il processo di integrazione del consorzio nella Società
gestione impianti nucleari Spa.
-
Di richiedere alla Società gestione impianti
nucleari Spa e al consorzio Smantellamento Impianti del Ciclo del
combustibile Nucleare di inviare all'Autorità per l'energia elettrica e
il gas, entro il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato
di attuazione dei propri programmi e sul recepimento delle raccomandazioni
di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4, ai fini dell'adozione del
provvedimento di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, 26 gennaio 2000, dell'onere di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del medesimo decreto.
-
Di comunicare il presente provvedimento al Ministro
dell'economia e delle finanze e al Ministero delle attività produttive,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del soprarichiamato
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 26 gennaio 2000.
-
Di pubblicare il presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).