GU n. 103 del 04 maggio 2002
Pubblicata su questo sito il 26 aprile 2002, ai
sensi dell'articolo 6, comma 4,
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 103 del 4 maggio 2002
Nella riunione del 23 aprile 2002,
Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 25/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 63 del 15 marzo 2002 (di seguito: delibera n. 25/02), gli indici dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale e Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;
Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n.52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, , 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n.199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, e deliberazione n. 25/02 richiamata in premessa;
Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 160 del 12 luglio 2001;
Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 160 del 12 luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni DT definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dall'1 luglio 2001;
Visti in particolare:
Ritenuto che sia necessario, per il bimestre maggio-giugno 2002:
1.1 | Per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 0,0170 centesimi di euro/MJ. |
1.2 | La diminuzione è pari a 0,6548 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc. |
2.1 | Per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 0,0296 centesimi di euro/MJ. |
2.2 | La diminuzione è pari a 2,9621 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg). |
Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dall'1 maggio 2002.