GU n. 80 del 05 aprile 2002
Pubblicata su questo sito il 15 marzo 2002, ai sensi dell'articolo
6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 80 del 5 aprile 2002
Nella riunione del 7 marzo 2002,
Premesso che:
Visti:
Viste:
Considerato che:
Ritenuto che sia opportuno:
1.1 | Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, di seguito indicato come condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, come modificato ed integrato dal successivo articolo 2. |
2.1 | All'articolo 1:
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2.2 | All'articolo 2:
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2.3 | Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 3.1Modalità per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica3.1.1 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete invia all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati. 3.1.2 Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono:
3.1.3 Le condizioni di cui al comma 3.1.2, lettera a), prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 su base settimanale e le modalità e il termine minimo di preavviso necessario per l'eventuale modifica da parte degli operatori dei medesimi programmi. 3.1.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il Gestore della rete assume un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma è relativo e ne dà comunicazione al titolare del bilanciamento interessato. 3.1.5 Successivamente all'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui al comma 3.1.1, il Gestore della rete è tenuto a proporre contratti per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di contratto-tipo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta di stipula del medesimo contratto da parte del soggetto richiedente. 3.1.6 Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con efficacia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione al Gestore della rete della richiesta.". |
2.4 | All'articolo 4, il comma 4.1, è sostituito dal seguente:
"4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), è tenuto a comunicare al Gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario in conformità alle condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.". |
2.5 | All'articolo 5:
"5.3.1 Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo medio risultante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera b), nella restante parte dell'anno. 5.3.2 Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2, lettera b), non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera b).". |
2.6 | All'articolo 7:
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2.7 | Dopo il titolo 3 è aggiunto il seguente titolo:
"TITOLO 4 APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTOArticolo 8.1Modalità per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al Gestore della rete i programmi di immissione. 8.1.2 Il Gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base:
8.1.3 L'Enel Spa è tenuta a mettere a disposizione del Gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilità di società controllate dalla medesima o alla medesima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000. 8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel Spa, titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del Gestore della rete le ulteriori risorse necessarie, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza. 8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il Gestore della rete agisce ai sensi dell'articolo 4. 8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del Gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi.". |
2.8 | In conseguenza di quanto disposto al comma 2.7 modificare la numerazione del Titolo 4 "Disposizioni transitorie e finali" in Titolo 5 "Disposizioni transitorie e finali". |
2.9 | All'articolo 9:
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3.1 | Le modifiche di cui ai commi 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 del precedente articolo 2 producono effetti dall'1 gennaio 2002. |
Di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento, come Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.