Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2000 e approvazione delle istanze per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 8 e 9 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99.
Pubblicata su questo sito il 22 marzo 2002, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 244.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 febbraio 2002,
Premesso che:
- l'articolo 8, comma 8.4,
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento
ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99), prevede che entro il
31 luglio di ogni anno l'Autorità verifichi per ciascun ambito
territoriale i recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia
elettrica conseguiti dagli esercenti nel corso dell'anno precedente;
- tale verifica è basata sui dati di continuità del servizio relativi all'anno
precedente, forniti all'Autorità dagli esercenti entro il 31 marzo di
ciascun anno ai sensi dell'articolo
15, comma 15.2, della deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999,
n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5
ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99);
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di
seguito: dPR n. 244/01), contenente
Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a
norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di
seguito: il Regolamento);
Viste:
- la deliberazione n. 128/99 e successive
modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione n. 202/99 e successive
modificazioni e integrazioni;
- la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n.
144/00;
- la delibera dell'Autorità 19 luglio 2001, n.
166/01;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2001, n.
178/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del
24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 178/01);
- la delibera dell'Autorità 7 agosto 2001, n.
183/01 (di seguito: delibera n. 183/01);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n.
228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito
deliberazione n. 228/01) e successive modificazioni e integrazioni, e in
particolare gli articoli 38 e 45 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità
per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia
elettrica (di seguito: Testo integrato), e in particolare gli articoli 38 e
45;
- la delibera dell'Autorità 29 novembre 2001,
n. 294/01 (di seguito: delibera n. 294/01);
Viste:
- le relazioni relative ai controlli tecnici effettuati dall'Ufficio
controlli tecnici e ispezioni dell'Autorità sui dati di continuità
relativi all'anno 2000 forniti dagli esercenti, relazioni a cui è stato
concesso l'accesso agli esercenti che ne hanno fatto richiesta;
- le risultanze istruttorie inviate agli esercenti interessati dal
responsabile del procedimento, dott. Roberto Malaman, direttore dell'Area
consumatori e qualità del servizio dell'Autorità, ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del Regolamento;
- la nota dell'Ufficio controlli tecnici e ispezioni dell'Autorità
concernente l'ulteriore documentazione prodotta dall'Enel
distribuzione Spa e dall'Acea Spa nel corso delle audizioni finali davanti
all'Autorità, tenute presso la sede in Milano il giorno 11 febbraio 2002,
circa l'attribuzione di cause di forza maggiore o di cause esterne, come
definite dall'articolo 7, comma 7.1, lettere a) e b), della
deliberazione n. 128/99, ad alcuni eventi di interruzione esaminati nel
corso dei controlli tecnici;
Considerato che:
- gli esercenti di seguito elencati, aventi più di 100.000 utenti
alimentati in bassa tensione (di seguito: utenti BT), hanno fornito all'Autorità
i dati di continuità del servizio per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo
15, comma 15.2, della deliberazione n. 128/99:
- Acea Spa, con sede legale in piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (di
seguito: Acea Roma);
- Acegas Spa, con sede legale in via Maestri del Lavoro 8, 34143 Trieste
(di seguito: Acegas Trieste);
- Aem elettricità Spa, con sede legale in corso di Porta Vittoria 4,
20122 Milano (di seguito: Aem Milano);
- Aem Spa, con sede legale in via Bertola 48, 10122 Torino (di seguito:
Aem Torino);
- Asm Spa, con sede legale in via Lamarmora 230, 25124 Brescia (di
seguito: Asm Brescia);
- Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma
(di seguito: Enel distribuzione);
- Valdis Spa, con sede legale in via B. Festaz 42, 11100 Aosta (di
seguito: Valdis Aosta), a cui è subentrata dall'1 giugno 2001 Deval
Spa, con la medesima sede legale;
- gli esercenti di seguito elencati hanno anche presentato all'Autorità,
contestualmente all'invio dei dati di continuità di cui al precedente
alinea, ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione n. 202/99, istanza ai
fini dell'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento
di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di
riferimento nel corso dell'anno 2001:
- Aem Milano, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
- Aem Torino, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
- Asm Brescia, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
- Enel distribuzione, relativamente a 18 (diciotto) ambiti territoriali;
- Valdis Aosta relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
Considerato che:
- con l'invio dei dati di continuità relativi all'anno 2000 e con la
presentazione delle istanze di cui ai precedenti alinea si è instaurato il
procedimento per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 8
della deliberazione n. 202/99 e per l'approvazione delle istanze di cui
all'articolo 9 della medesima deliberazione;
- il termine del suddetto procedimento è stato rinviato dall'Autorità al
31 luglio 2001 con delibera n. 183/01, e
successivamente al 28 febbraio 2002 con delibera n.
294/01;
- ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 5 della
deliberazione n. 202/99, della validità dei dati forniti dagli esercenti, l'Autorità
ha effettuato controlli tecnici a campione sugli ambiti territoriali degli
esercenti di cui al precedente alinea;
- in seguito ai controlli tecnici effettuati alcuni esercenti, avendo avuto
accesso alle relazioni di controllo tecnico, hanno fatto pervenire all'Autorità
note, osservazioni e documentazione aggiuntiva rispetto alla documentazione
acquisita nel corso del controllo tecnico;
- agli esercenti sono state inviate, da parte del responsabile del
procedimento, le risultanze istruttorie di cui all'articolo 16, comma 1,
del Regolamento, che contengono le valutazioni degli uffici in relazione
alle note e osservazioni formulate dagli esercenti e a cui sono stati
allegati gli addendum alle relazioni di controllo tecnico nei quali
si tiene conto della documentazione aggiuntiva eventualmente inviata;
Considerate le osservazioni dell'Enel distribuzione, dell'Asm Brescia e
dell'Acea Roma nelle audizioni finali avanti al Collegio tenute presso la sede
dell'Autorità in Milano il giorno 11 febbraio 2001, di cui è stato redatto
processo verbale, e vista la documentazione ulteriore depositata in audizione
dall'Enel distribuzione (prot. Autorità 11 febbraio 2002, n. 002792) e dall'Acea
Roma (prot. Autorità 11 febbraio 2002, n. 002793), nonché la documentazione
integrativa trasmessa all'Autorità nei giorni successivi dall'Asm Brescia (prot.
Autorità 15 febbraio 2002, n.002994 e prot. Autorità 19 febbraio 2002, n.
003291), dall'Enel distribuzione (prot. Autorità 22 febbraio 2002, n. 003684)
e dall'Acea Roma (prot. Autorità 22 febbraio 2002, n. 003685);
Considerati i miglioramenti conseguiti dagli esercenti nella registrazione e
classificazione degli eventi di interruzione e nella elaborazione dei dati di
continuità del servizio tramite la definizione di procedure di raccolta e di
trasferimento anche automatico dei dati negli archivi in modo da adempiere agli
obblighi imposti dall'Autorità;
Ritenuto che, con riferimento alle osservazioni formulate dagli esercenti
sentiti nel corso dell'audizione finale, valgano le valutazioni in fatto
e in diritto riportate alle seguenti lettere a), b) e c):
- Con riguardo alle osservazioni formulate dall' Enel distribuzione
- l'applicazione degli indici definiti dalla deliberazione n. 178/01
ai dati di continuità del servizio dell'anno 2000 non costituisce
motivo di retroattività dal momento che gli esercenti avevano contezza
degli obblighi di registrazione delle interruzione contenuti nella
deliberazione n. 128/99 decorrenti dall'1 gennaio 2000;
- l'introduzione dell'indice di correttezza, in particolare, è
funzionale alla determinazione del valore presunto dell'indicatore di
riferimento sulla base degli esiti dei controlli tecnici, come previsto
dall'articolo 5 della deliberazione n. 202/99; l'applicazione di
tale indice prevede una fascia di tolleranza per la verifica dell'obbligo
gravante in capo all'esercente il servizio di distribuzione dell'energia
elettrica, previsto dall'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione n.
128/99, di documentare gli eventi di interruzione a cui l'esercente
medesimo attribuisce la causa di forza maggiore o la causa esterna;
senza tale fascia di tolleranza, l'obbligo citato avrebbe dovuto
essere rispettato in misura del 100%, e pertanto l'introduzione dell'indice
di correttezza, come degli altri indici previsti dalla deliberazione n.
178/01, costituisce motivo di autolimitazione per l'Autorità, e non
di ulteriore obbligo a carico degli esercenti;
- i criteri di campionamento delle interruzioni utilizzati nel corso dei
controlli tecnici sono adeguati, in quanto durante i controlli tecnici
viene verificato un certo numero di eventi di interruzione, identificati
con due criteri: i) campionamento casuale e ii) selezione mirata di
eventi a cui è stata attribuita dall'esercente la causa di forza
maggiore o esterna. Tutti gli eventi identificati con la procedura sub
i) concorrono alla determinazione degli indici di precisione e di
accuratezza, mentre per l'indice di correttezza il numero di eventi a
cui è stata attribuita dall'esercente la causa di forza maggiore o
esterna che possono essere selezionati casualmente con la procedura sub
i) sarebbe in generale troppo modesto per definire l'indice di
correttezza. La selezione mirata sub ii) è effettuata per aumentare il
numero di eventi considerati per la determinazione dell'indice di
correttezza;
- il campione di interruzioni esaminato nel corso del controllo tecnico
presso l'esercizio Taranto dell'Enel distribuzione, pari a 42
interruzioni, rappresenta il 5,4% rispetto al numero di 780 interruzioni
senza preavviso originate sulla rete di media tensione e nelle cabine
secondarie dichiarate dal responsabile del suddetto esercizio in sede di
controllo tecnico e può essere stimato pari a circa il 12% della durata
complessiva di interruzione del suddetto esercizio;
- la stratificazione del campione per ambito territoriale non era
possibile nel corso dei controlli effettuati sui dati di continuità
relativi all'anno 2000, perché non era disponibile presso gli
esercizi dell'Enel distribuzione un sistema che consentisse l'
estrazione delle interruzioni per ambito territoriale;
- per quanto concerne le interruzioni causate dalla caduta di piante,
sono riconducibili alle interruzioni dovute a cause esterne solo
le ipotesi di rottura di linee cagionate dalla caduta di piante che si
trovano all'esterno delle fasce di asservimento (o rispetto). Di
conseguenza, nel corso dei controlli effettuati nell'anno 2001, l'Ufficio
controlli tecnici e ispezioni dell'Autorità ha ritenuto
necessario che, ai fini dell'attribuzione dell'interruzione a cause
esterne, nella corrispondenza diretta a terzi o nella modulistica
interna dell'esercente, fosse fatta espressa menzione della
circostanza che la pianta si trovasse fuori della fascia di
asservimento. Nel corso dell'audizione finale, l'Enel distribuzione
ha prodotto una circolare applicativa emanata nel febbraio 2000 dall'Enel
distribuzione - Direzione Triveneto, sulla cui base è stato redatto
il modello IGM, sez. 2. La circolare prevede che, in caso di caduta di
piante situate al di fuori della fascia di rispetto, occorra barrare sul
modello IGM, sez. 2, la casella "DAT - Terzi (danni provocati da
terzi)" che è associata a cause esterne ed inviare
comunicazione scritta al proprietario del terreno su cui insisteva la
pianta, con o senza richiesta di risarcimento del danno. Di conseguenza,
solo la corretta applicazione di tale circolare consente di attribuire i
disservizi a cause esterne;
al fine di supportare l'imputazione delle interruzioni nn. 2577,
2578, 2579, 2580, 2581, 2585, 2586, 2615, 2616, 2624, 2643, verificatesi
nell'esercizio di Ascoli Piceno tra le 16.06 e le 20.15 del 31 agosto
2000, ad eventi meteorologici che determinano il superamento dei
parametri climatici di progetto, e quindi come tali qualificabili
come cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 7, comma
7.1, lettera a), della deliberazione n.128/99, l'Enel distribuzione ha
presentato nuovamente, in sede di audizione finale, il documento
rilasciato dal Centro di ecologia e climatologia di Macerata (di
seguito: Centro di Macerata), già consegnato in sede di controllo
tecnico. Tale documento attesta che nella stazione di rilevamento di
Macerata è stata registrata una raffica di vento con picco di 154 km/h
da ovest-nordovest alle 15.43 del 31agosto 2000 e che i valori del vento
misurati a Macerata erano egualmente rappresentativi anche per le
province di Ascoli Piceno ed Ancona. Inoltre l'Enel distribuzione
argomenta che per un evento naturale eccezionale, quale è quello
atmosferico indicato, non è necessaria alcuna correlazione tra l'evento
stesso ed i danni subiti dagli impianti e che le norme non riportano
alcun riferimento per l'estensione temporale del fenomeno. In buona
sostanza con i soli dati forniti dal Centro di Macerata, senza ulteriori
valutazioni, l'Enel distribuzione intende attribuire a cause di
forza maggiore (nella specie, la sola raffica di vento registrata
alle 15.43 dal Centro di Macerata)interruzioni avvenute in un raggio di
circa 50 km e nell'arco di circa 4 ore. Al riguardo si rileva
che:
- il diagramma anemografico registrato, acquisito in sede di
controllo tecnico a supporto della dichiarazione, dimostra che si è
trattato di una raffica isolata e che ha superato i 130 km/h
(parametro di progetto) per circa 1 minuto;
- la stazione anemometrica in questione si trova all'esterno di
Macerata verso ovest a 300 m slm in vista della cittadina di Treia,
il cui solo territorio comunale il Ministro delle politiche agricole
aveva incluso nel decreto dell'8gennaio2001 relativo all'esistenza
del carattere eccezionale di venti impetuosi il 31agosto 2000;
- il Centro di Macerata possiede altre tre stazioni anemometriche: a
Pintura - Bolognola (1400 m slm), a Pollenza-Tolentino, e ad Urbino
(450 m slm), oltre ad essere collegato con la stazione dell'Istituto
tecnico agrario di Fabriano, delle quali ha fornito una
registrazione solo per Urbino, facendo supporre che le altre
stazioni non abbiano rilevato fenomeni eolici di rilievo tra le
16.00 e le 20.00 del giorno 31 agosto 2000; in alternativa ha
dichiarato che i valori misurati a Macerata sono rappresentativi per
le province di Ancona ed Ascoli Piceno. La registrazione di Pintura
- Bolognola rivestirebbe particolare interesse sia per la
strumentazione analoga a quella di Macerata sia perché
significativa per il territorio di Ascoli Piceno;
- i dati del vento e della situazione meteorologica, tra le 14.00 e
le 20.00 del giorno 31 agosto 2000, relativi alle postazioni di
Perugia, Pescara e Frontone dell'Aeronautica Militare e di
Falconara dell'Enav, acquisiti direttamente e/o tramite il Centro
meteorologico dell'Emilia-Romagna, mostrano che nell'intervallo
tra le 16 e le 17 della stessa giornata in una larga fascia
circostante Macerata erano presenti perturbazioni accompagnate da
venti con velocità medie inferiori a 30 km/h e con massimi non
superiori a 50 km/h, mentre nel restante territorio la situazione
era non perturbata;
- le uniche altre perturbazioni accompagnate da venti degni di nota
nell'intervallo tra le 14.00 e le 20.00 del giorno 31 agosto 2000
sono segnalate: alle 15.46 dalla postazione di Urbino con venti medi
con velocità intorno a 26 km/h ed un massimo di 74 km/h, alle ore
16.00 dalla postazione di Perugia con venti medi intorno a 20 km/h
ed un massimo di 40 km/h ed alle ore 18.50 dalla postazione di
Pescara, significativa per la parte meridionale delle Marche, con
venti medi intorno a 40 km/h ed un massimo di 90 km/h;
- tutti i venti sopraindicati, compreso quello registrato a
Macerata, hanno direzione di provenienza ovest - nordovest e
soggetti a rotazione, come mostrano le immagini del Meteosat di quel
giorno per l'Italia centro-settentrionale, e questo porta
ulteriore conforto alla tesi che la raffica eccezionale registrata
sia effetto di un fenomeno fortemente localizzato;
- nel produrre il documento rilasciato dal Centro di Macerata, l'Enel
distribuzione non ha considerato che nelle registrazioni del Centro
viene usata l'ora solare come riferimento temporale per tutto l'anno,
per cui le 15.43 dichiarate devono intendersi le 16.43 ora legale e
pertanto non sono ascrivibili al picco di vento eccezionale le
interruzioni precedenti tale orario;
- in conclusione, la raffica di vento registrata alle 16.43 (ora
legale) dal Centro di Macerata è stata prodotta da un intenso
fenomeno depressionario, con associata rotazione della direzione e
della durata di pochi minuti, circoscritto ad una ristretta zona
intorno a Macerata e Treia e non replicatosi in quella giornata in
tutta la regione. La possibilità di una sua propagazione a distanze
nell'ordine di decine di km contrasta con l'evidenza dei
fenomeni dissipativi dovuti alle differenze orografiche presenti nei
territori interessati dalle interruzioni. Tutto quanto sopra esposto
conferma la possibile attribuzione delle interruzioni, iniziate alle
16.48 a Treia (n.2585) e a Macerata (n.2586), al superamento dei
limiti di progetto a causa del vento, mentre non può costituire
obiettivo fondamento per operare analoga valutazione con riferimento
alle altre interruzioni. Ne consegue che gli elementi forniti non
sono idonei a fondare modifiche delle indicazioni fornite con la
relazione di controllo tecnico. Restano perciò confermate le
risultanze istruttorie già espresse.
- Con riguardo alle osservazioni formulate dall'Acea Roma:
- il disservizio 12R/L1-3 del 10 aprile 2000 (partenza CAS-558) è stato
causato da una infiltrazione d'acqua proveniente dalla terrazza
sovrastante il locale nel quale è collocata la cabina elettrica 5095.
Le apparecchiature elettriche danneggiate risultano collocate in un
locale che l'Acea Roma ha assunto in locazione in forza di un
contratto trentennale stipulato il 13 gennaio 1955 e rinnovato alla sua
scadenza. Attraverso la documentazione integrativa, prodotta nel corso
dell'audizione finale, l'Acea Roma sostiene la attribuibilità del
disservizio a cause esterne, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1,
lettera b), della deliberazione n. 128/99, in quanto il regime
civilistico del contratto di locazione porrebbe a carico del locatore la
manutenzione straordinaria del bene (articoli 1576 e seguenti del codice
civile). Al riguardo la richiamata disposizione della deliberazione n.
128/99 esclude dal novero delle cause esterne gli eventi che si
determinano in ragione del concreto funzionamento di elementi stabili o
occasionali dell'organizzazione dell'impresa sotto il controllo dell'esercente
il servizio di distribuzione. Ciò si desume dall'inclusione tra le cause
esterne dei guasti provocati da utenti, danni provocati da terzi
quali furti, incendi, contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori
provocati da terzi, tutte fattispecie connotate dall'assenza di
qualsiasi possibilità di previsione dell'evento dannoso da parte dell'esercente.
Diversamente argomentando, si giungerebbe alla paradossale conclusione
che, attraverso la stipula di contratti di locazione, d'appalto, e
altre misure, l'esercente potrebbe riversare su terzi le conseguenze
degli eventi interruttivi del servizio;
- per quanto concerne il disservizio 6B1-2 del 23 giugno 2000 (partenza
SBA 17111), la documentazione prodotta nel corso dell'audizione non
porta elementi obiettivi a confutazione delle risultanze delle
operazioni di controllo tecnico e non fornisce elementi
incontrovertibili a supporto della attribuibilità del disservizio a cause
di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a),
della deliberazione n. 128/99. Il fonogramma attestante la richiesta di
sospensione dell'erogazione di energia elettrica da parte dei Vigili
del Fuoco, prodotto dall'Acea Roma, non contiene alcuna indicazione
sull'ora in cui tale richiesta è stata formulata. Inoltre, le note di
servizio dell'Acea Roma del 23 giugno 2000, già acquisite dagli
uffici dell'Autorità, non consentono di stabilire una correlazione
temporale tra il disservizio in oggetto e la richiesta di sospensione da
parte dei Vigili del Fuoco;
- i disservizi 10B1-4, 11B1-3, 12B1-2, 13B del 31 ottobre -
1 novembre 2000 (partenze LRS-1685, TTT-15101, LRS-16087,
TTT-15115) non possono essere attribuiti a cause di forza maggiore,
ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, lettera a), della deliberazione
n. 128/99, in quanto l'evento atmosferico che ha cagionato detti
disservizi non può essere ricondotto tra gli eventi naturali
eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente
lo stato di emergenza o di calamità naturale, eventi naturali
eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di
progetto previsti dalle norme tecniche. I medesimi disservizi
possono invece essere imputati a cause esterne, ai sensi dell'articolo
7, comma 7.1, lettera b), della deliberazione n. 128/99. In particolare,
per quanto riguarda i disservizi relativi alle partenzeLRS-1685 e
LRS-16087, si deve rilevare che il Comune di Roma - Municipio 7 ha
attestato che, nei mesi precedenti l'evento sono state eseguite
opere di nuova viabilità e di sistemazione a verde che hanno modificato
sia l'assetto planoaltimetrico delle zone che il preesistente assetto
del deflusso delle acque meteoriche. Per quanto riguarda i
disservizi relativi alle partenze TTT-15101 e TTT-15115, tra la
documentazione prodotta dall' Acea Roma in sede di audizione finale,
risulta una lettera indirizzata alla stessa Acea Roma dalla sig.ra M.
Teresa De Luca (prot. Acea Roma 8284 del 13 novembre 2000) nella quale,
con riferimento all'allagamento delle cabine del 1 novembre 2000, si
afferma che nei nove anni precedenti non si era mai verificato una
cosa del genere, mentre è la seconda volta nel corso di due anni.
Tale indicazione escluderebbe l'imputabilità del fenomeno ai lavori di
nuova viabilità e di sistemazione a verde (che pure, secondo il
Comune di Roma - Municipio 7, avrebbero modificato sia l'assetto
planoaltimetrico delle zone che il preesistente assetto del deflusso
delle acque meteoriche anche nella zona di via TorTreTeste).
Tuttavia, con nota 21 febbraio 2002, l'Acea Roma ha evidenziato che sugli
interruttori di MT che interessano l'alimentazione della sig.ra M.
Teresa De Luca nel corso del 1999 non si sono verificati
interventi delle protezioni di sistema e che, nel corso del 2000
e sino alla data dell'1 novembre 2000 risultano esclusivamente due
interventi delle protezioni del sistema per interruzioni brevi, nelle
date 27 marzo e 19 agosto. A supporto di tali affermazioni, l'Acea
Roma ha allegato i bollettini di telecontrollo Spectrum relativi alle
partenze TTT-15101 e TTT-15115. La predetta documentazione permette
pertanto di attribuire i disservizi in oggetto a cause esterne;
- per quanto concerne i disservizi 3B1-4, 4B, 5B del 9 giugno 2000
(partenza NOM 7266) la documentazione prodotta non adduce elementi
obiettivi a supporto della attribuzione del disservizio a cause
esterne, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della
deliberazione n. 128/99. In particolare, nel fax inviato da Italgas
all'Acea Roma e prodotto dalla stessa Acea Roma non vi è evidenza di
alcuna richiesta di sospensione dell'erogazione di energia elettrica
indirizzata all'Acea Roma. La stessa Acea Roma avrebbe potuto
rialimentare tutti gli utenti nei confronti dei quali il servizio era
stato sospeso seguendo le ordinarie procedure.
- Con riguardo alle osservazioni formulate dall'Asm Brescia il disservizio
conseguente all'evento n. 35 del 17 gennaio 2000, ore 9.37, provocato da
un'impresa operante per conto del servizio di gestione degli impianti
semaforici e illuminazione pubblica gestito dalla stessa Asm Brescia non
può essere ricondotto a cause esterne ai sensi dell'articolo 7,
comma 7.1, lettera b), della deliberazione n. 128/99, in quanto le
interruzioni provocate da imprese operanti per conto dell'esercente non
possono essere considerate provocate da terzi, in ragione della funzione
ausiliaria che l'impresa appaltatrice di lavori commissionati dall'esercente
svolge rispetto all'esercente medesimo; come già richiamato a proposito
del disservizio 12R/L1-3 del 10 aprile 2000 (partenza CAS-558) per l'Acea
Roma, l'articolo 7, comma 7.1, lettera b), della deliberazione n. 128/99
esclude dal novero delle cause esterne gli eventi che si determinano
in ragione del funzionamento di elementi stabili o occasionali dell'organizzazione
dell'impresa sotto il controllo dell'esercente il servizio di
distribuzione, quali il ricorso all'appalto per l'effettuazione di
lavori. Inoltre, la mancanza di autonomia soggettiva del servizio di
gestione degli impianti semaforici e illuminazione pubblica nell'ambito
dell'Asm Brescia non consente di considerare tale servizio come soggetto
terzo rispetto alla persona giuridica responsabile della gestione del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica (articolo 3, comma
3.1, della deliberazione n. 128/99), ovvero la stessa Asm Brescia.
Ritenuto inoltre che le proposte di riesame e di modifica delle deliberazioni
n. 128/99, n. 202/99 e n. 178/01, pervenute da alcuni degli esercenti
interessati nel corso del procedimento potranno essere esaminate nel corso di
apposita consultazione, finalizzata alla predisposizione di un eventuale testo
integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di continuità del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica, da avviare in tempi
successivi alla chiusura del presente procedimento concernente alla
determinazione dei recuperi di continuità relativi all'anno 2000;
Ritenuto che sia necessario:
- determinare il valore presunto di cui all'articolo 5 della deliberazione
n. 202/99 per gli ambiti territoriali per i quali i controlli tecnici
abbiano dato esito negativo, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4
della deliberazione n. 178/01;
- determinare i recuperi di continuità per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo
8, comma 8.4, della deliberazione n. 202/99, per tutti gli ambiti
territoriali per i quali è stato definito dall'Autorità il livello
tendenziale di continuità per anno 2000 tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 5 della medesima deliberazione, nonché procedere al calcolo
dei riconoscimenti di costo e delle penalità di cui al successivo articolo
8, comma 8.5;
- fissare un termine per il versamento, da parte degli esercenti
interessati, delle penalità nel Conto oneri per recuperi di continuità del
servizio delle penalità, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Testo
integrato di cui alla deliberazione n. 228/01;
Ritenuto che sia necessario:
- approvare le istanze, relative all'anno 2001, per il riconoscimento di
costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio
uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, presentate da alcuni
esercenti ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione n. 202/99, tenendo
conto di quanto previsto dall'articolo 5 della medesima deliberazione,
subordinando il pagamento degli eventuali riconoscimenti di costo previsti
dall'articolo 9, comma 9.3, della medesima deliberazione alla verifica del
mantenimento, nel corso dell'anno 2001, di livelli di continuità del
servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, previa
verifica da compiersi in occasione della determinazione dei recuperi di
continuità relativi all'anno 2001;
- imporre, qualora la verifica di cui al precedente alinea dia esiti
negativo, agli esercenti, che hanno presentato istanza, di corrispondere
indennizzi automatici agli utenti degli ambiti territoriali interessati, con
le modalità previste dall'articolo 10 della deliberazione n. 202/99;
Su proposta del dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area
consumatori e qualità del servizio,
DELIBERA
1. Di definire i valori presunti dell'indicatore
di riferimento, in attuazione dell'articolo
5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28
dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 235, alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, di seguito
richiamata come deliberazione n. 202/99, per gli ambiti territoriali indicati
nella tabella 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
2. Di determinare i recuperi di continuità
relativi all'anno 2000, in attuazione dell'articolo
8, comma 8.4, della deliberazione n. 202/99, per gli ambiti territoriali per
i quali l'Autorità ha definito il livello tendenziale di continuità per lo
stesso anno 2000, come indicato nelle tabelle 2.1, 2.2 e
2.3, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera, rispettivamente per gli ambiti territoriali ad alta, media e bassa
concentrazione;
3. Di dare mandato alla Cassa conguaglio del
settore elettrico di effettuare i pagamenti dei riconoscimenti di costo e gli
incassi delle penalità, come indicato nella tabella 3 che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, a valere sul
conto Oneri per i recuperi di continuità del servizio, fissando per il 31 marzo
2002 il termine per l'effettuazione del versamento da parte degli esercenti
che devono versare penalità nel suddetto Conto;
4. Di approvare le istanze, relative all'anno
2001, per il riconoscimento di costi sostenuti per il mantenimento di livelli di
continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento,
presentate dagli esercenti di cui in premessa ai sensi dell'articolo
9 della deliberazione n. 202/99, per gli ambiti territoriali per i quali non
siano emersi dai controlli tecnici motivi di non validità dei dati forniti,
come indicato nella tabella 4 che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente delibera, fatta salva la verifica negli
stessi ambiti territoriali del mantenimento nel corso del 2001 di livelli di
continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento,
da compiersi in occasione della determinazione dei recuperi di continuità
relativi all'anno 2001;
5. Di comunicare la presente delibera mediante
plico raccomandato con avviso di ricevimento ai seguenti esercenti:
- Acea Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;
- Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34143 Trieste;
- Aem elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
- Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino;
- Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
- Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma;
- Deval Spa, via B. Festaz 42, 11100 Aosta;
6. Di pubblicare la presente delibera nel sito
internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it);
7. Di dare mandato al Presidente per le azioni
a seguire.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2,
comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.