GU n. 62
del 14 marzo 2002
Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica e adozione di disposizioni recanti modificazioni della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99
Pubblicata su questo sito il 28.2.02, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 62 del 14 marzo 2002
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 febbraio 2002,
Premesso che:
- rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre
2001, n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito:
deliberazione n. 319/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo
unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione
maggiore del 2%;
- l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal
decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 291 del 15 dicembre 2001 (di
seguito: decreto 21 novembre
2000) ha
disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri
operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa alla società Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai
sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- l'articolo 4, comma 1, del decreto,
21 novembre 2000,
prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore
della rete ceda l'energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3,
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché quella prodotta da parte delle
imprese produttrici‑distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B)
del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6
(di seguito: provvedimento Cip n. 6/92), mediante procedure concorsuali,
disciplinate dall'Autorità secondo criteri di pubblicità, trasparenza e
non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto 21
novembre 2000 e comunque con modalità preventivamente comunicate al Ministero delle
attività produttive;
- il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 20 febbraio 2002 (prot.
Autorità n. 003532 del 21 febbraio 2002), l'esito delle procedure
concorsuali per la cessione su base annuale dell'energia elettrica di cui
all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, in base al
disposto del decreto del Ministero dell'industria 21 novembre 2000 e della
deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n.
308/01 (di seguito: deliberazione n. 308/01) e della deliberazione dell'Autorità
31 gennaio 2002, n. 20/02 (di seguito: deliberazione
n. 20/02);
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio
1996;
- il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;
- il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio
2000;
- il decreto 21 novembre 2000;
- il provvedimento Cip n. 6/92.
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno
1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità
con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre
1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre
1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno
1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre
1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre
1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio
1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile
1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio
1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto
1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre
1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre
1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio
2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile
2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno
2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000,
deliberazione 24 ottobre 2000, n.198/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 254 del 30 ottobre
2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001,
supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n.
27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 56 dell'8
marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001,
deliberazione n. 146/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione
n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n.
242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260
dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01;
- deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n.
230/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, Serie
generale, n.4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e
di vendita dell'energia, riportato nell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 297 del 22
dicembre 2001 (di seguito: Testo integrato);
- deliberazione n. 308/01;
- deliberazione 27 dicembre 2001, n. 316/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.12, del 15 gennaio
2002;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n.
318/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 12, del 15
gennaio 2002;
- la deliberazione n. 20/02;
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione
n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile
riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che
utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma
6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità,
all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento
o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo
unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma
6.5, della deliberazione n. 70/97;
- il prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati
internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità
n. 24/99, come modificato dalla deliberazione
n. 146/01, è determinato sulla base delle quotazioni mensili, espresse in
US$/barile (Fob Breakeven Price), rilevate a Rotterdam, dei quattro greggi
Arabian Light, Iranian Light, Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina,
pubblicate dal Platt's Oilgram Price Report, nella tabella World
Crude Oil Price, e delle quotazioni settimanali di alcuni tipi di carbone
assunti a riferimento, provenienti da Stati Uniti d'America, Sud Africa,
Cina, Polonia, Colombia e Venezuela, riportate dalla pubblicazione Coal
Week International, nella tabella Steam Coal Assessment;
- alcuni tipi di greggio assunti a riferimento nel paniere di combustibili
fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della
deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione
n. 146/01, e precisamente quelli denominati Algeria-Saharan Blend e
Lybia-Zuetina non risultano più quotati con riferimento al mercato di
Rotterdam e non vengono più riportati nella pubblicazione Platt's
Oilgram Price Report a partire dall' 1 gennaio 2002;
- alcuni tipi carbone assunti a riferimento nel paniere di combustibili
fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della
deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione
n. 146/01, e precisamente quello denominato Usa-Gulf Coast (12500 Btu/lb,
1,0% S, 12% Ash) non viene più riportato dalla pubblicazione Platt's
International Coal Report, che ha incorporato la pubblicazione Coal
Week International, a partire dall'1 gennaio 2002, mentre quelli
denominati Sud Africa-Richards Bay (11500 Btu/lb, 1,0% S, 16% Ash) e
Polonia-Baltic Ports (12600 Btu/lb, 0,8% S, 8,5% Ash) sono stati sostituiti,
rispettivamente, dai carboni denominati Sud Africa-Richards Bay (11200 Btu/lb,
1,0% S, 16% Ash) e Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb, 0,8% S, 15% Ash);
- ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato i parametri g,
PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità
prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in
aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore
applicato nel bimestre in corso;
- ai sensi del comma 22.5, del Testo integrato la componente PV è
pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora
si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del
parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;
- ai sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti
tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono
determinati dall'Autorità.
Considerato altresì che:
- ai sensi del comma 42.1 del Testo integrato, il Conto per nuovi impianti
da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato tra l'altro per
coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto
di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo n. 79/99 e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia
elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11,
comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- le entrate derivanti dall'applicazione della componente tariffaria A7 sono
anche destinate alla copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per
nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1,
lettera b), del Testo integrato;
- le previsioni di entrata relative alla componente tariffaria A7 devono
essere modificate per tenere conto sia degli aggiornamenti in corso d'anno
delle previsioni relative alla produzione idroelettrica per l'anno 2002,
sia degli aggiornamenti delle previsioni circa l'andamento del parametro
Ct nell'anno 2002;
- la rideterminazione dell'onere annuale, di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto 26 gennaio 2000, ed il termine previsto dall'articolo 9,
comma 2, ultimo periodo, del medesimo decreto comportano la necessità di
prevedere la copertura, a titolo di acconto e salvo conguaglio, dei costi
delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del
decreto 26 gennaio 2000;
- i costi previsti per l'anno 2002 dalla società SoGIN Spa per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
punti i), ii) e iv), del decreto 26 gennaio 2000, e dal Consorzio
smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
punto iii), e presentati all'Autorità in data 27 settembre 2001 non
risultano inferiori a quelli richiesti per l'anno 2001.
Ritenuta l'opportunità di:
- modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del
paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato
n. 1 della deliberazione n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n.
146/01, individuando le quotazioni dei greggi sostitutive della tipologia
Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina e le quotazioni dei carboni
sostitutive della tipologia Usa-Gulf Coast (12500 Btu/lb, 1,0% S, 12% Ash) e
Polonia-Baltic Ports (12600 Btu/lb, 0,8% S, 8,5% Ash) da assumere come
riferimento al fine della determinazione in parola;
- adeguare la componente tariffaria A3, tenuto conto dell'esito delle
procedure concorsuali per la cessione su base annuale dell'energia
elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/99 e della variazione della previsione circa le entrate derivanti dall'applicazione
della componente tariffaria A7;
- riconoscere, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per il bimestre marzo
- aprile 2002, un'aliquota della componente tariffaria A2 pari a quella
stabilita per il secondo semestre 2001 a seguito dell'adeguamento della
medesima componente tariffaria stabilito con la deliberazione n. 146/01.
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e
sue successive modificazioni (di seguito: Testo integrato).
Articolo 2
Modifica della disciplina relativa alla determinazione del prezzo del
paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali
2.1 La disciplina relativa alla determinazione dell'indice gas
naturale,di cui all'allegato n. 1 della
deliberazione n. 24/99, viene modificata sostituendo, a partire dal mese di
gennaio 2002, le quotazioni dei greggi denominati Saharan Blend e Zuetina con la
quotazione media dei due greggi denominati Arabian Light e Iranian Light e
quotati Fob Breakeven Price, in US$/barile, a Rotterdam, moltiplicata
rispettivamente per i seguenti fattori:
- Saharan Blend: 1,073
- Zuetina:
1,076.
2.2 La disciplina relativa alla determinazione dell'indice carbone,di
cui all'allegato n. 1 della
deliberazione n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, viene
modificata sostituendo, a partire dal mese di gennaio 2002le quotazioni relative
al tipo di carbone denominato Usa-Gulf Coast e Polonia-Baltic Ports (12600
Btu/lb) con quelle relative rispettivamente al carbone denominato Usa-Hampton
Roads e Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb) moltiplicate per i seguenti fattori
moltiplicatori:
- Usa-Hampton Roads, quotazione Low: 0,945
- Usa-Hampton Roads, quotazione High: 0,946
- Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb), quotazione Low: 1,242
- Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb), quotazione High:1,246.
Articolo 3
Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct
3.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo
6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e
integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di
combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato
n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25
febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo ottobre 2001 - gennaio 2002, è
fissato pari a 1,555 centesimi di euro/Mcal.
3.2 Il parametro Ct per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 è pari
a 3,514 centesimi di euro/kWh.
Articolo 4
Aggiornamento dei parametri g, PG, PGT
e della componente CCA
4.1 I valori dei parametri g, PGT e
delle componenti CCA per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 sono
fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2,
3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.
4.2 Il parametro PG per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 è pari
a 5,571 centesimi di euro/kWh.
Articolo 5
Aggiornamento delle componenti PV
5.1 I valori della componente PV sono fissati per il secondo bimestre
(marzo-aprile) 2002 come indicato nella tabella 4
allegata alla presente deliberazione.
Articolo 6
Aggiornamento delle componenti A e UC
6.1 I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2,
lettere da a) a e) del Testo integrato e i valori della componente tariffaria UC4
di cui all'articolo 19 del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.
6.2 I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui
al comma 55.2, del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.
Articolo 7
Disposizioni finali
8.1 Il presente provvedimento, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),
ha effetto a decorrere dall' 1 marzo 2002.