Delibera
n. 194/02
Modalità per l'aggiornamento di componenti delle tariffe dell'energia elettrica in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e modificazioni di deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Pubblicata su questo sito il 29 novembre 2002 ai sensi
dell'articolo 6,
comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 290 del 11 dicembre 2002
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 novembre 2002,
Premesso che:
- in data 4 settembre 2002, il Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha
emanato il decreto-legge n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 207 del 4 settembre 2002 (di seguito: decreto-legge
n. 193/02), che dispone che siano stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri criteri generali integrativi per la
determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e che, in attesa dell'adozione
di tale decreto e comunque fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe
determinate anteriormente all'1 agosto 2002;
- l'articolo 1 del decreto-legge n. 193/02 ha protratto l'efficacia delle
determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente all'1 agosto
2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali
integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/95 e, da parte
dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative, e comunque fino
al 30 novembre 2002;
- il decreto-legge n. 193/02 è stato convertito senza modificazioni con legge
28 ottobre 2002, n. 238;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002
recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità
e del gas da parte dell'Autorità (di seguito: criteri integrativi), è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27
novembre 2002 (di seguito: dPCm 31
ottobre 2002);
Visti:
Visti:
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97,
come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre
1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23
dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997,
deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno
1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre
1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre
1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio
1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile
1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio
1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto
1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre
1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre
1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio
2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile
2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno
2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000,
deliberazione 24 ottobre 2000, n.198/00,
pubblicata nellaGazzetta Ufficiale, Serie generale n. 254 del 30 ottobre
2000, deliberazione 28 dicembre 2000, 244/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001,
supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n.
27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 56 dell'8
marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001,
deliberazione n. 146/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n.
189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231 del
13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre
2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002,
deliberazione n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione n.
69/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 105 del 7
maggio 2002, deliberazione n. 123/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 11 luglio 2002 (di
seguito: deliberazione n. 123/02);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio
1999;
- la deliberazione n. 230/00;
- il Testo integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n.
316/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del
15 gennaio 2002;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n.
318/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 15
gennaio 2002;
Vista inoltre la comunicazione 29 ottobre 2002 recante
"Chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto-legge 4 settembre 2002,
n. 193/02", con la quale l'Autorità ha precisato che l'articolo 1 del
decreto-legge n. 193/02 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie
adottate anteriormente all'1 agosto 2002, fino all'adozione, da parte del
Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge
n. 481/95 e, da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative;
Considerato che:
- il dPCm 31 ottobre 2002 nel fissare i criteri integrativi prevede, all'articolo
1, comma 1, lettera b), che l'Autorità definisca metodologie di
aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili
che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo
frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi
inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la
piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale
rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo;
- quanto sopra determina l'urgenza di introdurre, senza dar corso al
procedimento di cui all'articolo 5 della deliberazione 30 maggio 1997, n.
61/97, tali metodologie di aggiornamento delle tariffe con decorrenza dall'1
dicembre 2002, data di cessazione degli effetti del
decreto-legge n. 193/02, convertito con legge n. 238/02;
Considerato che:
- l'adozione di una periodicità di aggiornamento trimestrale, anziché
bimestrale, consente di ritardare lo svolgersi degli effetti inflazionistici
derivanti da aumenti dei prezzi delle materie prime impiegate per la
produzione dell'energia elettrica;
- l'estensione del periodo di indicizzazione dei prezzi dei combustibili
fossili sui mercati internazionali, utilizzati nella determinazione del
prezzo medio delle materie prime preso a base per il calcolo del costo
unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), consente di smorzare l'effetto
di eventuali picchi nei prezzi delle materie prime sui prezzi dell'energia
elettrica ai clienti finali, contenendo di conseguenza l'impatto
inflattivo di tali variazioni;
- l'aumento della soglia di invarianza utilizzata per l'aggiornamento
del parametro Ct e degli altri parametri e componenti della tariffa
elettrica ad esso collegati favorisce la stabilità delle tariffe nel tempo;
Ritenuto che sia opportuno:
- adottare una periodicità di aggiornamento trimestrale, anziché
bimestrale, dei parametri e delle componenti tariffarie che riflettono il
costo variabile di produzione dell'energia elettrica;
- prevedere una cadenza temporale di aggiornamento delle tariffe che
coincida con l'anno solare, con inizio dei trimestri l'1 gennaio;
- prevedere che il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), sia
fissato sulla base del prezzo medio di un paniere di combustibili fossili
sui mercati internazionali, rilevato negli ultimi sei mesi rispetto al mese
che precede il trimestre di applicazione;
- prevedere che il parametro Ct e gli altri parametri e componenti della
tariffa elettrica ad esso collegati siano aggiornati all'inizio di ciascun
trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione,
maggiori del 3% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt),
rispetto al valore preso precedentemente come riferimento.
Ritenuto che sia opportuno:
- notare che per effetto delle determinazioni attuative dei criteri
integrativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del dPCm 31
ottobre 2002, con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2002, il costo
unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) calcolato per il trimestre
ottobre-dicembre 2002, registra una variazione inferiore del 3% rispetto al
valore determinato anteriormente all'1 agosto 2002, con la deliberazione
n. 123/02;
- confermare per il mese di dicembre 2002:
- i valori dei parametri g, PGT e
delle componenti CCA, di cui alle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2, allegate alla
deliberazione n. 123/02;
- il valore del parametro PG di cui all'articolo 3, comma 3.2, della
deliberazione n. 123/02;
- i valori delle componenti PV di cui alla tabella 4, allegata alla
deliberazione n. 123/02.
- confermare per il mese di dicembre 2002 i valori delle componenti
tariffarie A in vigore nel bimestre luglio-agosto 2002;
Ritenuto che le modalità adottate per l'aggiornamento delle componenti
delle tariffe dell'energia elettrica tutelino la piena economicità delle
imprese produttrici, nel più generale rispetto degli obiettivi di
competitività del sistema produttivo;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 |
L'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e
il gas. |
1.2 |
Ai fini del presente provvedimento, si applicano le
definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A,
alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue
successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il
Testo integrato). |
1.3 |
La deliberazione n. 70/97 è
la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di
razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi
non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente
integrate a e modificata. |
1.4 |
La deliberazione n. 230/00 è
la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4
del 5 gennaio 2001. |
1.5 |
La deliberazione n. 123/02 è la
deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 123/02, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 11 luglio 2002. |
1.6 |
La deliberazione n. 24/02 è la
deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 24/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 62 del 14 marzo 2002. |
1.7 |
Il decreto-legge
n. 193/02 è il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193 , emanato dal
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 4 settembre 2002 e convertito in
legge con legge 28 ottobre 2002, n. 238. |
Articolo 2
Modificazione della deliberazione n. 70/97
2.1 |
All'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n.
70/97 le parole "rilevato negli ultimi quattro mesi rispetto al mese
che precede il bimestre di applicazione" sono sostituite dalle parole
"rilevato negli ultimi sei mesi rispetto al mese che precede il
trimestre di applicazione". |
Articolo 3
Modificazioni della deliberazione n. 230/00
3.1 |
All'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n.
230/00, le parole "all'inizio di ciascun bimestre" sono
sostituite dalle parole "all'inizio di ciascun trimestre". |
Articolo 4
Modificazioni del Testo integrato
4.1 |
All'articolo 20, comma 20.2, del Testo integrato, le
parole "sono pubblicati dall'Autorità all'inizio di ciascun
bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione,
maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel
bimestre in corso" sono sostituite dalle parole "sono pubblicati dall'Autorità
all'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in
aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al
valore applicato nel trimestre in corso". |
4.2 |
All'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato, le
parole "è pubblicata dall'Autorità all'inizio di ciascun bimestre
qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del
2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso"
sono sostituite dalle parole " è pubblicata dall'Autorità all'inizio
di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o
diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore
applicato nel trimestre in corso". |
4.3 |
All'articolo 26, comma 26.1, lettera b), del Testo
integrato, la parola "bimestre" è sostituita con la parola "trimestre". |
Articolo 5
Disposizioni per il mese di dicembre 2002
5.1 |
Per il mese di dicembre 2002:
- sono confermati i valori dei parametri g,
PGT e delle componenti CCA di cui alle
tabelle
1, 2, 3.1 e 3.2, allegate alla deliberazione n. 123/02;
- è confermato il valore del parametro PG di cui all'articolo
3, comma 3.2, della deliberazione n. 123/02;
- sono confermati i valori delle componenti PV di cui alla tabella
4, allegata alla deliberazione n. 123/02;
- sono confermati i valori delle componenti A e UC di cui alletabelle 5 e 6, allegate alla deliberazione n. 24/02.
|
Articolo 6
Disposizioni finali
6.1 |
Il Testo integrato nella versione risultante dalle
modificazioni di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, è
pubblicato nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas (www.autorita.energia.it). |
6.2 |
Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a
decorrere dall'1 dicembre 2002. |