Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 180/02
Sospensione dei termini di cui all'articolo 9 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99
Pubblicata su questo sito il 30 ottobre 2002, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 270 del 18 novembre 2002
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 ottobre 2002,
Premesso che:
- l'articolo 9, comma 9.1, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel
Supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 204/99) stabilisce
che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni
esercente il servizio di fornitura di energia elettrica, con riferimento a
ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorità l'ammontare
dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi relativi all'anno precedente;
- l'articolo 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/99, come sostituito
dall'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità 18
ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, (di
seguito: deliberazione n. 228/01) definisce termini e modalità di rimborso
dei ricavi eccedentari;
- l'articolo 9, comma 9.6, della deliberazione n. 204/99, introdotto con
la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2001, n. 174/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196, del 24 agosto 2001 (di
seguito: deliberazione n. 174/01) stabilisce che ciascun esercente comunica
all'Autorità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui
sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui al comma 9.5, della
medesima deliberazione, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e
rimborsato;
- con deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2002, n. 145/02 (di seguito:
deliberazione n. 145/02), sono stati prorogati i termini previsti dall'articolo
9, della deliberazione n. 204/99 ed i termini ad essi collegati;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Viste:
- la deliberazione n. 204/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata
nel Supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 205/99);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di
seguito: deliberazione n. 238/00);
- la deliberazione n. 174/01
- la deliberazione n. 228/01;
- la deliberazione n. 145/02;
Considerato che, per l'anno 2001:
- ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 204/99, l'opzione
tariffaria TV1 comprende la componente gPG
;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n.
204/99, il parametro PG dipende
dai prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 2,
comma 2.1, della deliberazione n. 205/99;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99, i
ricavi ammessi nell'anno sono calcolati in base ai corrispettivi dell'opzione
tariffaria TV1;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99, il
prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende una componente a
copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata
per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, come indicata nella tabella 1, della
medesima deliberazione;
- l'Autorità, con la deliberazione n. 238/00, ha fissato il valore della
componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica,
di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99;
Considerato che:
- il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR
Lombardia) con sentenze 31 luglio 2001, n. 5286 e n. 5288, ha annullato la
deliberazione n. 238/00, nella parte in cui riduce la componente del prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di
produzione;
- il Consiglio di Stato, rendendo note le sue decisioni n. 5105/02 e n.
5106/02, con dispositivi 9 luglio 2002 n. 390 e 9 luglio 2002 n. 391, ha
respinto i ricorsi elevati dall'Autorità per la riforma delle
soprarichiamate sentenze del TAR Lombardia, per l'effetto confermando il
parziale annullamento della deliberazione n. 238/00 disposto dal TAR
Lombardia;
Considerato che l'attuazione delle richiamate decisioni del Consiglio di
Stato n. 5105/2002 e n. 5106/2002 comporta la rideterminazione da parte dell'Autorità
per l'anno 2001 del valore della componente a copertura dei costi fissi di
produzione di energia elettrica, di cui alla tabella 1 della deliberazione n.
205/99;
Ritenuto opportuno, in attesa della rideterminazione da parte dell'Autorità
del valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia
elettrica per l'anno 2001:
- sospendere i termini di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 204/99
ed i termini da questi dipendenti, con riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno
2001;
- rimandare ad un successivo provvedimento dell'Autorità la
determinazione del parametro PG per
l'anno 2001, nonché la fissazione dei nuovi termini per gli adempimenti
previsti dall'articolo 9 della deliberazione n. 204/99 e per gli ulteriori
adempimenti ad essi collegati, relativi ai ricavi conseguiti nel medesimo
anno 2001;
DELIBERA
Articolo 1
Sospensione dei termini di cui all'articolo 9 della
deliberazione n. 204/99
Con riferimento all'anno 2001, i termini di cui all'articolo 9 della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre
1999, n. 204/99, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, come successivamente
modificata ed integrata, nonché i termini da essi dipendenti, sono sospesi fino
alla nuova determinazione del parametro PG con
provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della
sua pubblicazione.