Pubblicata su questo sito il 28 agosto 2002, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU serie generale n. 208 del 5 settembre 2002
Nella riunione del 28 agosto 2002,
Premesso che:
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;
Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n.52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, , 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n.199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 63 del 15 marzo 2002, n. 70/02 e n. 121/02 richiamate in premessa;
Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74 del 29 marzo 2001, 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 160 del 12 luglio 2001 e 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 167 del 18 luglio 2002;
Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 160 del 12 luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni DT definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dall'1 luglio 2001;
Visti:
Ritenuto che sia necessario, per il bimestre settembre - ottobre 2002:
1.1 | Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 sono confermate le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, come aggiornate per il bimestre luglio - agosto 2002 ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione della medesima Autorità 26 giugno 2002 n. 121/02. |
2.1 | Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 sono confermate le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, come aggiornate per il bimestre maggio - giugno 2002, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione della medesima Autorità 23 aprile 2002, n. 70/02. |
3.1 | La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dall'1 settembre 2002. |