Modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2,A3,A5,A6
Pubblicata su questo sito il 27 giugno 2002, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 162 del 12 luglio 2002
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 giugno 2002,
Premesso che:
- con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n.
228/01, è stato approvato il Testo integrato delle disposizioni per
l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia
elettrica riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità
15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 277
alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 (di
seguito: Testo integrato);
- la parte III del Testo Integrato reca le disposizioni disciplinanti l'imposizione,
l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie destinate
alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
- il comma 34.2 del Testo integrato prevede sei componenti tariffarie
denominate A2, A3, A4, A5, A6, A7 (di seguito: le componenti tariffarie); e
che, in particolare, la componente tariffaria A3, è finalizzata, tra l'altro,
alla copertura degli oneri sostenuti dalla società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi
dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la componente tariffaria A3 alimenta il Conto per nuovi impianti da fonti
rinnovabili ed assimilate che viene utilizzato per coprire , ai sensi del
comma 42.1, del Testo integrato, la differenza tra i costi sostenuti dal
Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi
dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei
ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 3,
comma 12, del decreto legislativo n.79/99 sul mercato e dalla vendita dei
diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo,
nonché, ai sensi del successivo comma 43.2 del medesimo Testo integrato, le
residue competenze, relative a periodi precedenti l'1 gennaio 2001, inerenti
le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del
punto A, titolo IV del provvedimento del Comitato interministeriale dei
prezzi 29 aprile 1992, n.6, nonché i contributi alle imprese
produttrici-distributrici di cui alla lettera B, titolo IV del medesimo
provvedimento, al netto della quota convenzionalmente a carico del Conto
costi energia;
- ai sensi dell'articolo 42 del Testo integrato, i contributi per la
copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la gestione delle
compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto
dell'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99, a valere
sul gettito generato dalla componente A3, sono stati estesi
all'anticipazione di importi volti a compensare lo sbilancio che, in
conseguenza degli effetti di cui al precedente alinea, si produca sul conto
IVA del medesimo Gestore con connesso obbligo di questo a riversare alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico gli importi percepiti
dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta in tal modo
maturato;
- le componenti tariffarie, con eccezione della sola componente tariffaria
A7 sono attualmente applicate come maggiorazioni ai corrispettivi per il
servizio di trasporto erogato ai clienti finali e come maggiorazioni ai
corrispettivi per il servizio di trasporto fornito a imprese distributrici,
limitatamente agli usi finali delle stesse;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/95);
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 027
del 30 gennaio 1997;
- il decreto legislativo n. 79/99;
Visti:
- il Testo integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n.
317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del
13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01), recante l'adozione
di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facoltà di recesso
dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato
vincolato, entrambe contenute nell'Allegato A alla medesima
deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n.
36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5
aprile 2002, recante modificazioni e integrazioni della deliberazione n.
317/01, e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione
risultante dalla integrazione delle suddette modificazioni e integrazioni
nell'Allegato A alla deliberazione n. 317/01 (di seguito: condizioni
transitorie del servizio di dispacciamento);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n.
66/02, pubblicata nel sito internet dell'Autorità il 23 aprile 2002,
recante l'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui all'articolo
3.1, comma 3.1.1, condizioni transitorie del servizio di dispacciamento (di
seguito: deliberazione n. 66/02);
Considerato che:
- l'entrata in operatività, nell'anno 2002, di nuova capacità di
generazione ammessa al regime di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo n.79/99 determina un aumento della quantità di energia
elettrica che il Gestore della rete, ai sensi del medesimo articolo,
è tenuto a ritirare, con il conseguente incremento dello sbilancio
economico tra i costi di acquisto della suddetta energia elettrica
incentivata e i ricavi derivanti dalla vendita della medesima energia
elettrica;
- la situazione congiunturale dei primi mesi dell'anno 2002, con particolare
riferimento allo sfavorevole andamento idrologico che ha, di fatto, ridotto
la producibilità degli impianti di generazione idroelettrici installati sul
territorio nazionale, ha fortemente condizionato gli effetti dell'applicazione
del regime della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia
elettrica prodotta da impianti idroelettrici (cosiddetta estrazione della
rendita idroelettrica); e che detta situazione ha ridotto il gettito
della componente A7 imposta ai titolari di impianti idroelettrici
quale adeguamento dei corrispettivi dagli stessi dovuti al Gestore della
rete per il servizio di trasporto;
- in conseguenza di quanto descritto negli alinea precedenti, si è venuta a
determinare un consistente incremento dell'esposizione del Gestore della
rete in relazione agli oneri commerciali e fiscali rivenienti dalle
compravendite di energia elettrica cui è tenuto ai sensi dell'articolo 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, del peso
delle prestazioni patrimoniali imposte agli utenti del servizio di accesso e
di uso della rete di trasmissione nazionale;
- il Gestore della rete, secondo le disposizioni del Testo integrato, pur
qualificato come esercente, in regime di concessione esclusiva, del servizio
di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale,
non eroga direttamente detto servizio ai clienti finali; e che, di
conseguenza, il Gestore della rete non ha rapporti commerciali con detti
clienti che remunerano il servizio di trasporto sulla rete di trasmissione
nazionale versando all'impresa distributrice territorialmente competente
un corrispettivo che comprende una componente a remunerazione dei costi di
trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale da
questa sostenuti;
- la disciplina delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento
comprende, tra l'altro, la regolazione delle condizioni economiche e, in
particolare, all'articolo 5, commi 5.1, 5.2 e 5.4, dei corrispettivi per
il bilanciamento dovuti dai clienti del mercato libero al Gestore della rete
rispettivamente per ciascun punto di prelievo nell'ambito di uno specifico
rapporto contrattuale acceso in esito alla stipula di un contratto da
predisporre, ai sensi dell'articolo 2.4 delle condizioni transitorie del
servizio di dispacciamento, in applicazione dello schema approvato dall'Autorità
con la deliberazione n. 66/02;
- la disciplina di cui al precedente alinea e la disciplina delle condizioni
economiche del servizio di trasporto integrano il regime dei corrispettivi
per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale che l'Autorità
definisce ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del decreto legislativo n.
79/99, tale definizione comprendendo, ai sensi del successivo comma 11,
anche la fissazione delle componenti tariffarie di adeguamento dei medesimi
corrispettivi ai fini della copertura degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico;
- il comma 34.2 del Testo Integrato prevede che le componenti tariffarie A2,
A3, A4, A5, A6 si applicano come maggiorazioni ai:
- corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla parte II, titolo
2, sezione 1 e titolo III, sezione 2, della medesima parte;
- corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla parte II, titolo
2, sezione 2, limitatamente agli usi finali delle imprese distributrici;
- la componente tariffaria A4, è finalizzata alla perequazione, in capo
alle imprese distributrici, dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari
speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 26
gennaio 2000 ;
Ritenuta l'opportunità:
- di contenere l'onere per il finanziamento delle finalità sottese alla
imposizione della componente tariffaria A3 , da un lato, rendendo la
gestione del gettito generato dall'imposizione di detta componente
tariffaria più aderente alle finalità cui è vincolato e, dall'altro,
attraverso modifiche del sopra richiamato regime delle componenti tariffarie
che creino le condizioni per una più efficiente gestione degli oneri
fiscali generati dall'attività di compravendita dell'energia elettrica
ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- di prevedere che, per quanto riguarda i clienti del mercato libero, le
componenti tariffarie A2, A3, A5 e A6 non siano applicate come maggiorazione
ai corrispettivi del servizio di trasporto versati da questi ultimi
all'impresa distributrice per ambito territoriale di competenza, ma ai
corrispettivi per il bilanciamento erogato agli stessi clienti dal Gestore
della rete, ferma restando l'invarianza del carico complessivo e relativo
risultante dall'imposizione sulla generalità dei clienti finali, come
regolato dalle determinazioni dell'Autorità;
- di prevedere che il Gestore della rete possa trattenere, a titolo di
acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del Testo
integrato, il gettito generato dall'imposizione della componente
tariffaria A3 nei termini di cui al precedente alinea;
- di prevedere, inoltre, in capo alla Cassa conguaglio, la facoltà di
delegare alle imprese distributrici il versamento diretto al Gestore
della rete di una percentuale del gettito della componente A3 dalle stesse
riscossa, definita dalla stessa Cassa in relazione alle esigenze di gettito
poste dalla erogazione dei contributi di cui al comma 42.3 del Testo
integrato;
DELIBERA
Articolo 1
Modificazioni del Testo integrato delle
disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di
vendita dell'energia elettrica
1.1 Il Testo integrato delle disposizioni
per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia
elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e riportato
nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 277
alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito
richiamato come il Testo integrato), è modificato come segue:
a) all'articolo 34 è inserito un comma 34.3.1 formulato come segue:
"34.3.1 Ai fini della applicazione delle componenti tariffarie di cui al
comma 34.2, lettere a), b), d) ed e) i corrispettivi di cui al comma 34.3,
lettera a), sono solo quelli dovuti dai clienti del mercato vincolato".
b) all'articolo 40 è inserito un comma 40.5
formulato come segue:
"40.5 La Cassa è autorizzata a delegare agli esercenti che percepiscono i
corrispettivi di cui al comma 34.3.1 il versamento al Gestore della rete, a
titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6, di una
percentuale del gettito della componente tariffaria A3 fissata dalla stessa
Cassa, tenuto conto delle spettanze dei soggetti aventi diritto ai contributi
gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate".
Articolo 2
Modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento
2.1 Le condizioni
transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica di cui all'Allegato A
della deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito
richiamato come Allegato A), sono modificate mediante inserimento nell'articolo
5 di un comma 5.7 formulato nel modo seguente: "5.7 Ai corrispettivi di cui ai
commi 5.1, lettera a), 5.2, lettera a) e 5.4 si applica, come
maggiorazione, le componenti tariffarie di cui al comma 34.2 lettere a), b), d)
ed e) del Testo integrato. Il Gestore della rete è autorizzato a trattenere, a
titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del
Testo integrato, il gettito generato dall'imposizione della componente A3 nei
termini di cui al presente comma.L'ammontare della trattenuta può essere
ridotto dalla Cassa in relazione alle esigenze di cui al comma 42.2 del Testo
integrato."
Articolo 3
Pubblicazioni e entrata in vigore
3.1 Il Testo integrato e l'Allegato A, nelle versioni risultanti dalle
modificazioni approvate con il presente provvedimento, sono pubblicati nel sito
internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it).
3.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 luglio 2002.