GU n. 37
del 13 febbraio 2002
Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 317/01
Condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e direttiva per il recesso dai contratti di fornitura ai clienti del mercato vincolato
Pubblicata su questo sito il 1 febbraio 2002 (l'allegato A
è stato pubblicato in data 28.12.01) ai sensi dell' articolo
6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 37 del 13 febbraio 2002
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2001,
Premesso che:
- con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e
successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
228/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)
ha adottato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei
servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di
seguito: Testo integrato);
- secondo il comma 2.1, lettera a), del Testo integrato, i corrispettivi per
l'attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo
di connessione di terzi, remunerano le attività di trasmissione,
distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica, quest'ultima con
l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse
necessarie allo svolgimento della medesima attività nei termini previsti
dall'articolo 5, della deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n.
95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del
16 giugno 2001, e successive modificazioni e integrazioni, recante
condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: deliberazione n.
95/01);
- l'articolo 5, della deliberazione n. 95/01 riguarda le attività per l'approvvigionamento
delle risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e
prelievi nel sistema elettrico nazionale, la cui remunerazione, sino al 31
dicembre 2001, è disciplinata dalla deliberazione dell'Autorità 18
febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999, e successive
modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99);
- secondo il comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 228/01, la
deliberazione n. 13/99 è abrogata con decorrenza dall'1 gennaio 2002;
- secondo il comma 2.1, lettera b), del Testo integrato, i corrispettivi per
le attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica al mercato
vincolato, remunerano le attività di vendita dell'energia elettrica ai
clienti del mercato vincolato ed alle imprese distributrici per la vendita
ai clienti del mercato vincolato, nonché di dispacciamento dell'energia
elettrica limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento delle
risorse necessarie per lo svolgimento della medesima attività anteriormente
all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione
n. 95/01;
- l'attività di dispacciamento è riservata, ai sensi dell'articolo 1
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99) allo Stato e attribuita alla società Gestore
della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete)
che la svolge sulla base della concessione disciplinata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro
per le attività produttive) 17 luglio 2000;
- nel mese di dicembre 2001 l'Autorità ha adottato alcuni provvedimenti
incidenti sulla disciplina delle condizioni economiche per l'anno 2002
dell'acquisto dell'energia elettrica nel mercato libero e nel mercato
vincolato e quindi sulla ponderazione circa l'opportunità del
posizionamento sull'uno o sull'altro mercato, riguardanti segnatamente
le modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica e la
definizione di procedure concorsuali per la cessione dell'energia
elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo
n. 79/99 per l'anno 2002;
- in base alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità 20 ottobre
1999, n. 158/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito:
deliberazione n. 158/99), la facoltà di recesso dai contratti annuali
di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato può
essere validamente esercitata con onere di preavviso non superiore ad un
mese;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;
Viste:
Visti gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del documento
per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte
dei clienti del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del
dispacciamento" diffuso dall'Autorità in data 7 agosto 2001;
Considerato che:
- la disciplina delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio
di dispacciamento ai clienti del mercato vincolato è stata compiutamente
definita in virtù delle disposizioni del Testo Integrato dal momento che
tale servizio è parte del servizio di acquisto e vendita dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato;
- quanto ai clienti del mercato libero, l'assetto giuridico di erogazione
del servizio di dispacciamento, comprendente le attività di gestione delle
congestioni, mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di
energia elettrica e gestione delle immissioni e dei prelievi di energia
elettrica reattiva, in considerazione del fatto che ciascuno di detti
clienti dovrà autonomamente approvvigionarsi presso il Gestore della rete
del predetto servizio, deve essere completato, a fronte della abrogazione
della deliberazione n. 13/99 con decorrenza dall'1 gennaio 2002;
- secondo le disposizioni della deliberazione n. 95/01, l'approvvigionamento
da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle risorse
necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve
avvenire con meccanismi di mercato e che tale regime entrerà concretamente
in operatività solo contestualmente all'avvio del sistema delle offerte
di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99, il cui termine di
decorrenza non è ancora stato determinato essendo pendenti le procedure per
la definizione dei necessari strumenti regolamentari ai sensi del medesimo
articolo 5, comma 1; e che, nel momento in cui entrerà in operatività il
regime previsto dalla deliberazione n. 95/01 il servizio di
dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a
base del Testo integrato, avrà autonoma rilevanza sul piano della
regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale;
Ritenuto che:
- sia necessario, sino alla entrata in operatività del sistema delle
offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 e,
conseguentemente, sino alla piena attuazione delle disposizioni in materia
poste con la deliberazione n. 95/01, definire un regime transitorio
delle condizioni economiche del servizio di dispacciamento reso ai clienti
del mercato libero che risulti economicamente coerente con il medesimo
servizio erogato ai clienti del mercato vincolato, nonché di alcune
condizioni per la contrattualizzazione di detto servizio;
- sia opportuno che il regime transitorio di cui al precedente alinea
contempli almeno la definizione delle modalità e condizioni di erogazione
del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica, comprendenti i
corrispettivi per la remunerazione del medesimo servizio, ivi inclusa la
copertura dei costi della riserva, nonché la definizione delle modalità e
condizioni per lo scambio dell'energia elettrica, comprendenti la
regolazione delle partite economiche relative allo scambio medesimo;
- sia opportuno, in mancanza di segnali di mercato in grado di mettere in
evidenza la correlazione tra i comportamenti degli operatori, in termini
entità e variabilità delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica,
e i costi che i medesimi comportamenti provocano sul sistema, che il
servizio di bilanciamento sia remunerato, in via transitoria, in prevalenza
attraverso un corrispettivo proporzionale all'energia elettrica
complessivamente prelevata;
- sia opportuno consentire agli operatori, prima che il Gestore della rete
proceda con riferimento a ciascun bimestre alla regolazione delle relative
partite economiche, l'aggiustamento delle posizioni determinatesi nell'ambito
di ciascun contratto per lo scambio mediante la cessione, a mezzo di libera
negoziazione tra i medesimi, di eventuali saldi di energia elettrica in
ciascuna fascia oraria relativi al medesimo bimestre, configurando la
predetta cessione alla stregua di acquisti e vendita di energia elettrica
negoziata sul mercato libero tra i medesimi operatori;
- sia opportuno adottare, al fine di rendere possibile la fornitura di
energia elettrica sul mercato libero a partire dall'1 gennaio 2002,
ulteriori misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti necessari per l'attivazione
di forniture di energia elettrica modificando, per il periodo ricompreso tra
la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 gennaio
2002, il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da
contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi
elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla
deliberazione n. 158/99;
- sia opportuno emanare alcune condizioni transitorie per l'erogazione del
servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2002, fermo
restando l'intendimento dell'Autorità a completare il quadro
regolamentare relativo al predetto servizio, pur nel suo assetto
transitorio, per quanto attiene agli aspetti relativi alla
contrattualizzazione di detto servizio, nonché per l'attivazione da parte
del Gestore della rete degli adeguati meccanismi di contrattualizzazione e
selezione delle risorse poste alla base per l'erogazione del servizio di
dispacciamento;
DELIBERA
Di approvare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica e la direttiva in materia di facoltà di
recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato
vincolato, come definite nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte
integrante e sostanziale ( Allegato A);
Di stabilire la data di entrata in vigore del presente provvedimento nel 28
dicembre 2001;
Di stabilire che gli articoli da 3 a 8 dell'Allegato A alla presente
deliberazione abbiano effetto dall'1 gennaio 2002;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it).