GU n. 234
del 08 ottobre 2001
Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 203/01
Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 95/01
Pubblicata su questo sito il 25 settembre
2001, ai sensi dell' articolo 6, comma 4,
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio
2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2001
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 settembre 2001,
Premesso che:
- in data 30 aprile 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione 30 aprile 2001, n.
95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del
28 giugno 200 (di seguito deliberazione n. 95/01) recante condizioni per l'erogazione
del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- sono stati riscontrati errori materiali nel testo dell'Allegato A alla
deliberazione sopra richiamata;
Vista la deliberazione
n. 95/01;
Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali
riscontrati;
DELIBERA
Di sostituire nell'
articolo 15 dell'allegato
A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30
aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
148 del 28 giugno 2001 il comma 15.1 con il seguente:
"15.1 Lo sbilanciamento aggregato in un punto di scambio
rilevante è ripartito tra i soggetti responsabili di immissioni e prelievi
riferiti al medesimo punto che abbiano effettuato sbilanciamenti con il medesimo
segno di quello aggregato in proporzione agli stessi sbilanciamenti."
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito
internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla
data della sua pubblicazione.