GU n. 128
del 05 giugno 2001
Delibera
n. 110/01
Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99
G.U. serie generale n. 128 del 5 giugno 2001
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 maggio 2001,
Premesso che:
- l'articolo 3,
comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999,
Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), prevede
che a ciascuna tipologia di utenza si applicano le componenti tariffarie A e
UC specificate nella tabella 1 della
medesima deliberazione;
- ai sensi dell'articolo
3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99), con l'articolo
4, comma 4.2, della deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000 (di
seguito: deliberazione n. 108/00), l'Autorità ha previsto che, a
decorrere dall'1 luglio 2000, per le tipologie di utenza diverse da quelle
in bassa tensione, per il consumo mensile eccedente gli 8 GWh, le aliquote
delle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh sono ridotte del 40%;
- con l'articolo 1 della
deliberazione 4 ottobre 2000, n. 180/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2000 (di seguito:
deliberazione n. 180/00), l'Autorità ha soppresso, a decorrere dall'1
novembre 2000, le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 4.2 e 4.3
della deliberazione n. 108/00;
- con l'articolo 2 della
deliberazione n. 180/00 l'Autorità ha disposto la modificazione dell'articolo
3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/99 mediante inserimento di un comma
3.1 bis nel quale si prevede che, per le tipologie di utenza di cui all'articolo
2, comma 1, lettere da e) a i) della medesima deliberazione n. 204/99, le
componenti tariffarie A espresse in lire/kWh non si applichino, a decorrere
dal1'1 novembre 2000, al consumo mensile di energia elettrica eccedente
gli 8 GWh;
- la modificazione di cui al precedente alinea comprende
anche l'inserimento di un comma di un comma 3.1 ter che prevede, alla
lettera d), che la riduzione di cui al precedente alinea si applichi all'energia
elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario
di cui al decreto 19 dicembre
1995 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(di seguito: Decreto 19 dicembre 1995), a decorrere dall'1 gennaio 2006;
Visti:
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n.
70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30
giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97;
- la deliberazione n. 204/99;
- la deliberazione n. 108/00;
- la deliberazione n. 180/00;
Considerato che:
- il provvedimento CIP n. 13/92, prevede, per la fornitura
di energia elettrica per la produzione di alluminio primario, aliquote di
sovrapprezzo agevolate rispetto alla generalità della clientela;
- il paragrafo 2 del decreto
19 dicembre 1995 prevede che alle forniture di energia elettrica
destinate alla produzione di alluminio primario nei limiti degli impianti
esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (di seguito:
produzione di alluminio primario) si applichi sino al 31 dicembre 2005 il
trattamento dei sovrapprezzi previsto dal provvedimento CIP n. 13/92, e sue
successive modificazioni; e che, con decorrenza dalla scadenza di detto
termine, il richiamato trattamento venga allineato a quello previsto per la
generalità della clientela;
- l'articolo 15
della deliberazione n. 204/99 prevede un regime tariffario speciale per le
forniture a cui alla data del 31 dicembre 1999 si applicavano aliquote della
parte A della tariffa al netto delle componenti inglobate o aliquote della
parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità
della clientela;
- l'articolo 16,
comma 16.2, della deliberazione n. 204/99, in attuazione delle disposizioni
richiamate nel secondo alinea del presente considerato, prevede che l'energia
elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario
di cui al Decreto 19 dicembre 1995, con riferimento alle componenti A e UC,
sia assoggettata al regime di cui alla tabella 9 della medesima
deliberazione;
- la tabella 9 della
deliberazione n. 204/99 esenta l'energia elettrica fornita in alta
tensione per la produzione di alluminio primario dal pagamento della
componente tariffaria A4 in quanto energia ammessa al regime tariffario
speciale di cui all'articolo 15 della medesima deliberazione;
- il paragrafo 3 del Decreto 19 dicembre 1995 prevede che
alle tariffe ed ai sovrapprezzi da applicarsi alle forniture destinate alla
produzione di alluminio primario siano applicate le stesse variazioni in
aumento, con la medesima decorrenza, previste dalle normative generali
successivamente entrate in vigore per le forniture a regime normale;
- il paragrafo 3 del Decreto 19 dicembre 1995 prevede,
inoltre, che qualora anteriormente al 31 dicembre 2005 l'onere derivante
dai sovrapprezzi imposti ai titolari di forniture di energia elettrica in
alta tensione per la produzione di alluminio primario si attesti sui livelli
previsti per gli utenti appartenenti alle medesima tipologia le eventuali
variazioni in riduzione dei sovrapprezzi siano applicate anche a dette
forniture di energia elettrica;
- la deliberazione n. 70/97 ha inglobato il sovrapprezzo
termico ordinario nella parte B della tariffa e gli altri sovrapprezzi nella
parte A della tariffa e a decorrere dal mese di luglio 2000 si è realizzata
la condizione di cui al precedente alinea relativamente alle componenti A2,
A3 ed A5, essendosi consolidate, relativamente a tali componenti, condizioni
di equiparabilità del trattamento tariffario dell'energia elettrica
fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario al
trattamento tariffario applicato agli utenti appartenenti alla medesima
tipologia;
Considerato altresì che:
- la società Alcoa Italia S.p.A., (di seguito: Alcoa)
unica impresa domestica produttrice di alluminio primario, non ha interposto
gravame avverso le deliberazioni dell'Autorità n. 108/00 e n. 180/00
nella parte in cui prevedevano, per detto settore industriale, una
postergazione del riconoscimento della riduzione delle aliquote delle
componenti tariffarie A prevista dai citati provvedimenti;
- in seguito ad un incontro avvenuto presso gli uffici dell'Autorità
in data 15 dicembre 2000 con i rappresentanti di Alcoa, sono emersi
ulteriori elementi valutativi che hanno reso necessari approfondimenti da
parte degli uffici dell'Autorità circa il trattamento tariffario dell'energia
elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario;
Ritenuto che sia necessario riconoscere all'energia
elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario un
trattamento analogo a quello di cui hanno beneficiato gli originari aventi
diritto alla riduzione delle aliquote delle componenti tariffarie A espresse in
lire/kWh disposta dall'Autorità con le delibere n. 108/00 e 180/00;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 |
Ai fini della presente deliberazione, si applicano le
seguenti definizioni:
-
per Autorità si intende l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas;
-
per decreto
15 dicembre 1995 si intende il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;
-
per deliberazione n.
204/99 si intende la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre
1999 n. 204/99, come successivamente modificata ed integrata dalla
deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n.
180/00;
|
Articolo 2
Modificazione della deliberazione n. 204/99
All'articolo 3, comma
3.1 ter, lettera d) della deliberazione n. 204/99 è soppressa l'espressione
"a decorrere dall'1 gennaio 2006"
Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali
3.1 |
Con la prima fatturazione successiva al 31 maggio 2001
sono rimborsati ai soggetti aventi diritto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3.1 ter, lettera d) della deliberazione n. 204/99, al trattamento
previsto dall'articolo 3, comma 3.1 bis della medesima deliberazione:
-
un importo pari alla differenza tra quanto
addebitato relativamente ai consumi di energia elettrica per la
produzione di alluminio primario di cui al comma 3.1 del presente
articolo per il periodo luglio 2000 - ottobre 2000 e quanto sarebbe
stato addebitato ai medesimi consumi in caso di applicazione di una
riduzione del 40% delle aliquote delle componenti tariffarie inglobate
nella parte A della tariffa espresse in lire/kWh per consumi mensili
eccedenti gli 8 GWh;
-
un importo calcolato come differenza tra quanto
addebitato relativamente ai consumi di energia elettrica per la
produzione di alluminio primario di cui al comma 3.1 del presente
articolo per il periodo novembre 2000 - maggio 2001 e quanto sarebbe
stato addebitato per la medesima energia in caso di applicazione di
una riduzione del 100% delle aliquote delle componenti tariffarie
nella parte A della tariffa espresse in lire/kWh per consumi mensili
eccedenti gli 8 GWh.
|
3.2 |
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet (www.autorita.energia)
dell'Autorità ed entra in vigore a decorrere dall'1 giugno 2001. |