Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 87/01
SCHEMA DI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79
Nella riunione dell'11 aprile 2001,
Premesso che:
- l'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica stabilisce che le attività di trasmissione e di dispacciamento
siano riservate allo Stato ed attribuite in concessione alla società
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore
della rete), ai sensi dell'articolo
3, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissa le
condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di
accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del
servizio di trasmissione e di dispacciamento, e che, nell'esercizio di
tale competenza, l'Autorità debba perseguire l'obiettivo della più
efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque
immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli
tecnici delle reti;
- l'articolo
3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che
con proprie delibere, il Gestore della rete stabilisce le regole per il
dispacciamento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità di
cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo;
- l'articolo
3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, per l'accesso
e l'uso della rete di trasmissione nazionale, è dovuto al Gestore della
rete un corrispettivo, determinato dall'Autorità e che detto
corrispettivo non sia dipendente dalla localizzazione geografica degli
impianti di produzione e dei clienti finali;
- il Gestore della rete è soggetto esercente i pubblici servizi di
trasmissione e di dispacciamento sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, della convenzione tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed il medesimo Gestore, allegata al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio
2000, recante concessione alla società "Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa" delle attività di trasmissione e di
dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'1 agosto 2000, Serie generale n. 178 (di
seguito: concessione di trasmissione e di dispacciamento);
- l'articolo
12 della citata convenzione allegata alla concessione di trasmissione e
di dispacciamento dispone che il Gestore della rete predisponga un Codice di
trasmissione e di dispacciamento che disciplina le relative attività, nel
rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi delle richiamate
disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n.
79/99;
- l'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che entro l'1
gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di
energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti
i servizi ausiliari offerti è determinato secondo il dispacciamento di
merito economico, fatte salve le previsioni relative all'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, e che, dalla data in cui detto dispacciamento
di merito economico viene applicato, la società Gestore del mercato
elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) assuma la gestione delle
offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i
servizi connessi;
- ai sensi dell'articolo
5 del decreto legislativo n. 79/99 la gestione delle offerte di acquisto
e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi è
affidata in esclusiva al Gestore del mercato;
Visti:
- la legge n. 481/95;
- la
direttiva
96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996,
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n.
137, recante osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas al Governo per la disciplina del mercato elettrico di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il documento "Regole tecniche di dispacciamento - Versione V.0"
pubblicato dal Gestore della rete sul proprio sito internet in data 7
luglio 2000;
- il documento "Schema di condizioni per l'erogazione del pubblico
servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79";
- la relazione tecnica "Presupposti per l'adozione di uno schema di
provvedimento per la fissazione di condizioni per l'erogazione del
pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79" predisposta dal dott. Piergiorgio Berra nella sua
posizione di direttore dell'Area elettricità, allegata alla richiamata
proposta di delibera ;
- la bozza di schema di Regolamento del mercato elettrico e della
contrattazione dei certificati verdi inviato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e ricevuto dall'Autorità in data 29
novembre 2000 (prot. 016041)
- lo schema di Disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo, inviato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e ricevuto dall'Autorità in data 28 marzo
2001 (prot. 005767)
Visto il documento "Proposta di delibera per l'adozione di uno schema di
provvedimento per la fissazione di condizioni per l'erogazione del pubblico
servizio di dispacciamento dell'energia sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (PROT.AU/01/118);
Considerato che:
- l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica consiste nell'impartire
disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale degli impianti
costituenti utenze delle reti, provvisto che dette utenze siano stabilite
sul territorio nazionale, quali:
- gli impianti di generazione;
- le utenze corrispondenti a clienti finali;
- la rete di trasmissione nazionale ed ogni altra rete con obbligo di
connessione di terzi funzionale all'attività di dispacciamento
medesima;
- i circuiti di interconnessione con le reti estere;
- le finalità cui è preordinata l'attività di dispacciamento dell'energia
elettrica sono la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale e
dell'affidabilità del servizio nei confronti dell'utenza, nonché il
perseguimento dell'efficienza e del minor costo del servizio elettrico e
degli approvvigionamenti;
- lo svolgimento delle seguenti funzioni costituisce parte integrante dell'attività
di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale,
attribuita in concessione al Gestore della rete:
- la definizione dei diritti di utilizzo della rete rilevante nonché la
gestione delle congestioni di rete, cioè di quelle situazioni di
funzionamento della rete, anche potenziali, caratterizzate da deficienza
del servizio di trasporto dell'energia energia elettrica a causa di
vincoli di rete;
- il mantenimento continuo dell'equilibrio tra immissioni e prelievi
di energia elettrica nel/dal sistema elettrico nazionale;
- la gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica
reattiva;
- la gestione della capacità di riserva di ultima istanza per la
copertura della domanda a garanzia della sicurezza del sistema elettrico
e degli approvvigionamenti;
- per lo svolgimento delle funzioni individuate ai precedenti alinea, il
Gestore della rete si avvale dei servizi forniti dalle utenze della rete e
che tali servizi sono individuabili nell'erogazione delle seguenti
prestazioni di natura elettrica in osservanza delle disposizioni impartite
dal Gestore della rete:
- l'attuazione di variazioni dei programmi di immissione e di prelievo
risultanti nei mercati dell'energia elettrica gestiti dal Gestore del
mercato, ovvero definiti in esecuzioni di contratti bilaterali di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99, e finalizzata alla
gestione delle congestioni di rete;
- il servizio di riserva, consistente nella disponibilità dei soggetti
responsabili delle utenze a modificare l'immissione o il prelievo
nella/dalla rete di energia elettrica;
- il servizio di riserva reattiva, consistente nella disponibilità a
modificare le immissioni o i prelievi nella/dalla rete di energia
elettrica reattiva;
- il Gestore della rete, ad oggi, svolge l'attività di dispacciamento
dell'energia elettrica sulla base delle regole per il dispacciamento, di
cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.79/99, e che tali
regole sono contenute nel sopra richiamato documento "Regole tecniche
di dispacciamento – Versione V.0";
- che l'attività di dispacciamento attualmente esercita dal Gestore della
rete è svolta sulla base dei criteri del cosiddetto dispacciamento
passante, in attesa dell'entrata in operatività del sistema delle offerte
di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99, dalla cui
operatività dipende, altresì, l'avvio del dispacciamento di merito
economico;
- le caratteristiche morfologiche della rete di trasmissione nazionale e
della generalità delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente
connesse alla medesima sono tali per cui, ai fini dell'attività di
dispacciamento, detto complesso di reti presenta un elevato grado di
interdipendenza funzionale delle reti componenti;
Considerato che:
- i segnali di prezzo che si determinano sui mercati giornalieri dell'energia
elettrica potrebbero non essere sufficienti ad indurre la costruzione di
nuova capacità di generazione o anche la trasformazione della capacità di
generazione esistente in misura e secondo modalità adeguate al
soddisfacimento della domanda. Nel caso della California la mancata
evoluzione del parco di generazione secondo modalità coerenti con l'evoluzione
della domanda è stata considerata, da alcuni osservatori come una delle
cause dei recenti casi di razionamento del mercato. con ciò intendendo la
mancata alimentazione di utenze corrispondenti a clienti finali che
sarebbero disposti a pagare per l'energia elettrica il prezzo che si
determina sul mercato;
- al presente non è possibile formulare valutazioni conclusive circa:
- la necessità dell'introduzione di apposite previsioni finalizzate
ad assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo
periodo, al di là degli stimoli forniti dall'evoluzione dei prezzi
nei mercati dell'energia elettrica di breve periodo;
- vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni per assicurare l'adeguatezza
della capacità di generazione nel lungo periodo;
- la situazione di incertezza di cui al precedente alinea è aggravata dalla
limitata esperienza internazionale disponibile e dal limitato sviluppo del
dibattito, anche teorico, in materia di soluzioni organizzative per
assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione;
- il settore elettrico italiano è caratterizzato, attualmente:
- da un eccesso di capacità di generazione;
- una significativa parte del parco di generazione che esibisce costi
variabili tanto elevati da prefigurarne, in assenza di interventi, la
dismissione;
- per le considerazioni esposte al precedente alinea è possibile garantire
l'adeguatezza della capacità di generazione ponendo a carico dei clienti
finali un onere relativamente contenuto, pari in principio ai soli risparmi
di costo che la chiusura degli impianti ridondanti consentirebbe ai
proprietari, rispetto al loro mantenimento in operatività esclusivamente a
fini di riserva, per un periodo sufficiente ad accertare la necessità di
interventi di natura strutturale e permanente per assicurare l'adeguatezza
della capacità di generazione nel lungo periodo e a definirne il contenuto
nella maniera più appropriata;
- l'introduzione di una soluzione decentralizzata per la garanzia della
disponibilità di capacità di generazione richiede che siano soddisfatte
condizioni minime di concorrenzialità e di certezza delle condizioni per l'entrata
nell'attività di generazione dell'energia elettrica che non possono
ritenersi soddisfatte al presente nel settore elettrico italiano;
Ritenuto che:
- sia necessario fissare condizioni per l'erogazione del servizio pubblico
di dispacciamento che concorrano a garantire agli utenti della rete libertà
di accesso a parità di condizioni, imparzialità e neutralità del servizio
di trasmissione e dispacciamento;
- sia opportuno prevedere, per il raggiungimento delle finalità di cui al
precedente alinea, che le condizioni fissate dall'Autorità si articolino
in condizioni:
- generali, atte a stabilire i princìpi generali e la cornice
regolatoria alla base dell'erogazione del servizio di dispacciamento;
- tecniche ed economiche, per la definizione dei requisiti minimi delle
funzioni che compongono l'attività di dispacciamento, nonché dei
diritti e degli obblighi del Gestore della rete e degli utenti che
accedono al servizio di dispacciamento;
- procedurali, atte a definire un processo di elaborazione, adozione ed
aggiornamento delle regole per il dispacciamento da parte del Gestore
della rete che consenta di verificare la rispondenza delle regole
medesime alle condizioni stabilite dall'Autorità prima della loro
entrata in vigore, al fine di garantire la massima stabilità dell'assetto
organizzativo del sistema elettrico nazionale, nonché la coerenza
generale della regolamentazione delle attività svolte a mezzo di reti
con obbligo di connessione di terzi;
- sia opportuno disporre che nel processo di elaborazione ed aggiornamento
delle regole per il dispacciamento sia previsto il coinvolgimento dei
soggetti interessati al fine di garantire la massima trasparenza pur nel
rispetto delle diverse responsabilità e degli interessi dei singoli
soggetti coinvolti;
Ritenuto che sia necessario disporre che tutti gli operatori responsabili di
immissioni o di prelievi di energia elettrica siano assoggettati ai medesimi
diritti ed obblighi in materia di dispacciamento e di copertura dei
corrispondenti costi, indipendentemente dal fatto che essi siano parte di
transazioni operate attraverso il sistema delle offerte di cui all'
articolo
5 del decreto legislativo n. 79/99 o attraverso contratti bilaterali, di cui
all'
articolo
6 dello stesso decreto legislativo n. 79/99;
Ritenuto che:
- sia necessario, al fine dello svolgimento efficiente delle attività di
dispacciamento, considerare unitariamente le reti in altissima e alta
tensione, ivi comprese le reti di distribuzione in alta tensione
direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale;
- sia necessario definire contestualmente alla disciplina del mercato,
modalità di approvvigionamento dei servizi necessari al dispacciamento,
tali da garantire che l'approvvigionamento avvenga in condizioni di
trasparenza, non discriminazione ed efficienza;
- un meccanismo di definizione e assegnazione dei diritti di utilizzo della
capacità di trasporto dell'energia elettrica su base zonale costituisca
il miglior compromesso tra l'esigenza di inviare agli operatori segnali
economici tali da indurne la corretta localizzazione e le esigenze di
semplicità e certezza;
- sia opportuno prevedere che l'assegnazione di tali diritti avvenga
contestualmente alla assegnazione dei diritti ad immettere o prelevare l'energia
elettrica nel sistema delle offerte di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ferma restando la
responsabilità dell'esercente l'attività di dispacciamento relative
alla definizione e assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di
trasporto dell'energia elettrica;
- sia necessario prevedere un meccanismo che conduca, attraverso interventi
di acquisto di variazioni dei programmi di immissioni (o counter-trading)
effettuati del Gestore della rete al termine del mercato giornaliero dell'energia
elettrica, al dispacciamento efficiente della capacità di generazione in
presenza di congestioni di rete;
- sia opportuno prevedere un meccanismo semplificato per la gestione delle
congestioni di rete che si manifestano in relazione ai programmi di
immissione e di prelievo risultanti dai mercati che terminano nel medesimo
giorno a cui gli impegni su di essi negoziati si riferiscono, ferma restando
la facoltà per il Gestore della rete di proporre meccanismi che presentino
vantaggi in termini efficienza;
- in prospettiva sia necessario prevedere un meccanismo per la definizione e
l'assegnazione di diritti finanziari a copertura dei rischi collegati alla
variabilità del costo di trasporto dell'energia elettrica tra le zone
connesso con la gestione delle congestioni interzonali;
- sia necessario che le modalità di ripartizione tra gli utilizzatori del
sistema di trasmissione dei proventi e degli oneri derivanti da azioni di counter-trading
del Gestore della rete siano coerenti con la riformulazione della disciplina
che definirà diritti ed oneri relativi all'accesso alle infrastrutture di
rete da parte delle utenze;
- sia opportuno prevedere condizioni per l'approvvigionamento, attraverso
procedure concorsuali, di capacità in funzione di riserva di ultima
istanza, nonché per l'utilizzo di tale capacità esclusivamente nei casi
in cui non risulti possibile determinare sul mercato un prezzo che equilibri
domanda e offerta di energia elettrica;
DELIBERA
Di approvare il documento "Schema di condizioni per l'erogazione del
pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79" riportato come parte integrante e sostanziale della presente
delibera (
Allegato A);
Di trasmettere lo schema di condizioni contenuto nell'Allegato
A della presente delibera alla società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, dando termine sino al giorno 24 aprile 2001 per la
presentazione di osservazioni in merito;
Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas www.autorita.energia.it lo schema di condizioni contenuto
nell'Allegato A della presente delibera,
dando termine sino al giorno 24 aprile 2001 per la formulazione di eventuali
osservazioni da parte dei soggetti interessati;
Di trasmettere lo schema di condizioni contenuto nell'Allegato
A della presente delibera al Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato ed alla società Gestore del mercato elettrico Spa;
Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.