gas
Con la deliberazione 100/2016/R/com, l'Autorità ha disciplinato i termini entro cui le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a mettere a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura, affinché il venditore competente possa emettere la fattura di chiusura nei termini previsti dal TIF (Testo Integrato della Fatturazione). In particolare, ha stabilito dei termini specifici per ciascun tipo di cessazione della fornitura: Cambio di fornitore, Disattivazione della fornitura o Voltura. Il rispetto di tali termini viene monitorato dall'Autorità.
Il primo grafico mostra la percentuale dei dati di misura messi a disposizione:
rispetto al totale dei dati di misura per cessazione della fornitura messi a disposizione in ciascun anno, complessivamente per tutte le tipologie di clienti.
Il grafico seguente visualizza i tempi medi, minimi e massimi per la messa a disposizione da parte delle imprese distributrici dei dati di misura in occasione della cessazione della fornitura, complessivamente per tutte le tipologie di cliente, per ciascun anno a partire dal 2017. In particolare, sono indicati:
Il grafico seguente fornisce due informazioni per ciascun distributore:
In particolare, l'ampiezza della bolla indica, per ciascun distributore, la percentuale dei punti messi a disposizione in ritardo rispetto al totale dei punti, mentre il posizionamento verticale della bolla rispetto all'asse delle ordinate indica i giorni mediamente impiegati per la messa a disposizione dei dati di misura in ritardo.