energia elettrica
Con la deliberazione 100/2016/R/com, l'Autorità ha disciplinato i termini entro cui le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a mettere a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura, affinché il venditore competente possa emettere la fattura di chiusura nei termini previsti dal TIF (Testo Integrato della Fatturazione). In particolare, ha stabilito dei termini specifici per ciascun tipo di cessazione della fornitura: Cambio di fornitore, Disattivazione della fornitura o Voltura.
Il rispetto di tali termini viene monitorato dall'Autorità.
Il primo grafico mostra la percentuale dei dati di misura messi a disposizione:
rispetto al totale dei dati di misura per cessazione della fornitura messi a disposizione in ciascun anno, complessivamente per tutte le tipologia di cliente connesso in Bassa Tensione (Domestici e BT Altri usi).
Il grafico seguente visualizza i tempi medi, minimi e massimi per la messa a disposizione da parte delle imprese distributrici dei dati di misura in occasione della cessazione della fornitura, complessivamente per tutte le tipologie di cliente connesso in Bassa Tensione, per ciascun anno a partire dal 2017. In particolare, sono indicati:
Il grafico che segue descrive l’evoluzione, a partire dal 2015, dell’incidenza dei ritardi rispetto al totale dei dati di misura messi a disposizione suddivisa per tipo di dato di misura (effettivi, stimati dall’impresa distributrice o autoletture del cliente validate dal dall’impresa distributrice). In particolare, indica l’evoluzione nei diversi anni del rapporto tra i punti con dati messi a disposizione in ritardo rispetto al totale dei punti (con dati messi a disposizione sia in ritardo che entro i termini) per tipologia di dato di misura.
La deliberazione 100/2016/R/com è entrata in vigore a partire dall’1 giugno 2016. Il grafico mostra pertanto anche l’efficacia della disciplina dell’Autorità in tema.
Il grafico seguente fornisce due informazioni per ciascun distributore: