25 giugno 2009
Il testo integrato della regolazione della qualità dei servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011 (di seguito: Testo integrato), approvato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2007, n. 333/07 e successivamente modificato e integrato, ha confermato ed aggiornato le precedenti disposizioni dell'Autorità in materia di corrispettivo tariffario specifico CTS (deliberazione n. 247/04 e successive modificazione della deliberazione n. 4/04 di regolazione della qualità per il quadriennio 2004-2007).
Il comma 37.2 del Testo integrato definisce le modalità di calcolo del CTS per i clienti finali e per le altre utenze (produttori) MT. Il comma 37.2 prevede, a partire dal 1° gennaio 2009, l'applicazione di un fattore moltiplicativo F nel calcolo del CTS.
Come già indicato nella relazione tecnica della deliberazione n. 246/06, per i clienti che immettono energia in rete e prelevano energia dalla rete (clienti-produttori), il CTS è ottenuto calcolando separatamente la quota relativa all'energia prelevata dalla rete e la quota relativa all'energia immessa in rete e sommando poi tra loro i due contributi. Il valore Pi è pari:
Si precisa pertanto quanto segue: