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Comunicato stampa

Energia: sanzioni per 60mila euro a 10 società per violazione obblighi Robin Tax

Saranno versate al Fondo consumatori – Applicata per la prima volta la procedura semplificata

Milano, 17 marzo 2014

L'Autorità per l'energia ha applicato per la prima volta a dieci società soggette alla vigilanza Robin Hood tax la procedura sanzionatoria semplificata, ottenendo il pagamento di 60 mila euro che verranno destinati al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di elettricità e gas.
Le sanzioni erano state imposte per violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES (la cosiddetta Robin Hood Tax), non avendo le società ottemperato all'invio della documentazione necessaria ai controlli dell'Autorità.
Nel caso specifico, delle 17 società destinatarie degli atti avvio del procedimento, 10 hanno aderito alla procedura semplificata e hanno inviato prova del pagamento della sanzione, per un totale di oltre 60mila euro. Le società hanno anche trasmesso all'Autorità le informazioni che erano state richieste.

La procedura semplificata è una procedura sanzionatoria con tempi fortemente ridotti che assicura comunque il rispetto di tutte le garanzie di partecipazione al procedimento e permette di ottenere rapidamente le somme delle sanzioni per destinarle a progetti a favore dei consumatori.
La procedura semplificata ha come obiettivo di favorire l'economia procedimentale nel caso in cui il "rito ordinario" con lo sviluppo di tutte le fasi procedimentali non offra al contraddittorio prospettive di vantaggi concreti né di tipo difensivo per i destinatari, né di tipo conoscitivo per l'Autorità.

La facoltà di determinare nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio l'importo della sanzione che  potrebbe essere irrogata al termine del procedimento quando gli elementi raccolti sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione è stata attribuita all'Autorità con il decreto legislativo 93/11.  In tal caso, i destinatari del provvedimento finale potranno rinunciare alle ulteriori formalità del procedimento ed effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella indicata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti minimi edittali fissati dalla legge.