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Comunicato stampa

Gas: contratto di trasporto modificabile solo per i terminali di rigassificazione strategici

Milano, 3 febbraio 2014

L'Autorità per l'energia con la deliberazione 19/2014/R/gas ha definito i termini e le condizioni del contratto di trasporto in caso di rinuncia (qualora accettata con Decreto del Ministro) all'esenzione concessa a terminali di rigassificazione. Il provvedimento introduce specifiche previsioni per i terminali dichiarati strategici per il sistema e ribadisce che per tutti gli altri impianti, in caso di rinuncia o revoca dell'esenzione, il contratto non può essere modificato, se gli interventi pattuiti sono già stati realizzati.

Secondo quanto stabilito dalla regolazione (deliberazioni 168/06 o ARG/gas 2/10), infatti, l'impresa maggiore di trasporto si impegna a realizzare gli interventi di allacciamento alla rete nazionale di gasdotti a fronte dell'impegno del gestore del terminale di chiedere il conferimento della relativa capacità di traporto in misura corrispondente all'esenzione per identico periodo di tempo.

Tuttavia, dopo specifici approfondimenti e una consultazione pubblica, l'Autorità ha previsto (deliberazione 19/2014/R/gas) la possibilità di modificare il contratto, riducendone la durata a cinque anni e la capacità al 100% del send out massimo, esclusivamente per i terminali strategici per il sistema, ossia utili e di interesse generale per i consumatori. Inoltre, per i soli terminali strategici che hanno già un riconoscimento di costi nelle tariffe di trasporto, il provvedimento prevede, per gli anni successivi, la contrattualizzazione di una capacità di trasporto corrispondente alla quota dei ricavi coperta dal fattore di garanzia.

Per tutti gli altri terminali (ossia per i terminali non riconosciuti come strategici) il provvedimento prevede invece che continuino ad applicarsi le condizioni del contratto di trasporto per tutto il periodo per cui era stata prevista l'esenzione.
La delibera fissa precisi paletti per evitare oneri ingiustificati per il sistema anche nei casi in cui il terminale cessi l'offerta dei servizi di rigassificazione prima della fine del periodo dell'esenzione originaria: in questi casi, il gestore deve restituire le somme eventualmente percepite a titolo di fattore di garanzia, ovvero a titolo di fattore di copertura dei ricavi, maggiorate degli interessi legali. Queste previsioni riguardano esclusivamente i terminali riconosciuti come essenziali e indispensabili per garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di accettazione della rinuncia.
Nella stessa prospettiva si colloca il recente parere dell'Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico sulla rinuncia all'esenzione da parte del gestore del rigassificatore Olt: nell'esprimere parere favorevole, l'Autorità ha condizionato il meccanismo a copertura dei ricavi previsto dal fattore di garanzia esclusivamente a fronte dell'esplicita dichiarazione del Governo circa la strategicità del terminale per il sistema.



[1] Al DCO 374/2013/R/gas hanno risposto un'associazione di imprese del gas, due utenti e un'impresa di trasporto.