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Comunicato stampa

Rinnovabili: approvate le nuove condizioni per il servizio di scambio sul posto per il 2013

Milano, 27 dicembre 2012

L'Autorità per l'energia, con la Deliberazione 570/2012/R/efr adottata dopo una procedura di consultazione, ha approvato il "Testo Integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto" nel 2013. Il provvedimento da' seguito all'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, tenendo conto delle problematiche emerse negli ultimi anni di applicazione del meccanismo. Obiettivo dell'intervento è di semplificare le procedure per lo scambio sul posto, di ridurre le distorsioni e  le incentivazioni implicite, al fine di contenere gli oneri in bolletta per i clienti finali.
Lo scambio sul posto permette ai produttori da fonte rinnovabile con impianti fino a 200 kW [1] e che abbiamo stipulato una convenzione con il GSE, di compensare economicamente l'energia elettrica immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa.
Con il meccanismo vigente, in vigore da qualche anno sino a tutto il 2012,  al titolare dell'impianto con lo scambio sul posto, oltre a tale compensazione dell'energia vengono restituite anche alcune componenti tariffarie (tra cui gli oneri di sistema), il cui onere viene  posto a carico delle bollette del resto dei clienti finali. 

L'intervento dell'Autorità riguarda, nello specifico, la  revisione delle modalità di restituzione di queste componenti tariffarie ai titolari degli impianti rinnovabili, attraverso l'introduzione di un limite massimo definito annualmente  per tenere conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche, che sarà svolto dall'Autorità d'intesa con i ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente.  In via eccezionale, per garantire il raccordo con l'attuale regime, per il  2013 il limite massimo per gli impianti di taglia maggiore è convenzionalmente correlato al valore dei nuovi strumenti incentivanti mentre per i piccoli impianti (di potenza superiore ai 20 kW) non vi è tale limitazione.
L'Autorità ha anche semplificato le condizioni procedurali del meccanismo per  eliminare le criticità in relazione alle comunicazioni fra GSE, gestori di rete e società di vendita.
Ai fini del calcolo del contributo in conto scambio, l'energia elettrica prelevata viene valorizzata sulla base del prezzo unico nazionale e il valore delle restanti parti della tariffa, oggetto di restituzione, viene definito in modo standard per tipologia di cliente. Tali semplificazioni fanno sì che, ai fini dello scambio sul posto, le società di vendita non siano più coinvolte nel fornire i dati, rendendo più agevole l'applicazione del meccanismo, grazie all'eliminazione di notevoli flussi informativi.


[1] Fatte salve le eccezioni previste per il Ministero della Difesa