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Comunicato stampa

Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'attuazione della direttiva europea sul mercato del gas naturale

Milano, 28 dicembre 1999

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha trasmesso al

nuovo Governo le proprie osservazioni e proposte per l'attuazione della

direttiva europea sul mercato interno del gas naturale e la riorganizzazione del

settore. Il documento

è disponibile su internet (www.autorita.energia.it).

L'Autorità ritiene che l'attuazione della direttiva europea debba essere

occasione per la liberalizzazione del settore in tempi ravvicinati e certi, con

l'obiettivo di stimolarne l'efficienza e di salvaguardare e accrescere la

sicurezza dell'approvvigionamento, nel rispetto dei diritti di consumatori e

utenti e della tutela dell'ambiente. Deve essere colta l'opportunità per

aumentare gli investimenti, ridurre i costi del servizio e rilanciare la

competitività complessiva del sistema gas nazionale, contribuendo alla crescita

economica del Paese. Il mercato italiano del gas naturale è oggi il terzo per

dimensione nell'Unione Europea, dopo il tedesco e l'inglese. Il contributo del

gas al soddisfacimento dei fabbisogni nazionali di energia è prossimo al 30 per

cento e l'incidenza nella produzione di elettricità ha superato il 25 per

cento.

Le proposte dell'Autorità mirano ad aumentare la sicurezza degli

approvvigionamenti e fanno leva sulla ripartizione del rischio consentita dalla

molteplicità delle provenienze del gas e degli operatori a livello europeo. In

tal senso è necessario da un lato potenziare le infrastrutture di

approvvigionamento estero e di trasporto e dall'altro rafforzare le imprese

italiane affinché possano efficacemente competere nel mercato interno e oltre i

confini europei. In questo quadro l'Autorità suggerisce al Governo l'avvio di

una azione coordinata con la Commissione europea per garantire alle imprese

nazionali il libero transito sulle reti di trasporto degli altri Stati e la

possibilità di operare sui loro mercati.

Approvvigionamento. L'Autorità propone che la quota massima di gas

importato o prodotto per essere offerto sul mercato nazionale sia fissata al 60

per cento entro la fine del 2003, per scendere, in relazione al grado di

liberalizzazione del mercato europeo, al 40 per cento entro il 2006. L'onere di

garantire la sicurezza degli approvvigionamenti dovrà essere ripartito anche

sugli altri operatori che entreranno nel mercato. I nuovi contratti di

importazione dovranno prevedere, oltre alla non territorialità e alla libertà

di destinazione del gas importato, anche la possibilità di cessioni a terzi,

eventualmente con meccanismi d'asta. Analogamente il Governo potrà assumere le

necessarie iniziative presso la Commissione europea, in maniera coordinata con

gli altri Stati membri, per l'adeguamento dei contratti contenenti clausole

vietate ai sensi dell'articolo 81 del Trattato, e in particolare le clausole che

limitano la flessibilità del trasferimento dei contratti ad altri operatori o

la vendita del gas su mercati diversi da quello nazionale. Questa soluzione

mitiga l'onerosità delle clausole dei contratti take or pay e garantisce

all'operatore dominante nazionale la reale possibilità di espansione in altri

mercati. L'Autorità propone quindi che l'Eni predisponga e renda noto un piano

di cessione di contratti di importazione e volumi di gas di propria produzione

destinati al mercato nazionale. Il trasferimento dei contratti potrà avvenire

anche con lo scorporo di una o più società, titolari dei diritti di trasporto

e di accesso, e la loro successiva vendita al miglior offerente sul mercato.

Tale vendita dovrà essere soggetta a vincoli posti sull'acquirente a tutela

della concorrenza e della sicurezza degli approvvigionamenti. Nel caso in cui

non siano disponibili capacità di trasporto su specifiche reti internazionali

che attraversino altri Stati membri dell'Unione europea, o interconnessioni con

reti nazionali, deve essere riconosciuta ai soggetti interessati la possibilità

di intervenire, sostenendone il costo, con miglioramenti e potenziamenti.

Stoccaggio. L'Autorità propone che il servizio di stoccaggio, oggi

offerto da un solo operatore, sia chiaramente separato dalle attività di

approvvigionamento e trasporto primario, definendo il regime delle concessioni,

la responsabilità dello stoccaggio strategico e la gestione dello stoccaggio di

bilanciamento. L'attuazione di queste misure dovrà tenere conto dell'evoluzione

del contesto europeo, anche per il possibile utilizzo degli stoccaggi nazionali

da parte di operatori di altri Paesi. Il Governo dovrà definire i criteri da

adottare ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento nazionale e quindi

fissare le giornate di autonomia necessarie nei diversi periodi dell'anno.

L'obbligo di mantenere la riserva strategica sarà inizialmente conferito

all'Eni e disciplinato da una convenzione con il Ministero dell'Industria, in

modo che la riserva non possa essere utilizzata per altri fini commerciali. Il

corrispettivo dovuto per il mantenimento della riserva strategica sarà definito

dall'Autorità e ripartito come onere di sistema su tutti gli utenti finali del

servizio del gas. In prospettiva anche lo stoccaggio strategico potrà essere

garantito da una pluralità di soggetti. Lo stoccaggio non strategico dovrà

essere liberalizzato in coerenza e con le modalità e i tempi previsti per

l'approvvigionamento. I fornitori del mercato vincolato dovranno avere l'obbligo

di assicurare le riserve considerate necessarie e sufficienti a bilanciare il

fabbisogno dei propri clienti. I gestori delle reti di trasporto, cui spetterà

comunque l'obbligo di fornitura di ultima istanza, dovranno dotarsi di capacità

di stoccaggio.

Rete nazionale di trasporto e dispacciamento. L'Autorità propone che

le imprese oggi integrate costituiscano una società per la gestione delle

infrastrutture di trasporto distinta dal soggetto cui fanno capo le attività

commerciali. L'Autorità ritiene, con particolare riferimento all'Eni, che la

separazione societaria meglio garantisca l'indipendenza e la neutralità dei

servizi di trasporto e di dispacciamento nei confronti di operatori terzi e

faciliti il conferimento alla stessa società delle funzioni di gestione

coordinata della rete nazionale interconnessa. In prospettiva potrebbero essere

disposte o ricercate soluzioni che rendano possibile e promuovano la

realizzazione di grandi "dorsali", di interconnector transnazionali e

di hub nazionali, anche attraverso nuove intese produttive, tenendo conto delle

opportunità offerte dalla favorevole collocazione geografica dell'Italia e

della sua duplice integrazione nel mercato interno europeo e nell'area

mediterranea. Il soggetto responsabile coordinerà il funzionamento della rete

nazionale stipulando convenzioni con gli altri soggetti gestori di reti. Per il

potenziamento e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto nazionali dovranno

essere eliminate le attuali disparità normative tra i diversi operatori e i

trattamenti discriminatori nei casi in cui siano previsti contributi,

concessioni e autorizzazioni.

Distribuzione per mezzo di reti locali. L'Autorità propone che le

attività di gestione delle reti di distribuzione locali, le attività di

vendita per il mercato vincolato e le attività di vendita per il mercato libero

siano chiaramente separate, almeno contabilmente e amministrativamente, con

eccezioni per le società di piccole dimensioni. La separazione tra attività di

vendita a clienti idonei e vendita a clienti vincolati si rende necessaria per

evitare interferenze e trasferimenti di risorse tra i due mercati. In modo

analogo a quanto previsto per le reti di trasporto ad alta pressione, i gestori

delle reti locali dovranno elaborare codici di accesso e uso delle reti

approvati dall'Autorità, in modo da garantire ai soggetti terzi pari

opportunità. L'Autorità ritiene opportuno che sia l'attività di

distribuzione, sia l'attività di vendita siano sottoposte a regime

autorizzativo, anziché concessorio, estendendo a tutte le imprese quanto già

previsto solo per l'Eni.

Mercato libero e vincolato. L'Autorità propone che siano riconosciuti

clienti idonei tutti i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi

per anno senza distinzione per usi finali. L'adozione di tale soglia consente di

evitare discriminazioni riconoscendo l'idoneità anche alle utenze non

industriali e ospedaliere oggi sottoposte al regime delle tariffe amministrate.

Le forniture di gas potranno essere negoziate separatamente con i diversi

operatori presenti sul mercato dell'approvvigionamento. L'Autorità propone

anche che il riconoscimento di idoneità venga esteso a tutte le imprese

distributrici che superano la soglia di vendita annua ai clienti vincolati (al

netto delle vendite ai clienti idonei) di 5 milioni di metri cubi (circa 460 su

770 aziende di distribuzione). La qualifica di cliente idoneo va riconosciuta,

limitatamente al gas consumato da clienti finali con cui siano stati stipulati

contratti di fornitura, a intermediari, grossisti e soggetti rivenditori, che

dimostrino di essere in possesso di requisiti atti a garantire la continuità e

la regolarità delle forniture. A giudizio dell'Autorità, dovrebbe essere

conferita la qualifica di cliente idoneo a tutti i soggetti allacciati a una

rete di distribuzione locale, associati in consorzi o in accordi collettivi di

fornitura, che complessivamente raggiungono la soglia di idoneità e siano

ubicati nello stesso comune o in distretti produttivi che si estendano su comuni

contigui.

Obblighi di servizio pubblico. L'Autorità propone l'introduzione di

specifici vincoli e obiettivi di servizio da imporre alle imprese per assicurare

l'interesse generale e la tutela dei clienti e utenti finali. I vincoli

garantiscono che i guadagni di efficienza e di riduzione dei costi dovuti

all'introduzione e alla diffusione di meccanismi concorrenziali non avvengano a

scapito della qualità del servizio stesso, della regolarità e dell'eguaglianza

dei diritti di consumatori e utenti.

Competitività del sistema gas nazionale. L'apertura del mercato del

gas dipende in modo decisivo dall'accesso dei fornitori alle reti di trasporto

internazionali, ed è necessario armonizzare in tempi rapidi le condizioni di

transito sulle reti di trasporto transfrontaliere e incentivare lo sviluppo

delle interconnessioni. L'Autorità dovrà emanare norme sulla compatibilità

economica del gas importato da Stati non membri dell'Unione europea, tenendo

conto dell'esigenza di assicurare lo sviluppo della concorrenza e condizioni di

sicurezza complessiva del sistema gas nazionale. L'Autorità ritiene che le

condizioni di reciprocità debbano essere assicurate perseguendo il più elevato

grado di apertura del mercato nazionale. I meccanismi di reciprocità della

Direttiva europea favoriscono le imprese degli Stati membri nei quali il

riconoscimento di idoneità è più esteso, e l'elevato grado di apertura

proposto consentirebbe alle imprese italiane di operare sull'intero mercato

europeo e di rafforzarsi al più presto per affrontare una concorrenza che si

preannuncia vivace e immediata. L'Autorità condivide la preoccupazione di

evitare comportamenti anticoncorrenziali e di dumping da parte di imprese che

ricevono sussidi e aiuti statali in altri Stati membri, e l'esigenza di

garantire alle imprese nazionali il libero transito sulle reti di trasporto che

attraversano altri Stati e l'accesso alle loro infrastrutture. Per conseguire

tali finalità strumenti efficaci sono previsti dal Trattato, come le norme

poste a tutela della concorrenza e della trasparenza dei bilanci delle società,

e potranno essere attivati per colpire forme di intervento sleale da parte di

operatori di altri Paesi e ingiustificate barriere poste all'entrata sui loro mercati.

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