Comunicato stampa
Gas: più trasparenza con la prossima bolletta
Milano, 11 novembre 1999
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas segnala che è scaduto il
periodo di 180 giorni concesso ai distributori di gas per la revisione e
l'adeguamento delle bollette alla direttiva
sulla trasparenza emanata lo scorso maggio.
Dato che in Italia esistono 800 tipi diversi di bollette del gas, l'obiettivo
della direttiva è di garantire che le informazioni essenziali relative alla
fatturazione possano giungere all'utente in modo chiaro e dettagliato. Sono
stati quindi imposti requisiti minimi di trasparenza comuni e inderogabili per
rendere la bolletta più semplice e completa. Gli utenti potranno ora
comprendere con immediatezza le informazioni che vengono comunicate, potranno
capire quanto gli viene fatturato e conosceranno con certezza non solo le
modalità di pagamento, ma anche le penalità in cui si incorre per il mancato o
ritardato pagamento.
Le bollette attualmente in spedizione dovranno contenere il calcolo dei
consumi in metri cubi (in modo da poterli verificare chiaramente con quanto
indicato dai contatori), l'indicazione del tasso di interesse applicato sui
pagamenti ritardati, il tempo minimo che dovrà passare tra la scadenza dei
termini di pagamento e l'eventuale distacco della fornitura per morosità.
L'Autorità ha richiesto inoltre agli esercenti il servizio gas di introdurre in
bolletta alcune informazioni che riguardano il rapporto d'utenza con particolare
riferimento alla qualità e alla sicurezza. Tra l'altro, gli utenti saranno
informati sull'esistenza di una assicurazione gratuita per gli incidenti che
avvengono tra le mura domestiche (post-contatore).
Non tutti i 16 milioni di utenti del servizio del gas avranno subito la nuova
bolletta. Su un totale di circa 800 esercenti, 307 hanno richiesto all'Autorità
una proroga per completare l'adeguamento dei sistemi informativi. Circa 4
milioni di utenti dovranno attendere ancora tre mesi per avere una bolletta più
leggibile e completa.
Sintesi del contenuto della nuova bolletta
Tariffe e codici d'utenza
- Le tariffe vanno citate solo ricorrendo alle denominazioni e ai codici d'utenza previsti dalla normativa vigente
Periodo di riferimento e lettura misuratori
- Va indicato il periodo a cui si riferisce la fatturazione, le date in cui sono state effettuate le letture o le autoletture, il tipo di lettura
Unità di misura
- I consumi vanno indicati in metri cubi; le tariffe in lire per mc (L/mc)
Addebito per imposte
- Le imposte devono essere chiaramente distinte dalle tariffe e ne devono essere indicate le aliquote per mc per ciascun tipo di imposta
- Va evidenziata la presenza di bollette non ancora pagate
Separazione della fatturazione dei consumi da altri oneri o spese
- Interessi di mora, spese di sollecito o altre spese vanno distinte dal calcolo dei consumi e delle imposte - Per gli interessi di mora deve essere esplicitato il tasso di interesse di riferimento, il periodo di applicazione e il totale -Ammontare e denominazione di anticipi sui consumi o depositi di garanzia devono essere riportati in bolletta - Prestazioni specifiche di altra natura (interventi per guasto, verifiche contatori, interventi per spostamento contatore, ecc) devono essere fatturate con un documento di fatturazione separato
Informazioni sulle modalità di pagamento
- Indicazione delle modalità di pagamento della bolletta - Eventuali modalità di comunicazione all'esercente dei pagamenti dopo la data di scadenza - Procedure e costo dei distacchi per gli utenti morosi - Numeri di telefono per informazioni sulle fatture e sui pagamenti
Informazioni sui diritti degli utenti
- Numeri di telefono di pronto intervento sicurezza - Nota sull'esistenza di una copertura assicurativa - Richiamo alla Carta dei servizi - Procedure, tempi e costi dell'eventuale distacco dell'utente in caso di morosità
Informazioni sulle caratteristiche della fornitura
- Nota sul rapporto tra mc e potere calorifico del gas erogato