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Comunicato stampa

Elettricità: nuove regole a favore di sicurezza, concorrenza e contenimento prezzi

Modificata la disciplina degli ‘impianti essenziali' per garantire minori oneri per famiglie e imprese, in attuazione della legge 2/2009.

Milano, 30 aprile 2009

In arrivo nuove regole per garantire sempre maggiore sicurezza ed efficienza del sistema elettrico nazionale e minori oneri per famiglie e imprese. L'Autorità per l'energia ha infatti introdotto alcune significative novità per i servizi di dispacciamento (*), con l'obiettivo di aumentare la concorrenza nel mercato e di contenere i prezzi dell'energia elettrica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 2/2009 (legge anti-crisi **).


Il provvedimento riguarda quegli impianti di produzione "tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale" e definisce, in particolare, le condizioni che i titolari di tali centrali, essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno dei servizi di dispacciamento, devono rispettare nel presentare offerte nei mercati.

I meccanismi individuati dall'Autorità, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono anche volti ad "assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori". Gli stessi meccanismi prevedono, tra l'altro, la possibilità per i produttori di valorizzare le risorse messe a disposizione di Terna al prezzo che il mercato (i clienti finali e/o i loro venditori) è disposto a riconoscere per i servizi approvvigionati da Terna.

In particolare, la delibera (ARG/elt 52/09 disponibile sul sito www.autorita.energia.it) contribuisce sensibilmente ad aumentare l'efficienza del mercato - e quindi a contenere i prezzi pagati dai clienti finali - in un settore, quello dell'energia elettrica, quasi inevitabilmente caratterizzato dalla presenza di centrali che talvolta (in alcuni momenti ed aree del mercato) risultano indispensabili per garantire il soddisfacimento della domanda in sicurezza ma in assenza di ogni competizione sul prezzo. Il provvedimento avrà efficacia operativa dal 1° gennaio 2010.

Il provvedimento nel dettaglio

Nel dettaglio, la delibera ARG/elt 52/09 modifica la disciplina del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica contenuta nella precedente deliberazione n. 111/06 dell'Autorità, recependo le disposizioni dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 2/2009, in tema di regolazione degli "impianti essenziali". Il provvedimento definisce i criteri sulla base dei quali Terna individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, gli impianti o i raggruppamenti di "impianti essenziali" nella disponibilità di un medesimo soggetto che, pertanto risulta sottoposto alla disciplina degli stessi "impianti essenziali".

Obiettivi dell'intervento dell'Autorità sono, in particolare:

  • la definizione dei criteri sulla base dei quali singoli impianti o raggruppamenti di impianti nella disponibilità del medesimo operatore siano da considerare essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento;

  • la definizione delle condizioni sulla base delle quali i soggetti che hanno la disponibilità degli impianti individuati come essenziali (da soli o in quanto parte di un raggruppamento) siano tenuti a presentare offerte nei mercati;

  • la definizione e l'implementazione, nell'ambito della regolazione delle unità essenziali, di meccanismi puntuali (e quindi anche differenziati caso per caso) volti ad assicurare:

    • la minimizzazione del corrispettivo pagato dagli utilizzatori del sistema a copertura del costo sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a gestire il sistema in sicurezza;

    • la minimizzazione del costo complessivamente sostenuto dal sistema e, in particolare, i costi di produzione;

    • un'equa remunerazione dei produttori.

Al fine di minimizzare l'impatto della disciplina degli ‘impianti essenziali' rispetto alla gestione tipica degli impianti di produzione nel mercato, la delibera prevede la possibilità di scegliere tra forme di impegno di offerta alternative per far fronte agli obblighi di offerta derivanti, ai sensi della legge n. 2/2009, dalla titolarità di raggruppamenti di impianti essenziali.

NOTE

(*)Dispacciamento: è "l'attività diretta a impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari". Il dispacciamento elettrico è svolto da Terna e serve, da un lato, a rendere compatibili i programmi di immissione e prelievo di energia (liberamente definiti dagli operatori) con i vincoli della rete e, dall'altro, a garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi effettivi. Questa attività si esplica attraverso il controllo diretto sugli impianti di generazione, gestiti sulla base dei rispettivi costi di funzionamento; il responsabile del dispacciamento stabilisce cioè quali centrali debbano produrre e quali debbano rimanere come riserva di potenza, in modo da garantire in ogni momento la copertura della richiesta. La regolazione del servizio di dispacciamento è contenuta nella deliberazione dell'Autorità n. 111/06.

(**) L'art.3, comma 11 della legge n. 2/2009 (la cosiddetta ‘legge anti-crisi'), prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegui le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai principi e criteri direttivi elencati nel medesimo comma, in particolare laddove si dice che: "i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dall'Autorità, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo".

 

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