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Comunicato stampa

Tutela dei consumatori: proposte di riforma del sistema tariffario per l'elettricità e per una nuova "tariffa sociale”

Milano, 23 gennaio 2007

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il primo Documento

per la consultazione (aperta a tutti gli interessati) sulla "Revisione del

sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1

luglio 2007”. Il provvedimento, pubblicato sul sito www.autorita.energia.it,

presenta importanti proposte per la revisione del sistema tariffario elettrico

applicato alla clientela domestica, nella prospettiva del 1° luglio 2007 quando

anche le famiglie potranno scegliere liberamente il proprio fornitore.


La completa liberalizzazione del mercato elettrico dal lato della domanda rende

necessaria una riforma a tutela dei clienti domestici, in cui si affrontino

contestualmente due temi distinti: i) il sistema tariffario per la generalità

dell'utenza; ii) la tutela dei clienti domestici che si trovano in condizioni di

particolare disagio, secondo i criteri di ammissibilità definiti dal Governo.


SISTEMA TARIFFARIO

Con riferimento al primo tema va ricordato che attualmente vengono applicate

due tariffe:

  • la prima (denominata "D2”), che viene offerta ai clienti residenti con potenza impegnata fino a 3 kW; essa garantisce - ad una categoria di utenti con consumi medio-bassi - una tutela generalizzata non basata sulla presenza di un effettivo stato di bisogno;
  • la seconda (denominata "D3”) è offerta alla restante parte della clientela ed è calcolata per prevedere il recupero dei minori oneri garantiti agli utenti domestici tutelati.

Per il superamento di tale attuale sistema tariffario, non compatibile con

l'apertura alla concorrenza del settore domestico, il Documento di consultazione

propone alcune soluzioni, che sostanzialmente si basano su quanto segue

  • Un sistema non discriminatorio, chiaro e trasparente, articolato in distinte "componenti” tariffarie:
    1. una componente a copertura dei costi dell'energia elettrica acquistata, definita sulla base dei riscontri del mercato e indifferenziata rispetto sia al livello di potenza impegnata sia allo stato di residenza;
    2. una componente a copertura dei costi di trasporto, applicabile anch'essa in modo indifferenziato a tutti i clienti domestici, indipendentemente dal fornitore prescelto;
  • Un "costo marginale” della fornitura, crescente con l'aumento dei consumi (per contribuire così ad incentivare l'uso razionale dell'energia).

TUTELA SOCIALE

Con riferimento alla tutela dei clienti domestici in condizioni di disagio, va

ricordato come tale tema implichi l'azione congiunta e coordinata del Governo

(cui compete la definizione dei criteri di individuazione dei clienti disagiati)

e dell'Autorità (cui competono gli aspetti tariffari).

Nel Documento, pertanto, vengono innanzitutto descritte ed esemplificate alcune

problematiche la cui soluzione è propedeutica alla definizione del sistema di

tutela - ma rispetto alle quali non viene indicata una scelta preferenziale

essendo questa di competenza governativa - quali: i) l'individuazione

dell'indicatore di disagio economico; ii) il ruolo che potrebbe essere svolto da

alcune istituzioni locali, come i Comuni, al fine di coordinare e controllare

l'ammissione all'agevolazione; iii) l'opportunità di considerare anche il

disagio di chi, per gravi condizioni di salute, è obbligato ad utilizzare

indispensabili attrezzature medicali energivore.

Successivamente viene descritto il nuovo meccanismo di tutela previsto, basato:

  • sul riconoscimento di uno "sconto” sulla bolletta di fornitura dell'energia elettrica per i clienti considerati in condizione di disagio economico;
  • l'eliminazione di qualsiasi progressività di prezzo per i clienti in condizione di disagio sanitario.

In particolare:

  • lo sconto dovrebbe essere differenziato sulla base della numerosità del nucleo famigliare;
  • le agevolazioni per il disagio economico e per il disagio sanitario dovrebbero essere cumulabili;
  • l'entità dell'agevolazione verrebbe definita forfetariamente e aggiornata periodicamente;
  • la tutela riguarderà la generalità del territorio nazionale;
  • potrebbero essere studiate forme analoghe anche per il settore gas, affiancando o sostituendo le attuali forme di agevolazione previste a livello di Enti Locali su base volontaristica.

Il termine della prima consultazione è fissato al 20 febbraio 2007, cui

seguirà una seconda consultazione in coerenza con la procedura di Analisi di

Impatto Regolatorio adottato dall'Autorità per questo provvedimento; tutti i

soggetti interessati potranno inviare all'Autorità le proprie osservazioni e

suggerimenti, per iscritto, entro tale scadenza.

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