Comunicato stampa
Sicurezza degli impianti a gas: aggiornato il Regolamento dell'Autorità per l'energia e rafforzato il ruolo di controllo dei Comuni
Milano, 27 aprile 2006
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha aggiornato il Regolamento
(limitatamente agli impianti di utenza nuovi) emanato nel marzo 2004 con la
delibera n° 40/04, al fine di
semplificare ulteriormente alcuni aspetti applicativi tesi a tutelare sempre
meglio utenti e cittadini in materia di sicurezza. Gli attuali aggiornamenti del
Regolamento verranno applicati gradualmente, al fine di assicurare a tutti gli
operatori tempi adeguati per l'apprendimento delle novità introdotte, e per
consentire le necessarie modifiche sia delle procedure aziendali sia dei sistemi
informativi utilizzati.
Nel rispetto del principio che il distributore attivi di norma la fornitura
di gas solo a seguito dell'accertamento con esito positivo sulla documentazione
prevista dalla
n° 46/90, il distributore di gas attiverà la fornitura anche in caso
d'incompletezza della documentazione inviata dal cliente finale, purché abbia
ricevuto almeno la parte di documentazione con la quale l'installatore dichiara
di avere realizzato l'impianto in modo conforme alla legislazione in tema di
sicurezza. Inoltre, il controllo diretto da parte dei Comuni viene rafforzato:
in caso di mancato invio da parte del cliente finale di tutta la documentazione
prevista dalla Legge n° 46/90, il Comune potrà effettuare una verifica diretta
dell'impianto di utenza con un contributo alle spese di verifica a carico del
cliente ancora inadempiente. Vengono altresì introdotte semplificazioni sia nel
calcolo dei tempi di attivazione della fornitura di gas (che decorrono dalla
data di ricevimento della documentazione minima di cui sopra), sia nei moduli da
utilizzare per l'invio della documentazione al fine di favorire il più possibile
la piena attuazione del regolamento da parte di tutti i soggetti interessati.
Infine, particolare attenzione è stata riservata all'informativa da dare ai
clienti finali sul Regolamento: questi riceveranno due comunicazioni
(rispettivamente all'atto della richiesta di preventivo per l'esecuzione di un
nuovo allaccio, ed all'atto della richiesta di attivazione della fornitura) che
li informeranno per tempo della necessità di avvalersi di un installatore
abilitato e di farsi dare da quest'ultimo tutta la documentazione di corredo
dell'impianto prevista dalla Legge n° 46/90.
Il Regolamento emanato dall'Autorità nel marzo 2004 (delibera
n° 40/04) dispone procedure per gli
accertamenti sulla sicurezza degli impianti a gas che alimentano caldaie per il
riscaldamento, scaldabagni, piani cottura e altre apparecchiature. Il
Regolamento non modifica l'attuale legislazione in tema di sicurezza in vigore
dal 1990, ma prevede che il distributore di gas, prima di attivare la fornitura,
accerti che l'impianto del cliente sia dotato della documentazione prevista
dalla Legge n° 46/90. Tale documentazione, che deve essere obbligatoriamente
rilasciata dall'installatore, certifica la corretta esecuzione dell'impianto di
utilizzo del gas, ed è destinata a garantire la piena sicurezza dell'impianto
stesso. Con il Regolamento, viene oggi erogato il gas agli impianti di nuova
realizzazione solo nel caso in cui un installatore qualificato si sia preso
piena responsabilità della corretta e sicura esecuzione. Il Regolamento, pur con
le inevitabili difficoltà di prima applicazione, ha portato risultati di
assoluto rilievo: nel primo anno di attuazione per oltre 80.000 impianti di
utenza si é proceduto all'accertamento con esito positivo, verificando quindi
l'esistenza di tutta la documentazione prevista dalla legge.