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Comunicato stampa

Gas: incentivi e penalità alle aziende di distribuzione per migliorare la sicurezza

Milano, 23 novembre 2005

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha completato la regolazione

della sicurezza nella distribuzione di gas naturale mediante l'introduzione di

un sistema di incentivi: essi premiano la riduzione delle dispersioni di gas, il

maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas e la riduzione

degli incidenti da gas sugli impianti di distribuzione. Il sistema di incentivi

prevede per il periodo 2006-2008 un accesso volontario da parte dei

distributori; dal 2009 il sistema diventerà obbligatorio, pur con la dovuta

gradualità, e prevederà, in aggiunta agli incentivi, penalità per il mancato

raggiungimento del miglioramento annuo obbligatorio predefinito. Il

provvedimento, volto a garantire la massima sicurezza per utenti e consumatori,

è pubblicato sul sito www.autorita.energia.it

La disciplina della sicurezza della distribuzione di gas (iniziata con la

delibera n. 236/00, e successivamente

completata nel "Testo integrato della qualità dei servizi gas" della delibera

n. 168/04) ha finora operato prevalentemente

attraverso la definizione di obblighi di sicurezza quali, ad esempio, la

percentuale minima di rete da ispezionare ogni anno o il numero minimo annuo di

controlli del grado di odorizzazione del gas. Questa regolamentazione ha già

assicurato un miglioramento dei livelli di sicurezza nel servizio di

distribuzione del gas garantendo standard minimi adeguati; tuttavia vi sono

ancora in Italia disomogeneità tra distributore e distributore, e tra impianto

ed impianto di distribuzione. Un sistema di soli obblighi, però, potrebbe

manifestare futuri ripiegamenti dei livelli di sicurezza verso i minimi

obbligatori. L'Autorità ha perciò deciso di stimolare i distributori ad

incrementare i propri livelli di sicurezza degli impianti di distribuzione, per

ottenere un più generale allineamento agli standard di eccellenza già raggiunti

in alcune città.

L'accesso agli incentivi è consentito solo ad aziende che siano in possesso,

per l'intero anno per il quale si richiedono i premi, di prerequisiti stringenti

e riguardanti: la accuratezza ed affidabilità del servizio di pronto intervento,

con registrazione puntuale ed inalterabile di tutte le chiamate telefoniche; la

definizione ed attuazione di procedure aziendali per ciascuna delle attività

rilevanti per la sicurezza elencate nel provvedimento. Il sistema di incentivi

prevede due componenti, delle quali la prima correlata all'odorizzazione

(vengono premiati i controlli del grado di odorizzazione oltre il numero minimo

annuo fissato dall'Autorità) e la seconda correlata alle dispersioni (viene

premiata la riduzione delle dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di

terzi). Per la componente relativa alle dispersioni di gas, viene definito per

ogni impianto, con riferimento al livello di partenza medio del biennio

2003-2004, un tasso di miglioramento annuo oltre il quale riconoscere il premio.

Gli incentivi verranno riconosciuti, a partire dal 2007 con riferimento all'anno

precedente, per ogni impianto di distribuzione che abbia superato i criteri di

ammissione definiti dall'Autorità: ciò comporta che per uno stesso distributore

in possesso dei prerequisiti, e quindi in grado di accedere agli incentivi, vi

possano essere impianti di distribuzione ammessi ad una delle due componenti di

incentivi o ad entrambe o a nessuna delle due. Il provvedimento suddivide gli

impianti di distribuzione in base al grado di concentrazione dei clienti finali

allacciati alla rete; per ognuna delle tre tipologie (ad alta, media e bassa

concentrazione) vengono definiti, con riferimento alla componente degli

incentivi relativa alle dispersioni, livelli "obiettivo" da raggiungere entro il

2016, e "di riferimento" (o di eccellenza) oltre i quali non vengono

riconosciuti premi. Tali livelli obiettivo e di riferimento verranno verificati

ed eventualmente ridefiniti alla fine del triennio 2006-2008, in base ai

miglioramenti effettivamente conseguiti. In caso di incidente da gas su un

impianto di distribuzione per responsabilità del distributore, quest'ultimo

subirà una penalizzazione pari al premio spettante per l'impianto coinvolto. Il

provvedimento fissa comunque un tetto al riconoscimento degli incentivi, pari al

2% del vincolo dei ricavi di distribuzione approvato dall'Autorità.

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