Comunicato stampa
Gas: incentivi e penalità alle aziende di distribuzione per migliorare la sicurezza
Milano, 23 novembre 2005
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha completato la regolazione
della sicurezza nella distribuzione di gas naturale mediante l'introduzione di
un sistema di incentivi: essi premiano la riduzione delle dispersioni di gas, il
maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas e la riduzione
degli incidenti da gas sugli impianti di distribuzione. Il sistema di incentivi
prevede per il periodo 2006-2008 un accesso volontario da parte dei
distributori; dal 2009 il sistema diventerà obbligatorio, pur con la dovuta
gradualità, e prevederà, in aggiunta agli incentivi, penalità per il mancato
raggiungimento del miglioramento annuo obbligatorio predefinito. Il
provvedimento, volto a garantire la massima sicurezza per utenti e consumatori,
è pubblicato sul sito www.autorita.energia.it
La disciplina della sicurezza della distribuzione di gas (iniziata con la
delibera n. 236/00, e successivamente
completata nel "Testo integrato della qualità dei servizi gas" della delibera
n. 168/04) ha finora operato prevalentemente
attraverso la definizione di obblighi di sicurezza quali, ad esempio, la
percentuale minima di rete da ispezionare ogni anno o il numero minimo annuo di
controlli del grado di odorizzazione del gas. Questa regolamentazione ha già
assicurato un miglioramento dei livelli di sicurezza nel servizio di
distribuzione del gas garantendo standard minimi adeguati; tuttavia vi sono
ancora in Italia disomogeneità tra distributore e distributore, e tra impianto
ed impianto di distribuzione. Un sistema di soli obblighi, però, potrebbe
manifestare futuri ripiegamenti dei livelli di sicurezza verso i minimi
obbligatori. L'Autorità ha perciò deciso di stimolare i distributori ad
incrementare i propri livelli di sicurezza degli impianti di distribuzione, per
ottenere un più generale allineamento agli standard di eccellenza già raggiunti
in alcune città.
L'accesso agli incentivi è consentito solo ad aziende che siano in possesso,
per l'intero anno per il quale si richiedono i premi, di prerequisiti stringenti
e riguardanti: la accuratezza ed affidabilità del servizio di pronto intervento,
con registrazione puntuale ed inalterabile di tutte le chiamate telefoniche; la
definizione ed attuazione di procedure aziendali per ciascuna delle attività
rilevanti per la sicurezza elencate nel provvedimento. Il sistema di incentivi
prevede due componenti, delle quali la prima correlata all'odorizzazione
(vengono premiati i controlli del grado di odorizzazione oltre il numero minimo
annuo fissato dall'Autorità) e la seconda correlata alle dispersioni (viene
premiata la riduzione delle dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di
terzi). Per la componente relativa alle dispersioni di gas, viene definito per
ogni impianto, con riferimento al livello di partenza medio del biennio
2003-2004, un tasso di miglioramento annuo oltre il quale riconoscere il premio.
Gli incentivi verranno riconosciuti, a partire dal 2007 con riferimento all'anno
precedente, per ogni impianto di distribuzione che abbia superato i criteri di
ammissione definiti dall'Autorità: ciò comporta che per uno stesso distributore
in possesso dei prerequisiti, e quindi in grado di accedere agli incentivi, vi
possano essere impianti di distribuzione ammessi ad una delle due componenti di
incentivi o ad entrambe o a nessuna delle due. Il provvedimento suddivide gli
impianti di distribuzione in base al grado di concentrazione dei clienti finali
allacciati alla rete; per ognuna delle tre tipologie (ad alta, media e bassa
concentrazione) vengono definiti, con riferimento alla componente degli
incentivi relativa alle dispersioni, livelli "obiettivo" da raggiungere entro il
2016, e "di riferimento" (o di eccellenza) oltre i quali non vengono
riconosciuti premi. Tali livelli obiettivo e di riferimento verranno verificati
ed eventualmente ridefiniti alla fine del triennio 2006-2008, in base ai
miglioramenti effettivamente conseguiti. In caso di incidente da gas su un
impianto di distribuzione per responsabilità del distributore, quest'ultimo
subirà una penalizzazione pari al premio spettante per l'impianto coinvolto. Il
provvedimento fissa comunque un tetto al riconoscimento degli incentivi, pari al
2% del vincolo dei ricavi di distribuzione approvato dall'Autorità.