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Comunicato stampa

Sicurezza degli impianti a gas: nuove disposizioni per l'applicazione del regolamento

Milano, 21 settembre 2005

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha integrato il regolamento per

la sicurezza degli impianti di utenza del gas (deliberazione n. 40/04, del 18

marzo 2004) per rafforzare la protezione dei consumatori contro le carenze

riscontrate nelle modalità di applicazione dello stesso regolamento, entrato in

vigore lo scorso 1° luglio. Il provvedimento è disponibile sul sito

www.autorita.energia.it


Dal confronto con le associazioni degli installatori, dei distributori e dei

venditori di gas, convocate dall'Autorità lo scorso 14 settembre, è emerso che

la principale causa dei ritardi nell'attivazione della fornitura di gas per i

nuovi impianti è costituita dal fatto che in molti casi la documentazione di

legge predisposta dagli installatori è incompleta o incoerente con la

legislazione in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas, in vigore da

oltre quindici anni (legge n. 46/90). Tuttavia la quasi totalità delle richieste

dei consumatori per l'attivazione della fornitura di gas, pur non avendo

completato il processo di accertamento, risulta comunque accompagnata dai moduli

previsti dal regolamento dell'Autorità, che consentono di individuare in via

preliminare precise responsabilità in capo all'installatore che ha realizzato

l'impianto di utenza.


Le associazioni hanno confermato la validità del regolamento emanato

dall'Autorità, che garantisce maggiore sicurezza degli impianti a gas.

Hanno comunque segnalato l'urgenza di disposizioni transitorie, in questa prima

fase di applicazione, per permettere a tutti i soggetti interessati, a partire

dai clienti finali e dagli installatori, un periodo più lungo per adeguarsi al

regolamento. E' stata anche segnalata l'esigenza di un differimento di almeno un

anno dell'avvio degli accertamenti sugli impianti "riattivati o modificati" e su

quelli "in servizio", successivi al consolidamento dell'attività di accertamento

sugli impianti "nuovi". Infine, le associazioni hanno evidenziato alcune

criticità della legge n. 46/90 con particolare riferimento alle nuove

costruzioni.

 


L'Autorità, tenuto conto di quanto sopra e dell'imminente inizio della stagione

invernale, ha deciso di emanare con urgenza disposizioni transitorie, valide

fino al 30 settembre 2006, che consentono di attivare la fornitura di gas in

presenza dei moduli previsti dal regolamento debitamente compilati e firmati

rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore, fermo restando il

successivo accertamento della documentazione di legge, una volta che ne sia

stato completato l'invio al distributore.

In caso di documentazione incompleta, il distributore è comunque tenuto a

comunicare per iscritto ed in modo esaustivo al venditore quale parte di

documentazione non è stata inviata.

L'Autorità ritiene comunque fondamentale il rispetto di quanto previsto dalla

legge n. 46/90; a tal fine ha introdotto una nuova norma che evidenzia l'obbligo

per il distributore di segnalare il nominativo dell'installatore alla competente

Camera di Commercio nei casi di accertamento negativo o di mancato invio di

tutta la documentazione di legge entro i termini massimi prescritti dal

regolamento, dando in tal modo attuazione a quanto già previsto dalla stessa

legge n. 46/90.

Nella situazione attuale l'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno prevedere un

differimento dell'avvio degli accertamenti sugli impianti "riattivati e

modificati" all'1 aprile 2007 e degli impianti "in servizio" all'1 ottobre 2007.

Anche per i piccoli distributori è stato previsto un differimento di un anno

dell'inizio dell'attuazione del regolamento.


La verifica con le associazioni degli installatori, dei distributori e dei

venditori di gas ha altresì evidenziato l'esigenza di attivare un tavolo tecnico

permanente per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento e

l'individuazione di eventuali semplificazioni dello stesso.

In accoglimento di tale istanza l'Autorità ha istituito un gruppo di lavoro al

quale prenderanno parte, oltre che gli uffici dell'Autorità, il Consiglio

Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il Comitato Italiano Gas e

rappresentanti delle associazioni degli installatori, dei distributori e dei

venditori di gas. L'attività del gruppo di lavoro sarà disciplinata, nei minimi

tempi tecnici necessari, da un provvedimento del Direttore generale

dell'Autorità.


Infine, l'Autorità ha ritenuto necessario avviare un'istruttoria conoscitiva per

verificare l'adeguatezza dei comportamenti adottati dai distributori e dai

venditori di gas ai fini della piena attuazione del regolamento e della

minimizzazione dei disagi per i clienti finali.