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Comunicato stampa

Iniziative dell'Autorità per il contenimento dei prezzi del gas

Segnalazione a Parlamento e Governo ed appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lombardia di annullamento della deliberazione n. 248/04

Milano, 8 settembre 2005

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha deciso di proporre appello

innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia che ha

annullato la deliberazione dell'Autorità n. 248/04. Tale deliberazione

modificava il precedente meccanismo di indicizzazione della componente "materia

prima gas", integrando la formula di aggiornamento trimestrale in modo da

attenuare l'incidenza delle quotazioni dei prodotti petroliferi sui prezzi di

riferimento del gas per i clienti finali.

La conferma di quanto disposto dall'Autorità risulterebbe di particolare

importanza anche alla luce della grave congiuntura internazionale che sta

riguardando i prezzi del petrolio.

In considerazione del fatto che le motivazioni della sentenza del Tar mettono

tra l'altro in discussione i poteri di regolazione dell'Autorità, è stato anche

deciso l'invio di una segnalazione al Parlamento ed al Governo con la quale:

  • si auspica un intervento ad adiuvandum del Governo stesso nel procedimento di appello;
  • si rappresenta l'opportunità di un parallelo intervento, legislativo e di carattere cautelativo, volto a ribadire che la recente legge di riordino del sistema energetico (l. 239/04) non ha limitato i poteri di regolazione dell'Autorità.

Il documento è

disponibile sul sito www.autorita.energia.it.


In particolare l'Autorità intende contestare il presupposto della sentenza del

Tar secondo cui le attività di produzione, importazione, esportazione,

stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei,

nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sarebbero sottratte

alla regolazione, in quanto pienamente liberalizzate.

Il consolidamento della interpretazione sostenuta dal Tar provocherebbe notevoli

danni ai clienti finali, anche in considerazione del fatto che non si è ancora

concluso il processo per una effettiva concorrenza, a vantaggio dei consumatori,

nell'esercizio delle attività liberalizzate.

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