href="atti-e-provvedimenti/dettaglio/dc/dc_contratt_gas" title="Condizioni contrattulai del servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali">documento è disponibile sul sito (www.autorita.energia.it).
Attualmente le imprese fornitrici, circa 750, decidono
autonomamente le condizioni contrattuali che regolano il rapporto con i clienti,
mentre i consumatori non hanno alcuna possibilità di negoziare. Le condizioni
che saranno stabilite dall'Autorità al termine della consultazione
costituiranno clausole minime non derogabili, a meno che non siano migliorative.
I venditori che già oggi offrono condizioni migliori rispetto a quanto sarà
stabilito, dovranno mantenerle in vigore.
Deposito cauzionale: l'Autorità propone la sostituzione
dell'anticipo sui consumi, richiesto alla sottoscrizione del contratto, con un
deposito cauzionale a garanzia del corretto comportamento del cliente.
L'Autorità ritiene che il deposito non sia dovuto dalle famiglie che pagano le
bollette attraverso domiciliazione bancaria, che costituisce di per sé garanzia
sufficiente.
Procedure di distacco: l'Autorità propone una
regolamentazione complessiva della materia, oggi gestita autonomamente dagli
esercenti, introducendo anche dei limiti alla possibilità stessa di effettuare
i distacchi. In particolare i distacchi non potranno essere effettuati nei
giorni festivi e prefestivi e in base a motivazioni generiche. In caso di
contestazioni dovute a malfunzionamenti dei contatori il distacco potrà essere
effettuato solo a controversia conclusa. Gli esercenti multiservizio non
potranno distaccare il gas agli utenti che non abbiano pagato altri servizi.
Prima del distacco è comunque obbligatoria un preavviso scritto.
Rateizzazioni: l'Autorità propone che nel caso di
bollette di conguaglio particolarmente elevate, gli utenti possano pagare a rate
invece che in unica soluzione. La rateizzazione fino ad oggi è concessa a
discrezione del fornitore.
Letture: secondo l'Autorità le letture dei contatori da
parte del fornitore del servizio devono essere almeno due all'anno, e dovrà
essere reso disponibile un sistema di autolettura. Le imprese che non saranno in
grado di offrire l'autolettura dovranno effettuare almeno tre letture dirette
all'anno.
Fatturazioni: l'Autorità propone che i venditori di gas
emettano almeno 5 bollette all'anno per le famiglie e per le attività di
commercio e artigianato, mentre la bolletta sarà mensile per gli altri utenti
con hanno consumi più elevati. L'Autorità propone anche di uniformare ad
almeno 20 giorni il tempo a disposizione per il pagamento delle bollette dal
momento dell'emissione.
Penalità: l'Autorità propone che gli interessi di mora
per ritardato pagamento siano uniformati a livello nazionale ed equiparati a
quanto già previsto per il settore elettrico, pari al tasso ufficiale di sconto
più alcuni punti percentuali. Per i "ritardatari" occasionali, per i
primi dieci giorni è previsto il pagamento del solo interesse legale.
Reclami: l'Autorità propone che il venditore sia
obbligato a rendere nota ai propri clienti la possibilità di sporgere reclami
predisponendo moduli prestampati da consegnare all'utente alla stipula dei
contratti e ogniqualvolta ne faccia richiesta. L'Autorità propone che le
procedure da seguire per l'inoltro dei reclami da parte dei clienti siano
concordate con le associazioni dei consumatori.