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Comunicato stampa

Contratti gas: proposte dell'Autorità su cauzioni, distacchi, rateizzazioni, letture, fatturazione, penalità, reclami

Milano, 22 dicembre 2000

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha diffuso un

documento di proposte sulle condizioni contrattuali di vendita del gas naturale

ai clienti del mercato vincolato: 15 milioni di famiglie, esercizi commerciali e

artigiani che consumano fino a 200 mila metri cubi di gas all'anno e che non

possono ancora scegliersi il proprio fornitore. Le associazioni dei consumatori,

le associazioni ambientaliste, i sindacati e le imprese potranno fornire

osservazioni e proposte entro il 20 gennaio 2001. Il

href="atti-e-provvedimenti/dettaglio/dc/dc_contratt_gas" title="Condizioni contrattulai del servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali">documento è disponibile sul sito (www.autorita.energia.it).

 

Attualmente le imprese fornitrici, circa 750, decidono

autonomamente le condizioni contrattuali che regolano il rapporto con i clienti,

mentre i consumatori non hanno alcuna possibilità di negoziare. Le condizioni

che saranno stabilite dall'Autorità al termine della consultazione

costituiranno clausole minime non derogabili, a meno che non siano migliorative.

I venditori che già oggi offrono condizioni migliori rispetto a quanto sarà

stabilito, dovranno mantenerle in vigore.

 

Deposito cauzionale: l'Autorità propone la sostituzione

dell'anticipo sui consumi, richiesto alla sottoscrizione del contratto, con un

deposito cauzionale a garanzia del corretto comportamento del cliente.

L'Autorità ritiene che il deposito non sia dovuto dalle famiglie che pagano le

bollette attraverso domiciliazione bancaria, che costituisce di per sé garanzia

sufficiente.

 

Procedure di distacco: l'Autorità propone una

regolamentazione complessiva della materia, oggi gestita autonomamente dagli

esercenti, introducendo anche dei limiti alla possibilità stessa di effettuare

i distacchi. In particolare i distacchi non potranno essere effettuati nei

giorni festivi e prefestivi e in base a motivazioni generiche. In caso di

contestazioni dovute a malfunzionamenti dei contatori il distacco potrà essere

effettuato solo a controversia conclusa. Gli esercenti multiservizio non

potranno distaccare il gas agli utenti che non abbiano pagato altri servizi.

Prima del distacco è comunque obbligatoria un preavviso scritto.

 

Rateizzazioni: l'Autorità propone che nel caso di

bollette di conguaglio particolarmente elevate, gli utenti possano pagare a rate

invece che in unica soluzione. La rateizzazione fino ad oggi è concessa a

discrezione del fornitore.

 

Letture: secondo l'Autorità le letture dei contatori da

parte del fornitore del servizio devono essere almeno due all'anno, e dovrà

essere reso disponibile un sistema di autolettura. Le imprese che non saranno in

grado di offrire l'autolettura dovranno effettuare almeno tre letture dirette

all'anno.

 

Fatturazioni: l'Autorità propone che i venditori di gas

emettano almeno 5 bollette all'anno per le famiglie e per le attività di

commercio e artigianato, mentre la bolletta sarà mensile per gli altri utenti

con hanno consumi più elevati. L'Autorità propone anche di uniformare ad

almeno 20 giorni il tempo a disposizione per il pagamento delle bollette dal

momento dell'emissione.

 

Penalità: l'Autorità propone che gli interessi di mora

per ritardato pagamento siano uniformati a livello nazionale ed equiparati a

quanto già previsto per il settore elettrico, pari al tasso ufficiale di sconto

più alcuni punti percentuali. Per i "ritardatari" occasionali, per i

primi dieci giorni è previsto il pagamento del solo interesse legale.

 

Reclami: l'Autorità propone che il venditore sia

obbligato a rendere nota ai propri clienti la possibilità di sporgere reclami

predisponendo moduli prestampati da consegnare all'utente alla stipula dei

contratti e ogniqualvolta ne faccia richiesta. L'Autorità propone che le

procedure da seguire per l'inoltro dei reclami da parte dei clienti siano

concordate con le associazioni dei consumatori.