Comunicato stampa
Nuova proroga dei termini delle aste per le importazioni di elettricità
Milano, 20 ottobre 2000
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha deciso di
prorogare dal 23 ottobre al 6 novembre il termine per la presentazione al
Gestore della rete di trasmissione nazionale delle richieste di importazione di
energia elettrica dall'estero. Dalla nuova data decorrono i quindici giorni
entro i quali il Gestore provvede, tramite asta, ad assegnare i diritti di
transito sulle linee transfrontaliere. La delibera
è pubblicata sul sito internet dell'Autorità: www.autorita.energia.it.
Come già in occasione della precedente proroga (dal 16 al 23
ottobre), la decisione intende favorire la conclusione delle trattative avviate
dal Gestore italiano con quelli di Francia, Svizzera, Austria e Slovenia per una
gestione congiunta dell'assegnazione della capacità di interconnessione
disponibile sulle frontiere.
Lo scorso 12 ottobre l'Autorità aveva definito le regole
da seguire in caso di mancato accordo sulle condizioni di reciprocità che
prevedono: il costo di trasporto dell'energia elettrica sulle reti interne dei
Paesi coinvolti, di cui due non appartenenti all'Unione Europea, non deve
essere "significativamente superiore" al costo del trasporto in Italia
e l'accesso alle reti deve essere garantito a tutti gli operatori, anche di
Paesi terzi, a condizioni non discriminatorie. In assenza di accordo con uno o
più gestori, è stato stabilito che la loro capacità di interconnessione alla
rete italiana venga messa a disposizione degli altri gestori, nel rispetto della
salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico. (Delibera
n. 187/00)
Altre delibere dell'Autorità disponibili su internet e
pubblicate in Gazzetta Ufficiale riguardano:
Terremotati di Umbria e Marche. L'Autorità ha
esonerato dal pagamento dei contributi di allacciamento dell'elettricità gli
assegnatari di alloggi provvisori le cui abitazioni sono state gravemente
danneggiate dagli eventi sismici di Umbria e Marche dopo il 26 settembre 1997 e
ha stabilito che agli stessi soggetti sia applicata la tariffa residenti, più
economica rispetto a quella per non residenti. (Delibera
n. 181/00)
Oneri generali di sistema. L'Autorità ha stabilito che
gli oneri generali di sistema (incentivazione fonti rinnovabili e assimilate,
smantellamento centrali nucleari, attività di ricerca e sviluppo) non sono
dovuti per i consumi di energia elettrica eccedenti gli 8 milioni di kWh al mese
(grandissimi consumatori industriali). Il provvedimento entrerà in vigore il
prossimo primo novembre, in occasione dell'aggiornamento bimestrale delle
tariffe. (Delibera n. 180/00)
Imprese elettriche minori. L'Autorità ha modificato il
sistema di riconoscimento dei costi di combustibile alle 17 imprese elettriche
minori (prevalentemente piccole isole) che non furono nazionalizzate e che
distribuiscono circa 200 milioni di kWh all'anno (0,7 per cento dei consumi
nazionali). Il nuovo sistema utilizza gli stessi criteri di aggiornamento
bimestrale in vigore per le imprese maggiori, mentre il precedente era basato su
di un sistema di conguagli che ritardava il rimborso. (Delibera
n. 182/00)