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Comunicato stampa

Nuova proroga dei termini delle aste per le importazioni di elettricità

Milano, 20 ottobre 2000

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha deciso di

prorogare dal 23 ottobre al 6 novembre il termine per la presentazione al

Gestore della rete di trasmissione nazionale delle richieste di importazione di

energia elettrica dall'estero. Dalla nuova data decorrono i quindici giorni

entro i quali il Gestore provvede, tramite asta, ad assegnare i diritti di

transito sulle linee transfrontaliere. La delibera

è pubblicata sul sito internet dell'Autorità: www.autorita.energia.it.

Come già in occasione della precedente proroga (dal 16 al 23

ottobre), la decisione intende favorire la conclusione delle trattative avviate

dal Gestore italiano con quelli di Francia, Svizzera, Austria e Slovenia per una

gestione congiunta dell'assegnazione della capacità di interconnessione

disponibile sulle frontiere.

Lo scorso 12 ottobre l'Autorità aveva definito le regole

da seguire in caso di mancato accordo sulle condizioni di reciprocità che

prevedono: il costo di trasporto dell'energia elettrica sulle reti interne dei

Paesi coinvolti, di cui due non appartenenti all'Unione Europea, non deve

essere "significativamente superiore" al costo del trasporto in Italia

e l'accesso alle reti deve essere garantito a tutti gli operatori, anche di

Paesi terzi, a condizioni non discriminatorie. In assenza di accordo con uno o

più gestori, è stato stabilito che la loro capacità di interconnessione alla

rete italiana venga messa a disposizione degli altri gestori, nel rispetto della

salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico. (Delibera

n. 187/00)


Altre delibere dell'Autorità disponibili su internet e

pubblicate in Gazzetta Ufficiale riguardano:


Terremotati di Umbria e Marche. L'Autorità ha

esonerato dal pagamento dei contributi di allacciamento dell'elettricità gli

assegnatari di alloggi provvisori le cui abitazioni sono state gravemente

danneggiate dagli eventi sismici di Umbria e Marche dopo il 26 settembre 1997 e

ha stabilito che agli stessi soggetti sia applicata la tariffa residenti, più

economica rispetto a quella per non residenti. (Delibera

n. 181/00)

 

Oneri generali di sistema. L'Autorità ha stabilito che

gli oneri generali di sistema (incentivazione fonti rinnovabili e assimilate,

smantellamento centrali nucleari, attività di ricerca e sviluppo) non sono

dovuti per i consumi di energia elettrica eccedenti gli 8 milioni di kWh al mese

(grandissimi consumatori industriali). Il provvedimento entrerà in vigore il

prossimo primo novembre, in occasione dell'aggiornamento bimestrale delle

tariffe. (Delibera n. 180/00)

 

Imprese elettriche minori. L'Autorità ha modificato il

sistema di riconoscimento dei costi di combustibile alle 17 imprese elettriche

minori (prevalentemente piccole isole) che non furono nazionalizzate e che

distribuiscono circa 200 milioni di kWh all'anno (0,7 per cento dei consumi

nazionali). Il nuovo sistema utilizza gli stessi criteri di aggiornamento

bimestrale in vigore per le imprese maggiori, mentre il precedente era basato su

di un sistema di conguagli che ritardava il rimborso. (Delibera

n. 182/00)