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Comunicato stampa

Qualità e rimborsi automatici: in vigore i nuovi diritti dei consumatori di elettricità

Milano, 1 luglio 2000

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ricorda che

da oggi 1 luglio 2000 entrano in vigore i nuovi standard nazionali di qualità

del servizio elettrico decisi lo scorso dicembre. Le relative delibere, n. 200/99 e 201/99, che davano sei mesi di tempo

alle imprese per organizzarsi, sono disponibili sul sito internet dell'Autorità

(www.autorita.energia.it).

I nuovi standard introducono il diritto per i 29 milioni di

utenti vincolati (che non possono scegliersi il fornitore) ad un rimborso

automatico se la prestazione richiesta non viene eseguita nel tempo massimo

previsto. Gli standard e i rimborsi sono obbligatori e unici su tutto il

territorio nazionale per gli utenti in bassa e in media tensione (utenti

domestici, artigianato, commercio e piccola impresa) e si riferiscono alle

cinque prestazioni più frequenti (vedi tabella).

Il rimborso automatico in bolletta previsto in caso di

inadempienze dei fornitori è di 50.000 lire per gli utenti domestici, 100.000

lire per gli utenti non domestici in bassa tensione e 200.000 lire per gli

utenti industriali in media tensione.

Le aziende hanno l'obbligo di informare gli

utenti dei propri diritti all'atto della richiesta di una prestazione soggetta

a standard di qualità e a rimborso automatico. Inoltre è previsto che una

volta all'anno le aziende informino tutti gli utenti oltre che sugli standard

definiti dall'Autorità, anche sul grado di rispetto degli stessi standard. L'Autorità

stessa, inoltre, continuerà nella sua azione di pubblicazione comparativa dei

dati, come ha già fatto dalla sua istituzione. I Rapporti annuali sulla

qualità del servizio elettrico e gas sono anch'essi disponibili sul sito

Internet.

I nuovi standard nazionali di qualità definiti dall'Autorità

superano definitivamente gli standard di qualità definiti dalle aziende

elettriche nelle proprie Carte dei servizi e di cui l'analisi svolta dall'Autorità

ha mostrato i limiti: i vecchi standard erano definiti dagli stessi esercenti,

generalmente in maniera prudenziale, erano limitati agli utenti in bassa

tensione e il vecchio sistema dei rimborsi su richiesta non dava nessuna tutela

effettiva agli utenti. Adesso che l'Autorità ha definito i nuovi livelli

specifici per tutti i distributori di elettricità, queste possono ancora

definire propri standard, ma solo se migliori (o ulteriori) rispetto a quelli

definiti dall'Autorità stessa.


Altri diritti entrati in vigore riguardano le condizioni

contrattuali di fornitura:


Procedure di distacco degli utenti morosi

 

Prima del distacco di un utente che non abbia pagato la

bolletta è obbligatoria una comunicazione per raccomandata. In particolare, i

distacchi non potranno essere effettuati nei giorni festivi, prefestivi e al

venerdì e per un ammontare uguale o inferiore a quello del deposito cauzionale

versato (10.000 lire per kW di potenza impegnata). In caso di contestazioni

dovute a malfunzionamento del contatore il distacco potrà essere effettuato

solo a controversia conclusa. I distacchi dovuti a morosità non potranno

comunque essere effettuati per gli usi terapeutici dell'energia. Gli esercenti

multiservizio non potranno distaccare l'energia elettrica agli utenti che non

abbiano pagato altri servizi.

 

Rateizzazione del pagamento della bolletta

 

L'Autorità ha stabilito che nel caso di bollette di

conguaglio di molto superiori a quanto pagato mediamente dal cliente nei

bimestri precedenti, gli utenti avranno il diritto di pagare a rate invece che

in unica soluzione, pagando l'interesse legale. La rateizzazione fino ad oggi

era concessa solo a discrezione dell'impresa fornitrice.

 

Ricostruzione consumi

Nei casi di malfunzionamento dei contatori, l'Autorità ha

stabilito che la ricostruzione dei consumi parta dal momento esatto del guasto.

Se risulta impossibile determinare il momento del guasto, la ricostruzione

dovrà riguardare solo gli ultimi dodici mesi dal giorno dell'accertamento.

L'utente avrà trenta giorni di tempo per contestare i risultati della

ricostruzione.

 

Letture dei contatori

 

Le imprese fornitrici dovranno leggere i contatori che

misurano i consumi dei clienti domestici e di quelli non domestici con consumi

limitati almeno una volta all'anno, e per i clienti di dimensioni maggiori

almeno una volta al mese. Dovranno inoltre rendere disponibile ai clienti un

sistema di autolettura. Le imprese che non saranno in grado di offrire l'autolettura

dovranno effettuare almeno due letture dirette all'anno.

 

Fatturazione

 

La periodicità di fatturazione dovrà essere bimestrale per

gli utenti domestici e per le attività commerciali in bassa tensione con

consumi limitati, mentre sarà mensile per gli altri utenti che hanno consumi

più elevati. L'Autorità ha stabilito anche di fissare a 20 giorni il tempo a

disposizione per il pagamento delle bollette dopo la loro emissione, attualmente

di 18 giorni per gli utenti dell'Enel. Agli utenti dovrà essere offerta una

modalità di pagamento gratuita delle bollette.

 

Interessi di mora per ritardato pagamento

 

In caso di ritardato pagamento della bolletta, ai clienti

vincolati sarà richiesto il pagamento di un interesse di mora pari al Tasso

Unitario di Sconto (TUS) maggiorato del 3,5% per il periodo di ritardo. I

clienti domestici che abitualmente pagano le bollette puntualmente, pagheranno

per un ritardo occasionale un tasso agevolato: sarà infatti loro richiesta, per

i primi dieci giorni di ritardo, la sola corresponsione dell'interesse legale.

 

Reclami

 

L'Autorità ha stabilito l'obbligo per l'impresa fornitrice

a rendere nota la possibilità di sporgere reclami predisponendo moduli

prestampati da consegnare all'utente alla stipula dei contratti e ogniqualvolta

ne faccia richiesta.

 

Tabella: standard definiti dalle principali imprese

distributrici di energia elettrica nelle Carte dei servizi e livelli specifici

di qualità definiti dall'Autorità per gli utenti alimentati in bassa

tensione. I lavori semplici comprendono allacciamenti di nuovi impianti,

modifiche e spostamenti di impianti già allacciati che richiedono solo l'intervento

sulla presa di distribuzione.


LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA' Precedenti standard definiti dalle principali imprese distributrici
(giorni di calendario)
Nuovi livelli definiti dall'Autorità
(giorni lavorativi)
per utenti alimentati in bassa tensione Enel Acea Roma Aem
Milano
Tempo massimo di preventivazione per lavori semplici 40 23 30 15
Tempo massimo di esecuzione lavori semplici 50 30 14 15
Tempo massimo di attivazione della fornitura 10 5 7 5
Tempo massimo di disattivazione su richiesta dell'utente 12 10 7 5
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 1 1 1 1