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Comunicato operatori

Chiarimento alla deliberazione 629/2017/R/eel - Meccanismo energivori

18 maggio 2021

Sono recentemente pervenute all'Autorità richieste di chiarimento sulla procedura relativa all'istanza di partecipazione al meccanismo di riconoscimento degli oneri della morosità relativi ai conguagli della componente AE e delle componenti A di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT fatturati alle imprese a forte consumo di energia elettrica con riferimento agli anni 2014 e 2015, di cui all'articolo 5 della deliberazione 629/2017/R/eel (di seguito: meccanismo energivori).

In particolare, è stato richiesto se il partecipante al meccanismo possa essere esonerato, per gli anni successivi al primo e fermi restando gli obblighi per l'ultima sessione di aggiornamento del meccanismo, dall'obbligo di presentare la relazione della società di revisione legale unitamente alla dichiarazione degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA, di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione.

In merito si precisa che il meccanismo energivori, la cui partecipazione è facoltativa, prevede che:

  • sotto determinate condizioni, venga riconosciuto un ammontare di morosità CA sulla base degli importi rilevanti dichiarati nell'istanza di partecipazione presentata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) dall'esercente medesimo ai sensi dell'articolo 6 della medesima deliberazione (di seguito: istanza);
  • successivamente, l'ammontare di morosità CA possa essere aggiornato in seguito ad eventuali variazioni degli importi rilevanti, portando potenzialmente sia a successivi versamenti a favore dell'esercente che a restituzioni di questo a CSEA;
  • l'istanza sia tra l'altro:
    • redatta secondo i modelli pubblicati da CSEA, in modo da dettagliare per il primo anno ciascuno degli importi rilevanti e successivamente tutte le variazioni e gli aggiornamenti di tali importi eventualmente intercorse;
    • costituisca autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, in particolare con riferimento alla veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati e al rispetto delle condizioni di ammissibilità degli oneri al meccanismo;
    • accompagnata da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC.

Al fine di ridurre l'eventuale sproporzione tra oneri amministrativi e benefici riconosciuti, ma al contempo non pregiudicare la necessaria tutela del sistema legata all'accertamento ex ante della correttezza delle variazioni degli importi rilevanti nelle sessioni del meccanismo successive alla prima, devono essere comunque rispettate le seguenti condizioni:

  1. l'aggiornamento dell'istanza sia presentato per ciascuna delle sessioni di aggiornamento del meccanismo (dal secondo anno in poi), in modo che in seguito all'eventuale ridursi degli oneri della morosità sostenuti dall'esercente (ad esempio per il successivo incasso di parte dei crediti per pagamento da parte del cliente), siano restituite a CSEA le eventuali somme corrispondenti nel rispetto dei tempi prestabiliti;
  2. le variazioni dichiarate in tali aggiornamenti dell'istanza, comunque oggetto di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, siano contenute e tali da giustificare la suddetta sproporzione; pertanto, che la somma dei valori assoluti delle variazioni in aumento e in diminuzione di tutti gli importi rilevanti di cui al comma 5.5. della deliberazione 629/2017/R/eel sia inferiore al costo previsto dell'incarico di revisione contabile per ciascuna sessione di aggiornamento del meccanismo;
  3. nell'ultima sessione di aggiornamento, ossia nella quinta sessione del meccanismo se l'ultima variazione degli importi rilevanti avviene entro tale sessione e anche in ciascuno degli anni successivi al quinto qualora le variazioni degli importi rilevanti da dichiarare a CSEA ai sensi del comma 6.3, lettera d) della suddetta deliberazione si verifichino dal sesto anno in poi, l'istanza sia accompagnata dalla relazione del revisore legale, con esplicito mandato di certificare anche le variazioni dichiarate in precedenti istanze non accompagnate da una corrispondete relazione del revisore legale.

Alla luce di quanto sopra, sono accolte al meccanismo energivori le istanze prive della relazione della società di revisione legale di cui al comma 6.8, lettera e) della deliberazione 629/2017/R/eel, nei limiti delle predette condizioni.