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Comunicato operatori

Procedura di switching

Deliberazione n. 138/04

13 settembre 2012

Tutte le richieste di switching inviate all'impresa di distribuzione del settore gas,  ai sensi della delibera ARG/com 146/11 come successivamente modificata ed integrata dalla delibera 131/2012/R/com, a partire dal prossimo 15 settembre dovranno contenere le sole informazioni relative al:

  • codice identificativo PdR
  • codice fiscale/Partita IVA del titolare del punto cui è intestato il contratto di fornitura.

Nel caso in cui, a valle della procedura di primo allineamento dati l'impresa di distribuzione non disponga ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del titolare del punto e, pertanto, non sia in condizione di verificare la correttezza dell'abbinamento PdR/Cliente finale, la richiesta di switching dovrà essere gestita come segue:

  1. entro i termini di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione n. 138/04, l'impresa di distribuzione comunica all'utente richiedente la necessità di integrare la richiesta con le informazioni relative a Nome e Cognome (validi ai fini del calcolo del Codice fiscale) o Ragione Sociale del titolare del punto a cui è intestato il contratto di fornitura;
  2. in seguito alla comunicazione di cui al punto 1, l'utente entrante può integrare la richiesta entro i termini di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione n. 138/04;
  3. l'impresa di distribuzione rende esecutiva la richiesta di switching se i dati integrativi comunicati ai sensi del punto 1 corrispondono a quelli in suo possesso ed aggiorna le proprie banche dati con il Codice fiscale o la Partita IVA comunicati dall'utente richiedente, mantenendo traccia di tale operazione.