Seguici su:






Comunicato operatori

Rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto

Ambito di applicazione della delibera ARG/gas 182/09

14 luglio 2010

La regolazione delle partite economiche (in dare e avere) insorgenti dalle rettifiche tardive, di cui alla deliberazione ARG/gas 182/09, sia applica nei confronti del c.d. utente del bilanciamento direttamente interessato, ossia del soggetto che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. sia il titolare della capacità di trasporto al REMI nel periodo cui si riferisce la rettifica (ossia nel mese affetto da errore);
  2. sia utente del bilanciamento (ossia controparte di un contratto di trasporto e dispacciamento) nel mese per il quale, alla data di svolgimento delle procedure di rettifica, è disponibile l'ultimo bilancio di conguaglio. Quest'ultima condizione è giustificata da esigenze di semplificazione, in analogia con l'attuale disciplina dei conguagli tariffari nel settore del gas e all'attuale disciplina del settlement dell'energia elettrica.

Ai fini dell'integrazione delle predette condizioni si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di successione nei rapporti obbligatori.

Pertanto, se al momento dello svolgimento delle procedure di rettifica il soggetto titolare delle capacità nel periodo cui si riferisce la rettifica non è più controparte del contratto di trasporto, ma si è perfezionata una successione (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate devono ritenersi soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede. A tal fine le imprese di trasporto in sede di modifica del Codice di Rete dovranno introdurre i necessari obblighi informativi per gli utenti. Visto che la disciplina delle rettifiche tardive rientra nell'ambito della bilanciamento, è facoltà dell'impresa di trasporto prevedere opportune misure a garanzia del corretto adempimento da parte degli utenti.

Documenti collegati