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Comunicato operatori

Gestione delle richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica in aree critiche

2 marzo 2010

Negli ultimi mesi sono emerse criticità nella gestione delle connessioni di impianti di produzione di energia elettrica in alcune aree del Paese, in termini di insufficienza delle reti.

Come già evidenziato dall'Autorità nella Relazione sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (PAS 3/10), "occorre prevedere strumenti, di carattere normativo e quindi regolatorio, finalizzati a rendere certe e più omogenee sul territorio nazionale le procedure autorizzative e ad utilizzare nel modo più efficiente possibile la capacità di rete disponibile prevedendo, ad esempio, interventi tecnici di ottimizzazione della rete e dei suoi componenti, oltre ad interventi finalizzati ad annullare la capacità di rete "prenotata" nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia effettivamente seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione. Occorre sviluppare le reti elettriche di distribuzione e di trasmissione per far fronte al progressivo sviluppo delle fonti rinnovabili, a partire dalle zone d'Italia ove tali fonti sono maggiormente disponibili".

Ferma restando l'esigenza di sviluppo delle reti, sulla base della decisione del Collegio dell'Autorità nella riunione del 23 febbraio 2010, vengono riportate di seguito alcune precisazioni relative alla disciplina delle connessioni oggi vigente. Si precisa altresì che è intenzione dell'Autorità procedere alla revisione di alcune disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) al fine di gestire in modo più proficuo le richieste di connessione e i preventivi accettati, riducendo i fenomeni di speculazione.

Con riferimento alla regolazione oggi vigente e alle richieste di connessione alle reti di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale ai sensi della deliberazione n. 281/05, n. 89/07 e del TICA, si precisa che:

  1. non si ravvisano criticità in caso di revisione, concordata con i produttori richiedenti, dei preventivi già accettati, al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale e che siano compatibili con lo stato di avanzamento dei lavori. Ciò, ad esempio, potrebbe consentire l'immissione di una potenza inferiore a quella inizialmente richiesta in attesa dello sviluppo di rete. I corrispettivi per la connessione rimangono pari a quelli inizialmente previsti per la soluzione originariamente comunicata e accettata dal richiedente, ad eccezione dei casi in cui viene concordata una riduzione della potenza in immissione rispetto a quella originariamente richiesta;
  2. non si ravvisano criticità in caso di revisione, concordata con i produttori richiedenti, dei preventivi già accettati, al fine di consentire lo spostamento dell'impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all'iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili.


Per quanto riguarda le tempistiche previste per il rilascio del preventivo nel caso di connessioni alle reti di distribuzione, si evidenzia che l'articolo 14, comma 14.1, del TICA prevede che l'indennizzo automatico si applichi qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 6.1, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi. Pertanto, nei casi in cui il preventivo deve contenere informazioni relative ai lavori da svolgere sulla rete di un altro gestore, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione non include il periodo compreso tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento della relativa risposta. Il gestore di rete è comunque tenuto a informare il produttore richiedente dell'iter in corso, fornendo gli elementi nel frattempo disponibili, ed è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico, come previsto dall'articolo 14, comma 14.4, del TICA.

Per quanto riguarda le tempistiche per la realizzazione delle connessioni, l'articolo 7, comma 7.1, del TICA prevede che, nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione. Tale tempo viene quindi appositamente definito, in deroga alle tempistiche standard riportate nel TICA.

 

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