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Comunicato operatori

Istruzioni per gli adempimenti previsti dalla delibera Vis 109/08 dell'11 dicembre 2008

30 gennaio 2009

L'articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, nel prevedere la maggiorazione dell'IRES nei confronti di determinati operatori economici, ha anche stabilito che detta maggiorazione non debba essere traslata sui prezzi al consumo e ha affidato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito, Autorità) il compito di vigilare sulla puntuale osservanza di detto divieto.

L'Autorità, con la deliberazione VIS 109/08 dell'11 dicembre 2008 (di seguito: deliberazione) ha conseguentemente stabilito "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133".

Gli adempimenti richiesti dalla deliberazione costituiscono la base per procedere alla prima analisi di verifica. Il regolare e puntuale rispetto degli adempimenti costituirà di per sé un importante elemento di valutazione.

Gli adempimenti si sostanziano da un lato, nel rilascio di dichiarazioni di carattere generale e di carattere specifico (queste ultime allegate al presente documento), dall'altro nella compilazione di Tabelle contenenti dati, desunti dalla contabilità presente in ciascuna impresa (art. 4 della deliberazione) o da rilevazioni statistiche già in atto (art. 5 della deliberazione). La trasmissione avverrà attraverso il sistema informativo che l'Autorità ha organizzato per offrire un unico punto di accesso a tutti gli operatori economici interessati, disponibile a partire dalla data del 16 febbraio 2009.

Per tutti gli operatori il sistema prevede l'accesso attraverso l'inserimento della partita IVA della società (USERNAME), e di una PASSWORD che verrà comunicata a ciascun operatore, previa apposita richiesta al seguente indirizzo e-mail info91@autorita.energia.it. Per l'invio della richiesta le aziende devono utilizzare lo stesso indirizzo e-mail comunicato in precedenza all'AEEG.

Domande e risposte sugli aspetti operativi legati a questa fase dell'attività di vigilanza.

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