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Comunicato operatori

Integrazione dei ricavi a V1 - anni 2005 e 2006

Articoli 50 e 51 del Testo integrato

3 ottobre 2007

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 50 e 51 del Testo integrato (Allegato A alla delibera n. 5/04), le imprese distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo (escluse le imprese elettriche minori) possono richiedere l'integrazione a V1 dei ricavi a copertura del servizio di distribuzione.

L'ammontare dell'integrazione è pari, per ciascuna tipologia contrattuale, alla differenza, se positiva, tra i ricavi ammessi dal vincolo V1 e il ricavo ottenibile applicando la tariffa TV2 di cui al comma 10.1 del Testo integrato.

Si ricorda che qualora l'importo di integrazione dei ricavi a V1 spettante ad un'impresa distributrice relativamente ad un determinato anno sia inferiore a 50 (cinquanta) euro, detto importo non viene liquidato ma computato a maggiorazione dell'eventuale ammontare di integrazione dei ricavi a V1 relativo all'anno successivo (comma 51.2 del Testo integrato).

Con riferimento all'anno 2005 (1 gennaio - 31 dicembre), le imprese che al 31 dicembre 2005 servivano meno di 5.000 punti di prelievo possono presentare istanza utilizzando lo specifico foglio di calcolo appositamente predisposto (integrazione V1 2005.xls).

Con riferimento all'anno 2006 (1 gennaio - 31 dicembre), le imprese che al 31 dicembre 2006 servivano meno di 5.000 punti di prelievo possono presentare istanza utilizzando lo specifico foglio di calcolo appositamente predisposto (integrazione V1 2006.xls)

Si rammenta, infine, che, con riferimento alle cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62, che svolgono il servizio di distribuzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 79/99, con deliberazione 28 febbraio 2006, n. 43/06 l'Autorità ha sospeso i termini relativi agli adempimenti in materia di rispetto del vincolo V1. Per tali imprese, l'Autorità attiverà una modulistica ad hoc per la richiesta di integrazione V1, dandone tempestivamente notizia sul proprio sito Internet.

L'istanza deve essere inviata - solo a mezzo FAX (fax n. 02 65565222) - all'Autorità entro il 16 novembre 2007.

NOTA BENE: Le imprese sono invitate ad inoltrare l'istanza solamente nel caso in cui abbiano diritto a ricevere l'integrazione (ossia qualora la differenza tra i ricavi ammessi dal vincolo V1 e il ricavo ottenuto applicando la tariffa TV2 ai propri clienti dia luogo ad un risultato positivo).