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Comunicato operatori

Chiarimenti in materia di tariffe per il servizio di distribuzione del gas naturale

28 dicembre 2006

  1. Da alcune segnalazioni pervenute all'Autorità è emerso che un Comune, al fine di recuperare gli investimenti dallo stesso effettuati per realizzare, nel proprio territorio, un impianto di distribuzione, con propria delibera, avrebbe:
    1. imposto a tutte le società di vendita, utenti del servizio di distribuzione, una prestazione patrimoniale commisurata ai volumi di gas venduto ai rispettivi clienti;
    2. imposto all'esercente il servizio di dare attuazione alla previsione sub (a) mediante l'applicazione agli utenti di un apposito corrispettivo, ulteriore alla tariffa approvata dall'Autorità, da retrocedere successivamente al medesimo Comune.
  2. La fattispecie segnalata si porrebbe in contrasto con il quadro normativo che regola il regime tariffario del servizio di distribuzione del gas naturale (indisponibile tanto all'esercente il servizio, quanto all'ente locale titolare dello stesso), in quanto:
    1. la tariffa per l'accesso e l'erogazione del servizio è predisposta dall'esercente sulla base di criteri la cui definizione compete unicamente all'Autorità (articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95; articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00), che approva la tariffa qualora coerente con essi;
    2. i predetti criteri, attualmente previsti dalla deliberazione n. 170/04 (sostanzialmente mutuando il previgente assetto, definito con la deliberazione n. 237/00), sono volti a definire, in modo trasparente, i costi massimi riconosciuti relativi alla gestione, agli ammortamenti e alla remunerazione dei costi di capitale relativi allo svolgimento dell'attività di distribuzione, per la totalità dei clienti allacciati alla rete distributiva;
    3. tra tali costi, più in dettaglio, sono considerati anche quelli relativi agli investimenti per la realizzazione e la manutenzione straordinaria degli impianti, potendo essere a tal fine considerati anche i valori presentati in bilanci di soggetti diversi dall'esercente il servizio stesso.
  3. Conseguentemente, eventuali esigenze dell'ente locale relative ai costi da questi sostenuti per la realizzazione degli impianti, devono essere ricondotte entro il quadro sopra tracciato e possono pertanto trovare adeguata tutela unicamente nell'ambito della convenzione che regola i rapporti con l'esercente cui è stato affidato il servizio.
  4. Pertanto, qualora un esercente il servizio di distribuzione si trovi in una situazione analoga alla fattispecie sopra descritta, dovrà interrompere l'applicazione dei corrispettivi imposti dall'ente locale, dandone immediata comunicazione all'Autorità.
  5. In relazione a quanto sopra, la Direzione Tariffe dell'Autorità effettuerà gli approfondimenti necessari in merito agli eventuali interventi di competenza (ad esempio, adozione di provvedimenti prescrittivo-sanzionatori, interventi di natura tariffaria).
  6. La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

28 dicembre 2006