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Comunicato operatori

Schede tecniche n. 21 e n. 22

Delibera n. 177/05

4 aprile 2006

Con delibera 4 agosto 2005,

n. 177/05, rettificata con delibera

12 settembre 2005, n. 187, l'Autorità ha

approvato due schede tecniche di quantificazione dei risparmi energetici

relative ad interventi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua

calda sanitaria tramite installazione e gestione di impianti di

cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento realizzati nell'ambito dei

decreti ministeriali 20 luglio 2004.

La corretta applicazione delle due schede

tecniche a sistemi che includono impianti per la produzione di energia

elettrica alimentati da fonti rinnovabili deve tenere conto di quanto

stabilito dalla normativa nazionale in materia di cumulabilità degli

incentivi.

A tale proposito il decreto legislativo 29

dicembre 2003, n.387/03, all'articolo 18, comma 1 dispone che "La

produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili

e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli

derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9,

comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne' i titoli

derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16,

comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.”

In ottemperanza a tale disposizione:

 

  • le richieste di verifica e certificazione risparmi presentate in conformità con le disposizioni della delibera 18 settembre 2003, n. 103/03 e della delibera n. 177/05 devono in ogni caso prevedere una rendicontazione basata sulla contabilità energetica completa degli impianti, ivi inclusa la produzione totale di energia elettrica;
  • nel caso in cui la richiesta di verifica e certificazione venga valutata positivamente e sia relativa ad un impianto che non produce energia frigorifera e che usufruisce del rilascio di certificati verdi, l'ammontare di risparmi di energia primaria che vengono certificati a fronte della riduzione dei consumi di energia elettrica sarà pari a quello derivante dall'applicazione delle schede decurtato di un ammontare proporzionale alla quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale;
  • il numero di titoli di efficienza energetica di tipo I di cui gli uffici dell'Autorità autorizzeranno l'emissione sarà pari ai risparmi certificati secondo quanto sopra.

Esempio:

Si consideri il caso di un sistema di

teleriscaldamento alimentato da un insieme di centrali che producono

annualmente, oltre al calore che alimenta la rete, anche 1000 MWh di energia

elettrica, di cui 300 MWh da fonti rinnovabili (per i quali vengono

rilasciati certificati verdi).

L'ammontare complessivo di risparmi di

energia elettrica certificati all'impianto e, conseguentemente, l'ammontare

complessivo di titoli di efficienza energetica di tipo I emessi, sarà pari

al 70% di quelli che vengono calcolati applicando le schede con un valore di

EFe+Ee_immessa = 1000 MWhe.

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