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Comunicato operatori

Erogazione del bonus sociale idrico nei casi previsti dalla procedura di recupero semplificata

15 aprile 2024

In data 1° marzo 2024 sono state pubblicate da Acquirente Unico le linee guida recanti “Procedura di pubblicazione file bonus sociale. Bonus sociale idrico – procedura di recupero semplificata”

A tale riguardo si precisa che in base alle disposizioni contenute nell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com (articoli 4 e 5) il Gestore del SII trasmette ad ogni Gestore Idrico territorialmente competente, individuato tramite le informazioni contenute nell’Anagrafica territoriale del servizio idrico integrato dell’Autorità (ATID), i dati e le informazioni relative ai nuclei familiari ISEE potenzialmente agevolabili ricevuti dall’INPS il mese precedente. Il principio della competenza territoriale del gestore, tenuto ai sensi della regolazione vigente ad erogare la compensazione, è stato altresì confermato, con riferimento alle annualità 2021 e 2022, dalla disciplina semplificata adottata con le deliberazioni 106/2022/R/com e 651/2022/R/com.

Ciò premesso, anche in considerazione dei ritardi connessi agli adempimenti necessari per l’avvio dell’automatismo, si comunica, sentito il Collegio nella Riunione 1290 del 9 aprile 2024, che il Gestore Idrico territorialmente competente è tenuto a prendere in carico tutte le pratiche di bonus inviate dal Gestore del SII, in base alla richiamata procedura, anche se relative a flussi dati di competenza di anni pregressi e utenti recentemente acquisiti. Il medesimo Gestore Idrico è altresì tenuto a restituire i relativi esiti al SII, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del richiamato Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, per tutti i nuclei familiari agevolabili ed erogare la compensazione in base alla tariffa agevolata di acquedotto e alle tariffe di fognatura e depurazione, rinvenibili nelle articolazioni tariffarie applicate dal Gestore medesimo  (o qualora disponibili, nei casi di cessione di rete, nelle articolazioni tariffarie applicate dal precedente Gestore per il relativo territorio) per le pertinenti annualità (2021, 2022 e 2023), sulla base di quanto previsto dal TICSI (Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr).