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Comunicato operatori

Chiarimenti: Erogazione del bonus sociale in caso di abitazioni plurifamiliari in cui la fornitura idrica non è intestata al condominio

3 ottobre 2024

Sono giunte agli uffici dell’Autorità alcune segnalazioni relative all’erogazione del bonus sociale idrico in caso di abitazioni plurifamiliari, servite da un unico punto di fornitura, in cui la fornitura idrica, pur alimentando più di un’unità abitativa, non è intestata al condominio, ma a una persona fisica residente nel medesimo stabile. In tali casi, tale fornitura potrebbe essere registrata nella banca dati del gestore con l’indicazione dell’uso domestico residente o, al contrario, con quella dell’uso condominiale.

Per i nuclei familiari agevolabili, residenti in tali soluzioni abitative, l’erogazione del bonus sociale idrico presenta alcune criticità applicative; infatti, le segnalazioni ricevute hanno evidenziato modalità di gestione delle pratiche da parte dei gestori territorialmente competenti potenzialmente in grado di pregiudicare il diritto del nucleo a beneficiare dell’agevolazione.

Pertanto, al fine di garantire l’erogazione del bonus sociale idrico a tutti i nuclei familiari potenzialmente agevolabili che risiedono in tali unità abitative, si forniscono nel seguito indicazioni sulle modalità applicative da utilizzare per la corretta gestione delle pratiche di bonus.

Qualora il gestore territorialmente competente abbia classificato lo stabile come abitazione plurifamiliare, in virtù di informazioni presenti nella propria banca dati, procede all’erogazione del bonus sociale per i nuclei familiari agevolabili che vi risiedono (sia che si tratti del nucleo intestatario della fornitura, sia dei nuclei che non lo siano) con le modalità previste, per le forniture indirette, dalla vigente regolazione. I controlli di ammissibilità, le modalità e i tempi di erogazione, nonché la rendicontazione degli esiti verso il Sistema Informativo Integrato (SII) dovranno essere effettuati applicando la regolazione per le utenze indirette.

Si precisa, peraltro, che per quanto attiene alla quantificazione del bonus sociale idrico nei casi di cui sopra, il gestore dovrà applicare la disciplina prevista per le utenze indirette, provvedendo pertanto a calcolare l’importo da corrispondere agli utenti (in assenza di informazioni puntuali sulla composizione del nucleo e nelle more della piena operatività delle previsioni di cui all’articolo 5, comma 5.4, lettera i) dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com1,) sulla base della numerosità standard.

Qualora il gestore territorialmente competente non sia in grado di verificare che il punto di fornitura sia asservito a più abitazioni, trovano applicazione le verifiche di cui all’articolo 14 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e il bonus verrà erogato all’utente intestatario della fornitura con le modalità previste per le utenze dirette, e agli altri utenti agevolabili (in base ai flussi ricevuti dal SII), presenti nel medesimo stabile, con le modalità previste per le utenze indirette.

 


1 La deliberazione 622/2023/R/com ha modificato e integrato l’articolo 5 dell’Allegato C alla sopracitata deliberazione 63/2021/R/com, prevedendo che a far data dal 1° novembre 2024 il Gestore del SII trasmetta al gestore idrico territorialmente competente il flusso dati sui nuclei agevolabili comprensivo dell’ulteriore informazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dalla DSU dell’anno di competenza.

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