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Data pubblicazione: 23 dicembre 2011

Delibera 22 dicembre 2011

ARG/gas 192/11

Disposizioni urgenti alla società Snam Rete Gas S.p.A. in materia di regolazione delle partite economiche per il bilanciamento

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/gas 182/11;
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
  • i decreti cautelari ante causam adottati dal Presidente della Terza Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), del 6 dicembre 2011, n. 1837/2011 e del 14 dicembre 2011, n. 1845/2011, n. 1846/2011, n. 1847/2011 (di seguito: decreti n. 1837, 1845, 1846, 1847);
  • la nota della Direzione generale sicurezza approvvigionamento e infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 33441 del 20 dicembre 2011) che ha evidenziato preoccupazioni circa l'effetto dei predetti decreti in relazione al regolare e sicuro funzionamento del sistema del gas naturale.

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011, successivamente differita al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, con la deliberazione ARG/gas 81/11;
  • la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, all'articolo 11, che il responsabile del bilanciamento organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente, connesso al bilanciamento (di seguito: sistema di garanzie), sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità ai criteri definiti al medesimo articolo;
  • con la deliberazione ARG/gas 155/11, l'Autorità ha approvato le modifiche del codice di rete di Snam Rete Gas, funzionali all'avvio del sistema di bilanciamento di merito economico di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 ed ha inoltre:
    1. approvato transitoriamente il sistema di garanzie proposto da Snam Rete Gas, modificandolo al fine di agevolare la gestione della fase di avvio del bilanciamento di merito economico; in particolare, al punto 3, l'Autorità ha previsto che sino al 15 gennaio 2012, Snam Rete Gas determini il valore della garanzia presentata dall'utente considerando gli importi indicati nelle garanzie bancarie moltiplicati per un fattore 2;
    2. ordinato, al punto 4, a Snam Rete Gas di trasmettere,  entro l'1 febbraio 2011, una nuova proposta di aggiornamento del proprio codice di rete, recante una nuova disciplina del sistema di garanzie, basato su criteri di maggior efficienza, in coerenza con il sistema delineato dalla deliberazione ARG/gas 45/11;
  • con la deliberazione ARG/gas 165/11, l'Autorità ha previsto che le disposizioni, richiamate alla precedente lettera a), si applichino sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete, di cui al punto 4, della deliberazione ARG/gas 155/11, in luogo del termine del 15 gennaio 2012 previsto al punto 3 della medesima deliberazione;
  • con i decreti n. 1837, 1845, 1846, 1847, il Presidente della Terza Sezione del Tar Lombardia ha sospeso provvisoriamente il sistema di garanzie, di cui al punto 3, della deliberazione ARG/gas 155/11, fissando al 18 gennaio 2012 la camera di consiglio per la trattazione collegiale delle rispettive istanze cautelari.


Considerato che:

  • il sistema di garanzie prefigurato dalla deliberazione ARG/gas 45/11 è finalizzato a:
    1. garantire al responsabile del bilanciamento il pagamento delle somme dovute per il gas da questi venduto (nell'ambito del servizio di bilanciamento) ai propri utenti sbilanciati, ovvero (nell'ambito del mercato del bilanciamento) all'utente abilitato;
    2. responsabilizzare gli utenti che partecipano al mercato, limitando l'ambito di  possibili comportamenti opportunistici di operatori che decidano, ad esempio, di prelevare gas dal sistema senza immettere i corrispondenti quantitativi, confidando nell'erogazione del gas comunque garantita da parte del responsabile del bilanciamento e nella possibilità di eludere il successivo pagamento dovuto per tale erogazione;
  • più in dettaglio, il sistema di garanzie è funzionale alla copertura degli oneri che riguardano le (i) partite economiche del bilanciamento precedentemente insorte e non ancora saldate, ancorché non determinate definitivamente o fatturate, nonché le (ii) partite economiche che possono insorgere per la rimanente validità minima del contratto di trasporto; al riguardo, il disposto del comma 11.10, della citata deliberazione e dei punti 10-15, della deliberazione ARG/gas 155/11 prevedono la copertura attraverso un corrispettivo applicato alla generalità degli utenti dei predetti oneri eventualmente non coperti dal sistema di garanzie;
  • pertanto, la sospensione del sistema di garanzie può determinare gravi pregiudizi al sistema e al mercato del gas naturale connessi:
    • alla possibile insolvenza degli utenti del bilanciamento relativamente alle predette partite economiche, nonché a possibili comportamenti opportunistici degli utenti, come quelli descritti alla precedente lettera b);
    • ai conseguenti oneri che possono gravare sul sistema del gas naturale, e in particolare sulla generalità dei clienti finali;
  • i predetti pregiudizi sono aggravati dalla correlata sospensione degli strumenti, basati sul monitoraggio della posizione dell'utente rispetto alle garanzie prestate, che consentono di limitare l'esposizione del sistema nei confronti di ciascun utente con una gradualità di interventi che, in ultima istanza, prevedono la risoluzione anticipata del contratto di trasporto ove il livello di garanzie prestate dall'utente risulti inferiore al richiesto;
  • al riguardo, le attuali tempistiche di regolazione delle partite economiche del bilanciamento, contenute al Capitolo 18, § 4.1.2, del codice di rete ne prevedono la fatturazione mensile sulla base del bilancio definitivo di trasporto relativo al mese precedente, con scadenza di pagamento entro 15 giorni dalla data di emissione; tali tempistiche sono state valutate positivamente dall'Autorità in fase di approvazione del codice di rete di Snam Rete Gas in ragione del fatto che la relativa esposizione trovava copertura nel sistema di garanzie previsto nel medesimo codice;
  • in virtù delle tempistiche sopra delineate, stante la sospensione del sistema di garanzie, un utente del bilanciamento potrebbe accumulare posizioni di debito nei confronti del sistema di notevole entità durante un periodo di circa tre mesi (80 giorni) prima che Snam Rete Gas, a fronte del mancato pagamento, possa intervenire per impedire ulteriori incrementi di tali posizioni e potenziali pregiudizi per il sistema;
  • il rischio sopra descritto, connesso con l'assenza di garanzie, non è solo potenziale in quanto Snam Rete Gas ha già oggi evidenziato la presenza di situazioni di rilevante esposizione da parte di taluni operatori che potrebbero generare le criticità sopra evidenziate.

Considerato infine che:

  • quanto sopra evidenziato pone l'esigenza di adottare misure volte a ridurre la possibilità, se non l'entità, dei sopra richiamati pregiudizi per il sistema e per i clienti finali;
  • tali obiettivi, rispetto alla vigente disciplina del codice di rete e in assenza di interferenze con le statuizioni di cui ai succitati decreti cautelari monocratici adottati  dal Presidente della Terza Sezione del Tar Lombardia, possono essere garantiti mediante una riduzione delle tempistiche di determinazione delle partite economiche per il bilanciamento e del relativo pagamento, riduzione che consentirebbe una corrispondente riduzione del periodo nel quale l'utente può accumulare posizioni di debito nei confronti del sistema;
  • la riduzione delle tempistiche prospettate al precedente punto può essere perseguita ove la comunicazione delle partite economiche per il bilanciamento, relative ai giorni precedenti la loro determinazione (di seguito: oneri per il bilanciamento pregressi) e i corrispondenti pagamenti avvengano con cadenza quindicinale, sulla base del bilancio provvisorio di trasporto;
  • peraltro, l'anticipazione dei pagamenti da parte dell'utente del bilanciamento, prospettata al punto precedente, non risulterebbe necessaria nella misura in cui quest'ultimo presenti garanzie che offrano un livello di copertura analogo a quello connesso con le tempistiche di regolazione delle partite economiche sopra illustrate;
  • rispetto all'adozione degli interventi prospettati nei precedenti tre punti, l'eventuale applicazione delle garanzie partecipative di cui alla deliberazione GOP 46/09 richiederebbe tempi inadeguati rispetto al pregiudizio cui è quotidianamente esposto il sistema e i clienti finali per effetto della sospensione delle garanzie; pertanto un'eventuale consultazione si porrebbe in contrasto con l'esigenza di un intervento urgente ai sensi del comma 4.4 della deliberazione GOP 46/09;
  • d'altra parte, l'esigenza di limitare l'entità del predetto pregiudizio verrebbe comunque meno, in disparte ogni considerazione sugli esiti del contenzioso pendente, con l'approvazione, da parte dell'Autorità, della proposta di aggiornamento recante il nuovo sistema di garanzie, coerente con i criteri di maggior efficienza richiamati nella deliberazione ARG/gas 155/11 e che Snam Rete Gas è tenuta a presentare entro l'1 febbraio 2012.

Ritenuto che:

  • sia necessario e urgente adottare misure volte a limitare l'ambito dei possibili pregiudizi per il sistema e il mercato del gas naturale derivanti dalla sospensione del sistema di garanzie a copertura del bilanciamento;
  • sia a tal fine necessario definire modalità di determinazione degli oneri per il bilanciamento pregressi e per i relativi pagamenti, che assicurino la riduzione delle attuali tempistiche, nei termini sopra chiariti;
  • sia opportuno prevedere inoltre che, nella misura in cui un utente presenti garanzie a copertura degli oneri per il bilanciamento pregressi, tali da offrire un livello di copertura analogo a quello connesso con la riduzione delle tempistiche di cui al precedente punto, si applichino le modalità e tempistiche previste al Capitolo 18, § 4.1.2, approvato con la deliberazione ARG/gas 155/11;
  • sia infine opportuno, al fine di garantire certezza al sistema sulla disciplina applicabile, prevedere che le predette misure si applichino decorso un termine idoneo a consentire agli utenti di presentare le eventuali garanzie, nelle forme previste, a copertura degli oneri per il bilanciamento pregressi

 

DELIBERA

  1. di prevedere che, sino a diversa indicazione dell'Autorità, la società Snam Rete Gas provveda alla regolazione delle partite economiche secondo le disposizioni del Capitolo 18, § 4.1.2, del proprio codice di rete, integrate dalle seguenti disposizioni:
    1. relativamente al saldo netto delle partite economiche per il bilanciamento, determinate sulla base dei bilanci di trasporto provvisori, che evidenzi un debito nei confronti del responsabile del bilanciamento sono richiesti pagamenti in acconto, con cadenza quindicinale;
    2. il termine per i pagamenti di cui alla lettera a. è di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta;
  2. di prevedere che sia fatta salva la facoltà per l'utente di presentare, a copertura degli importi di cui al punto 1., lettera a., garanzie nella forma di:
    1. deposito cauzionale;
    2. garanzia bancaria a prima richiesta;
    3. gas in giacenza in stoccaggio, valorizzato ad un prezzo pari all'ultimo valore disponibile della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCIdi cui all'articolo 6 del TIVG ridotto del 10%;
    4. rating creditizio;
    5. lettera di garanzia societaria emessa dalla società controllante in possesso di rating creditizio;
  3. di prevedere che Snam Rete Gas determini per ogni utente un livello di copertura pari al prodotto tra:
    1. la somma delle garanzie prestate nelle forme indicate al punto 2. lettere a., b., c. ed e.;
    2. un coefficiente pari a 5 per i soggetti dotati di rating creditizio e pari a 1,2 per tutti gli altri;
  4. di prevedere che Snam Rete Gas provveda al regolamento delle partite economiche per il bilanciamento, nel caso in cui il saldo netto delle partite economiche determinate sulla base dei bilanci provvisori:
    1. risulti inferiore al livello di copertura di cui al punto 3., secondo le disposizioni del codice di rete, approvate con la deliberazione ARG/gas 155/11; ovvero
    2. risulti superiore al livello di copertura di cui al punto 3., secondo le disposizioni del codice di rete, approvate con la deliberazione ARG/gas 155/11, integrate ai sensi del punto 1., per l'intero ammontare del saldo netto;
  5. di prevedere che Snam Rete Gas pubblichi sul proprio sito internet le eventuali modalità applicative delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
  6. di prevedere che, nei casi di mancato pagamento degli importi richiesti in acconto di cui al punto 1., nei termini ivi previsti, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione anticipata del contratto previste, al Capitolo 19, § 3.1.3, nel caso di mancato pagamento delle fatture relative ai corrispettivi di cui al Capitolo 18, § 4.1.2;
  7. di prevedere che la disciplina di cui ai precedenti punti da 1. a 6. preveda la prima richiesta di pagamento in acconto il 12  gennaio 2012, con riferimento alle partite economiche relative al periodo dall'1 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.


22 dicembre 2011
Il Presidente
Guido Bortoni


Ufficio responsabile:

DMEG


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