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Data pubblicazione: 02 dicembre 2011

Delibera 01 dicembre 2011

ARG/elt 174/11

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.A. SEL Società Elettrica Liparese S.n.c., per l’anno 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04 (di seguito: deliberazione n. 145/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2011 ARG/elt 6/11;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, ARG/elt 43/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 43/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 90/11;
  • la sentenza 296/08 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (di seguito: sentenza Tar 296/08);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007, recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
  • il documento per la consultazione DCO 41/11, 10 novembre 2011, recante "Individuazione di meccanismi di gradualità per la valorizzazione delle efficienze conseguite dalle imprese elettriche minori, ai sensi del dell'articolo 38, comma 4, del Decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93";
  • le comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per l'anno 2010, dell'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese S.n.c. e, in particolare, le comunicazioni: 21 giugno 2011 prot. 2987 (prot. Autorità n. 16851 del 22 giugno 2011); 02 agosto 2011, prot. 4063 (prot. Autorità n. 20717 del 2 agosto 2011); 21 settembre 2011, prot. 4496 (prot. Autorità n. 24166 del 22 settembre 2011); 18 novembre 2011 prot. 6182 (prot. Autorità n. 30141 del 18 novembre 2011).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori);
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità, vi è quello di determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • ai sensi del comma 3, della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende, come base di riferimento, la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva, relativa all'anno più recente.

Considerato che:

  • con deliberazione ARG/elt 43/11, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato l'aliquota definitiva, relativa all'anno 2009, per l'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese S.n.c.;
  • ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria, corrisposte dalla Cassa, a titolo di acconto, alle suddette imprese, a partire dal 1 gennaio 2010, sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive, approvate per l'anno 2009;
  • con le comunicazioni sopra citate ed, in particolare, con la comunicazione del 18 novembre 2011 prot. 6182 (prot. Autorità n. 30141 del 18 novembre 2011), la Cassa ha trasmesso la proposta di aliquota definitiva di integrazione tariffaria, per l'anno 2010, spettante alle imprese elettriche minori SEL Società Elettrica Liparese S.n.c..
  • l' aliquota definitiva è stata determinata dalla Cassa, in coerenza con la sentenza Tar 296/08, sulla base di un benchmark per il calcolo dei costi relativi all'attività di illuminazione pubblica, approvato dalla sentenza sopra citata, che prevede che tali costi siano pari a un margine standard sui ricavi del 22,4%.

Ritenuto opportuno:

  • determinare, in via definitiva, l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2010, per l'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese S.n.c. (isola di Lipari), in conformità con le proposte della Cassa;
  • che l'aliquota definitiva, oggetto del presente provvedimento, si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05

DELIBERA

  1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante all'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel SEL Società Elettrica Liparese S.n.c., nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva, relativa all'anno 2010, per ogni kWh venduto, secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  2. di disporre che, per l'anno 2011 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2011 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2010, approvata con il presente provvedimento;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 dicembre 2011
Il Presidente
Guido Bortoni


Allegati:

Altri documenti:

Ufficio responsabile:

dtrf


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