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Data pubblicazione: 28 ottobre 2011

Delibera 27 ottobre 2011

ARG/elt 147/11

Aggiornamento, per l’anno 2012, dei corrispettivi di conguaglio compensativo, da applicarsi all’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non trattati per fasce e serviti nel mercato libero nelle aree con ridotta diffusione dei sistemi di telegestione

Visti:
 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (TIV);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2008, ARG/elt 157/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2009, ARG/elt 152/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2010, ARG/elt 185/10;
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 12 agosto 2011 prot. Autorità 21835 del 12 agosto 2011 (di seguito: comunicazione 12 agosto 2011).

Considerato che:

  • la profilazione convenzionale per fasce di cui al TIS è stata introdotta al fine di trasmettere al mercato al dettaglio, anche per i punti senza misurazione oraria, il segnale relativo al diverso valore che l'energia elettrica assume nel mercato all'ingrosso;
  • dato il diverso grado di diffusione dei sistemi di telegestione nelle diverse aree di riferimento e, conseguentemente, il diverso grado di effettiva applicazione della profilazione convenzionale per fasce, il trasferimento del segnale di prezzo è possibile inizialmente solo nelle aree delle imprese distributrici ove vi sia una alta percentuale di punti di prelievo telegestiti;
  • nelle aree in cui la telegestione è ancora in fase iniziale, ossia le aree dove la maggioranza dei punti di prelievo è trattata monoraria, il costo sostenuto nel mercato all'ingrosso dagli utenti del dispacciamento per l'approvvigionamento dell'energia finalizzata a servire tali punti di prelievo è indipendente dal fatto che tali punti di prelievo abbiano caratteristiche di prelievo tra di loro diversificate nonché diverse dal profilo di prelievo residuo dell'area (PRA);
  • allo scopo di garantire in tutte le aree del sistema nazionale il trasferimento agli utenti del dispacciamento del segnale di prezzo relativo al diverso valore dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, almeno in fase di conguaglio, il TIS prevede un conguaglio compensativo, complementare ed aggiuntivo a quello di regime, liquidato annualmente, agli utenti del dispacciamento relativamente alle aree di riferimento a limitata diffusione dei sistemi di telegestione.

Considerato, inoltre, che:
 

  • il TIS stabilisce che:
    • in data 10 agosto di ciascun anno, sulla base dei dati ricevuti dalle imprese distributrici di riferimento in merito alla soddisfazione delle condizioni di applicabilità di cui all'articolo 33, Terna pubblichi e comunichi all'Autorità le aree di riferimento relativamente alle quali nell'anno successivo si applica il conguaglio compensativo, con un adeguato anticipo così da permettere agli operatori della vendita e agli utenti del dispacciamento di tener conto di tale informazione nelle proprie politiche commerciali nelle diverse aree di riferimento;
    • il conguaglio compensativo sia determinato per ciascun utente del dispacciamento applicando due distinti corrispettivi unitari all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti a clienti domestici e a quella prelevata dai clienti diversi dai clienti domestici rientranti nel contratto di dispacciamento dell'utente medesimo nell'anno rilevante;
    • i corrispettivi unitari PdPnd siano determinati dall'Autorità in base alla stima delle differenze fra il PRA attribuito con la normativa vigente e il profilo di prelievo domestico utilizzato per la definizione dei prezzi del servizio di maggior tutela dell'anno corrente, nonché la stima per l'anno seguente della ripartizione dei clienti domestici e non domestici in bassa tensione trattati monorari; e che tali corrispettivi unitari siano pubblicati il 31 ottobre di ciascun anno a valere per l'anno successivo;
  • ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari PdPnd da applicare nelle 7 aree di riferimento individuate da Terna ai sensi di quanto previsto dal TIS e inviate all'Autorità con la comunicazione 12 agosto 2011, sono state utilizzate le informazioni circa i valori orari del PRA trasmessi da Terna mensilmente all'Autorità e la stima dei livelli del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso e dei corrispettivi di dispacciamento attualmente disponibili.

Ritenuto:

  • necessario pubblicare, ai sensi del TIS, i valori dei corrispettivi unitari PdPnd in vigore nell'anno 2012

 

DELIBERA

  1. di approvare l'articolazione dei corrispettivi unitari per il conguaglio compensativo, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, la quale sostituisce la Tabella 3 del TIS;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

27 ottobre 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


Allegati:


Ufficio responsabile:

DMEG


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