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Data pubblicazione: 14 ottobre 2011

Delibera 13 ottobre 2011

ARG/gas 139/11

Proroga del termine di cui ai commi 21.1 e 21.2 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 per l’invio dei dati relativi agli ammontari di compensazione riferiti ai consumi di competenza dell’anno 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09):
  • il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 38 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIVG).

Considerato che:

  • il comma 21.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che, ciascuna impresa distributrice, entro il 30 novembre di ciascun anno, comunichi all'Autorità, secondo modalità definite dalla Direzione Tariffe:
    • l'ammontare delle compensazioni erogate a ciascun venditore, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente;
    • il numero di punti di riconsegna interessati dall'agevolazione, distinto per tipologia di appartenenza, di cui al comma 2.3 del TIVG, con riferimento alle compensazioni validate con decorrenza nell'anno solare precedente;
  • il comma 21.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 88/09, prevede che, ciascun venditore, entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, comunichi all'Autorità, secondo modalità definite dalla Direzione Tariffe, l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributrice e trasferite ai clienti finali;
  • il primo termine per le comunicazioni di cui ai commi 21.1 e 21.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è il 30 novembre 2011;
  • è in via di predisposizione un apposito sistema on-line che garantisca una raccolta dati organica e standardizzata, in modo da ridurre i tempi di lavorazione da parte delle imprese tenute alla comunicazione dei dati e facilitare le successive attività di analisi delle informazioni raccolte;
  • la fase di analisi tecnica, funzionale allo sviluppo del suddetto sistema on line, ha evidenziato come, per il primo anno di avvio della raccolta dati in oggetto, i tempi di realizzazione del sistema non siano compatibili con i termini previsti dai commi 21.1 e 21.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09.

Ritenuto opportuno:

  • utilizzare, anche per la raccolta dei dati relativi alla compensazione della spesa per la fornitura di gas, un sistema informatico di trasmissione e acquisizione dati;
  • prorogare, conseguentemente, al 31 marzo 2012, il termine di cui ai commi 21.1 e 21.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, per l'invio dei dati di competenza dell'anno 2010

 

DELIBERA

  1. di prorogare al 31 marzo 2012 il termine, di cui ai commi 21.1 e 21.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, per l'invio dei dati relativi agli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas, erogati e ricevuti, con riferimento ai consumi di competenza dell'anno 2010;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


13 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


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