Data pubblicazione: 14 ottobre 2011
Delibera 13 ottobre 2011
ARG/gas 137/11
Determinazione del valore dei termini di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 per la fase di erogazione dell’anno termico 2011/2012
Visti:
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 303/07;
- lo studio predisposto dal CESI S.p.A., recante "Metodologia per la previsione del fabbisogno di gas naturale per la determinazione degli obblighi di modulazione di punta stagionale e punta giornaliera", pubblicato sul sito internet dell'Autorità, in allegato al documento per la consultazione 12 dicembre 2005, in materia di determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio (di seguito: studio CESI 2005).
Considerato che:
- l'articolo 14, commi dal 4 all'8, della deliberazione n. 119/05 individua la giacenza minima di gas in stoccaggio di cui l'utente titolare di capacità di stoccaggio, conferita per soddisfare le esigenze di modulazione dei consumi dei clienti finali con consumi medi annui non superiori ai 200'000 Smc, è tenuto a disporre al termine di ciascun mese della fase di erogazione;
- la predetta giacenza minima è determinata, in ragione dei prelievi da stoccaggio riconducibili all'andamento effettivo ed atteso dei consumi, sulla base di una correlazione con le temperature rilevate e statisticamente attese, secondo la metodologia descritta nello studio CESI 2005;
- il comma 14.6, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorità determini, in base alla predetta metodologia e pubblichi, per la fase di erogazione di ciascun anno termico, il valore dei termini necessari per la determinazione della giacenza minima che l'utente è tenuto a disporre in stoccaggio;
- con nota del 3 ottobre 2011 (prot. 25313 del 5 ottobre 2011), la società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., che ha assunto le competenze precedentemente del CESI nella materia sopra richiamata, ha trasmesso i valori delle grandezze necessarie alla determinazione dei termini, di cui al precedente alinea, elaborata sulla base dei dati relativi ai prelievi giornalieri degli impianti di distribuzione, di cui le società Snam Rete Gas S.pA. (prot. 23304 del 13 settembre 2011) ed SGI S.p.A (prot. 24617 del 27 settembre 2011) hanno trasmesso l'aggiornamento al 30 giugno 2011.
Ritenuto che:
- sia necessario determinare il valore dei termini, di cui al comma 14.6 della deliberazione n. 119/05, per la fase di erogazione dell'anno termico 2011/2012 e procedere alla loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità
DELIBERA
- di determinare il valore dei termini, di cui al comma 14.6 della deliberazione n. 119/05, per la fase di erogazione dagli stoccaggi dell'anno termico 2011/2012, pari a quello individuato nelle tabelle riportate all'Allegato A del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
13 ottobre 2011
Il Presidente
Guido Bortoni